Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26776 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4233-2011 proposto da:

SACE BT S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato ALBERIGO PANINI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VASTO, depositato il

10/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBERIGO PANINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Vasto ha respinto l’opposizione di Sace B.T. s.p.a. avverso il decreto del giudice delegato al fallimento di PC s.r.l. che aveva a sua volta respinto l’istanza per insinuazione tardiva di un credito di Euro 54.774,48, portato da decreto ingiuntivo emesso in data successiva al fallimento.

Il tribunale, richiamato l’insegnamento di questa corte a proposito dell’esclusione del valore probatorio delle fatture, ha ritenuto che la prova del credito non potesse desumersi dalla produzione documentale effettuata dall’istante, essendo relativa al rapporto tra il creditore originario (Creazioni Sonia s.r.l.) e la società opponente.

Avverso il decreto del tribunale di Vasto, depositato il 10-1-2011, la Sace ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 e 2697 c.c., e vizio di motivazione, la ricorrente censura la decisione per aver affermato che le fatture, regolarmente iscritte in contabilità e non contestate dalla controparte, non potevano assurgere a prova dell’esistenza del credito.

Il motivo è manifestamente infondato, atteso il consolidato principio per cui gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento la cui posizione rifletta non la successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma la funzione gestoria del patrimonio di costui. Invero il curatore, in tale sua veste, non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalle citate norme, le quali operano solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.

Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (cfr. per tutte Sez. 1″ n. 10081-11, n. 1543-06, n. 558205; e v. infine Sez. un. n. 4213-13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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