Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26776 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26305/2010 proposto da:

SOCIETA’ MARINA DI CERVIA SRL (OMISSIS) (di seguito per brevità:

MdC) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 133, presso lo studio

dell’avvocato SIMEONE GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ZAZA D’AULISIO Alfredo, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALBA SNC DI ROSSI ADELIO & C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1962/2010 del TRIBUNALE di RAVENNA,

depositata l11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il 20 luglio 2011 il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dott. Federico Sorrentino, ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., nei termini che seguono.

“Premesso che:

con ricorso notificato il 2.11.2010 la s.r.l. Marina di Cervia ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza 1.10.2010 con cui il giudice istruttore del Tribunale di Ravenna ha disposto, per ragioni di pregiudizialità, la sospensione del procedimento avente per oggetto la domanda di sfratto per morosità (proposta dalla Marina di Cervia contro la s.n.c. Alba di Adelio Rossi & C.) fino alla definizione di altro procedimento civile definito in primo grado dallo stesso Tribunale di Ravenna, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione 1.4.2004 per inadempimento della conduttrice (proposta dalla stessa Marina di Cervia contro la soc. Alba);

la ricorrente ha dedotto l’insussistenza del rapporto di pregiudizialità giuridica, tenuto conto del fatto che nei due procedimenti l’inadempimento della conduttrice è stato dedotto per violazione di obblighi contrattuali diversi: per abusi (edilizi e non) commessi dalla locatrice rectius, conduttrice, nella causa già definita in primo grado; per mancato pagamento del canone nella causa pregiudicata;

osserva:

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento del quale deve avvenire con efficacia di giudicato (Cass. 2007/12233;

2003/12855; 2003/2048).

Orbene risulta dagli atti che entrambe le liti concernono la domanda di risoluzione del medesimo contratto di locazione, l’una per inadempimento di obblighi diversi dal pagamento del canone, mentre la causa sospesa è relativa allo sfratto per morosità per mancato pagamento del canone di un quadrimestre.

Tenuto pr4esente che la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, come la locazione, ha efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento, con la conseguenza che il riconoscimento di una causa di risoluzione anteriormente verificatasi prevale, rispetto alle altre cause di risoluzione, per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti (Cass. 2009/16110), nella specie la diversità degli inadempimenti ascritti alla convenuta (anche sul piano temporale) non consente di ritenere ravvisabile fra le liti un rapporto di dipendenza logico-giuridica che giustifichi la sospensione necessaria, posto che all’esito delle due cause non potrà verificarsi alcun contrasto di giudicati, ma solo eventualmente, in caso di definitivo accoglimento della domanda di risoluzione per l’inadempimento degli obblighi anteriormente verificatosi, l’improduttività di ogni effetto della sentenza sulla risoluzione per il mancato pagamento dei canoni maturati successivamente alla violazione (Cass. 2000/5026).

In tal senso si è pronunciata in passato anche Cass. 1992/7987 secondo cui: La sospensione necessaria del processo di cui all’art. 295 cod. proc. civ.,…non può essere determinata dalla pendenza di una domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore in rapporto alla domanda di rilascio per finita locazione dallo stesso immobile, giacchè ove il primo giudizio si concluda con l’accoglimento della domanda di risoluzione, la statuizione sulla domanda di licenza per finita locazione rimane senza effetti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, talchè non si realizza contraddittorieta di giudicati, ma soltanto l’inutilità della seconda decisione.

Per tali ragioni il ricorso appare fondato”. – La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e degli atti, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal pubblico ministero.

In accoglimento del ricorso ed in riforma del provvedimento impugnato deve essere disposta la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Ravenna.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dispone la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Ravenna.

Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liguidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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