Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26775 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26775 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 29/11/2013

SENTENZA
sul ricorso 24974-2012 proposto da:
PICCIONI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALESSIO OLIVIERI 180, presso lo studio dell’avvocato
D’ALESSANDRO COSIMO, che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

STATO, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
uditi gli avvocati Cosimo D’ALESSANDRO, Giancarlo
PAMPANELLI dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

avverso la sentenza n. 3093/2012 del CONSIGLIO DI

K
Pgz

R.G. 24974/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3847 del 4-5-2011 il TAR del Lazio, Sez. I , in parte
dichiarava la cessazione della materia del contendere, in parte respingeva il

formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, sez. lavoro, del 25-52010 n. 3622.
Il dott. Piccioni, che svolgeva l’incarico di Direttore della Direzione
generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, aveva
subito la interruzione anticipata di tale incarico (che avrebbe dovuto cessare il
15-1-2009) ai sensi dell’art. 19, co. 8, d.lgs. n. 165/2001, come mod. dall’art.
2, co. 161, d.l. n. 262/2006.
La Corte d’Appello di Roma, con la citata sentenza, in accoglimento
dell’appello del dott. Piccioni, aveva condannato il Ministero della Giustizia a
reintegrarlo nell’incarico apicale per il periodo residuo di durata contrattuale
corrispondente al periodo di illegittima interruzione, posto che “l’unico motivo
indicato nel provvedimento di interruzione dell’incarico era quello di cui alla
norma dichiarata incostituzionale, mancando qualsiasi profilo di responsabilità
dirigenziale” (v. C. Cost. n. 161/2008) ed aveva dichiarato il diritto del
dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il
periodo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.
Tanto premesso il TAR, adito per l’ottemperanza, premesso che l’astratta
ammissibilità di pronunce di tipo reintegratorio deve essere distinta dalla
coercibilità dell’ordine di reintegrazione e, quindi, dall’effettività della tutela
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ricorso proposto dal dott. Mario Piccioni per l’ottemperanza al giudicato

reale, sicché non tutte le suddette pronunce sono idonee ad essere eseguite in
forma specifica, affermava che la sentenza della Corte d’Appello non poteva
essere eseguita in forma specifica in quanto il contratto a suo tempo stipulato
dal dott. Piccioni era scaduto in data 15-1-2009 e l’incarico era attualmente

Avverso tale sentenza il dott. Piccioni proponeva appello, chiedendone la
riforma.
Il Ministero si costituiva e resisteva al gravame.
Il Consiglio di Stato, sez. quarta, con sentenza depositata il 25-5-2012,
rigettava l’appello e compensava le spese.
In sintesi il Consiglio di Stato affermava che, come si evinceva dalla
motivazione della sentenza della Corte d’Appello, alla luce della quale andava
rettamente letto e interpretato il dispositivo, la detta Corte aveva affermato
chiaramente che il dirigente aveva “diritto alla riassegnazione dell’incarico
precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di
illegittima revoca”, ciò significando che la possibilità di tutela reintegratoria
era limitata al periodo residuo dell’incarico, ove ancora di “periodo residuo” si
potesse parlare al momento della pronuncia, in relazione al termine conclusivo
originariamente stabilito. Tale essendo l’unica spiegazione possibile del
giudicato, sul piano letterale, il Consiglio di Stato rilevava che tale
interpretazione coincideva con i principi statuiti da Cass. S.U. 16-2-2009 n.
3677, mentre, al contrario, l’interpretazione offerta dall’appellante
presupponeva un periodo di incarico “non svolto”, senza considerare la
detrazione del “periodo di illegittima revoca” e concludeva che, poiché
l’incarico conferito al dirigente pubblico è esclusivamente temporaneo e la
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ricoperto da altro dirigente.

pronuncia di ripristino ha in ogni caso effetti limitati, inevitabilmente
circoscritti alla scadenza prefissata, una volta intervenuta tale scadenza non era

Pdia

possibile disporre l’ottemperanza, nel senso di ricostituire “ora per allora” il
rapporto (per il tempo di incarico non svolto).

giurisprudenza amministrativa, in base al quale le sopravvenienze di fatto e di
diritto anteriori alla notifica della sentenza costituiscono un ostacolo ed un
limite all’esecuzione del giudicato, laddove le stesse comportino un diverso
assetto dei pubblici interessi che sia inconciliabile con l’interesse privato
salvaguardato dal giudicato.
Per la cassazione di tale sentenza il dott. Piccioni ha proposto ricorso ex
art. 111 ult. comma Cost., 362, 1° comma, c.p.c. e 110 C.P.A. articolato in due
motivi (denominati “questioni di diritto”).
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver rilevato che la Corte d’Appello di Roma ha disposto la
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro tenendo conto anche del fatto
che il termine finale del rapporto era già scaduto e che l’esecuzione di tale
disposto non poteva essere impedito dal fatto che l’Amministrazione avesse
nominato altro dirigente (dott. Caldera), riconfermandolo dopo la pronuncia
della Corte Costituzionale, il Piccioni, in premessa, evidenzia che tuttora ha
interesse alla piena e puntuale esecuzione di tale sentenza al fine di conseguire
il triennio nelle funzioni di Direttore Generale per maturare il diritto a passare
alla qualifica di Dirigente di prima fascia ex art. 23 d.lgs. n. 165/2001.

———-< Peraltro veniva anche richiamato il principio, consolidato nella Tanto premesso il ricorrente con il primo motivo lamenta "violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e del principio della certezza del diritto — eccesso di potere giurisdizionale". In particolare il Piccioni lamenta che nella fattispecie il Consiglio di Stato ordinario travalicando, così e seppure in senso negativo, i limiti esterni della propria giurisdizione. In specie il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale, non essendosi limitato ad interpretare il giudicato di cui era stata chiesta l'esecuzione, ma essendo andato ben oltre procedendo ad un "riesame non consentito" del giudizio di appello, peraltro coperto da giudicato, per giungere, poi, ad una inammissibile riforma sostanziale del giudicato stesso. In particolare il ricorrente evidenzia che la Corte d'Appello, essendo, alla data della sentenza, già spirato il termine del 15-1-2009, ha chiaramente ritenuto che tale scadenza fosse del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento dell'accordata tutela reale e della conseguente "coercibilità", con un decisum al quale l'Amministrazione ha prestato piena acquiescenza, di guisa che il Consiglio di Stato, travalicando i propri limiti giurisdizionali del giudizio di ottemperanza, si sarebbe spinto in un "implausibile riesame del giudizio della Corte d'Appello pacificamente passato in giudicato", così in sostanza sostituendosi al giudicato stesso del Giudice ordinario. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di effettività della giurisdizione ex art. 2, 3, 4, 24, 35, 97, 111 e 113 Cost, 1 e 112 4 non avrebbe adempiuto al dovere di dare esecuzione alla sentenza del Giudice C.P.A., 2909 c.c., 1 e 21 sexies 1. 241/1990, 6 e 13 CEDU — eccesso di potere Oitdu giurisdizionale. In specie, premesso che la P.A. non solo deve improntare la propria condotta ai canoni di buon andamento, efficienza, imparzialità e correttezza e recedere arbitrariamente dai contratti stipulati, non essendo peraltro sovrapponibile la disciplina del rapporto dirigenziale privato a quella del rapporto dirigenziale pubblico, il ricorrente rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato "è doveroso accordare la tutela reale" in tutte le ipotesi di accertata illegittimità del recesso ante tempus da parte della P.A., altrimenti violandosi il principio di effettività della giurisdizione. In particolare, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto che l'esecuzione in forma specifica della sentenza della Corte d'Appello fosse ostacolata sia dal fatto che era scaduto il termine del contratto a suo tempo concluso con il Piccioni, sia dalla circostanza che l'incarico era attualmente ricoperto da altro dirigente, il ricorrente, sotto il primo profilo, deduce che la Corte d'Appello aveva già ritenuto del tutto irrilevante la scadenza del detto termine ai fini della coercibilità della tutela reale, con conseguente impossibilità di procedere a nuovo e diverso giudizio, in violazione del giudicato e dell'effettività della giurisdizione, e, sotto il secondo profilo, rileva che la nomina e, soprattutto, la riconferma del dott. Caldara, costituendo un comportamento contrario alle regole di buona fede e correttezza, non può essere assunta a valido motivo ostativo all'esecuzione del giudicato, parimenti in violazione del principio di effettività della giurisdizione (essendo del resto 5 buona fede, quale esplicazione del principio di solidarietà, ma neppure può prevista espressamente dall'art. 13 del ceni Ministeri anche la reintegra in servizio in soprannumero del dirigente illegittimamente licenziato). Entrambi i motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. Al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dall'Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione." (v. Cass. S.U. 19-1-2012 n. 736, Cass. S.U. 26-4-2013 n. 10060, cfr. anche, fra le altre, Cass. S.U. 2-12-2009 n. 25344 e Cass. S.U. 15-6-2000 n. 438, che hanno chiarito che "la deduzione di eventuali errori commessi in sede interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali 6 Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite, "le decisioni del del giudice amministrativo, a nulla rilevando l'incidenza dell'interpretazione su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile"). In sostanza, quindi, come pure è stato precisato da queste Sezioni Unite, amministrativo cade in eccesso di potere giurisdizionale quando non si limiti all'interpretazione del giudicato, al quale si tratta di assicurare l'ottemperanza stessa" (Cass. S.U. 29-5-2012 n. 8513), ciò in quanto "il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza" (Cass. S.U. 27-12-2011). Più in generale, poi, queste Sezioni Unite hanno avuto occasione in passato di affermare come debba ormai essere considerata norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto a quel potere, stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca (v. S.U. 23 dicembre 2008, n. 30254), ma questo (come è stato precisato da Cass. S.U. n. 736/2012 cit. in motivazione) non significa che il sindacato della Suprema Corte possa estendersi a qualsiasi eventuale error in iudicando o in procedendo imputato al giudice amministrativo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza. Per scriminare le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da 7 "nel giudizio di ottemperanza di sentenza del giudice ordinario, il giudice quelli in cui esso risulta invece inammissibile, dovendosi aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale ed all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr., ex multis, Sez. un., 25 giugno 2010, n. 15323), risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che, in una situazione del genere di quella considerata, un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava" (in tale quadro sull'"abuso in positivo" dei poteri di ottemperanza cfr. Cass. S.U. 9-11-2011 n. 23302, Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622, Cass. S.U. 28-1-2013 n. 1798 e sul "rifiuto della giurisdizione" cfr. Cass. S.U. 3-7-2012 n. 11075). Orbene, nel caso in esame, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, ha espressamente e chiaramente interpretato il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello alla luce della motivazione della stessa, in base all'elemento letterale e alla corrispondenza con i principi affermati dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 3677/2009 (richiamata dalla stessa Corte territoriale) e, dopo aver rilevato alla stregua di tale sentenza che "una cosa è il tipo di provvedimento che il giudice può emettere, altra cosa è la sua idoneità ad essere eseguito in forma specifica", ha affermato che la pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza, come intesa in base agli evidenziati criteri ermeneutici, ha in sostanza limitato "la possibilità di tutela reintegratoria al periodo residuo dell'incarico, ove ancora di "periodo residuo" si possa parlare al momento della pronuncia, in relazione al termine conclusivo originariamente stabilito", rilevando che questa è "l'unica spiegazione possibile sul piano letterale" e che, invece, l'interpretazione offerta dal Piccioni presuppone un 8 di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai incarico "non svolto", senza considerare la detrazione del "periodo di illegittima revoca". P02 Pertanto la sentenza impugnata, alla stregua dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 3677/2009, alla quale si è espressamente conformata la pronuncia della che in generale la tutela del lavoratore incontra i consueti limiti che attengono non già al giudizio di cognizione ma alla fase esecutiva; che in ogni caso la riassegnazione del lavoratore è limitata alla durata residua di cui all'atto di attribuzione originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione; che, poiché l'incarico conferito al dirigente pubblico (a differenza del rapporto dirigenziale privato) è esclusivamente temporaneo la pronuncia di ripristino ha in ogni caso effetti limitati, inevitabilmente circoscritti alla scadenza prefissata; che, nella fattispecie, essendo ormai scaduto il termine finale dell'incarico, non era possibile disporre l'ottemperanza, "nel senso di ricostituire "ora per allora" il rapporto (per il tempo di incarico non svolto)". Orbene, in definitiva, il Consiglio di Stato, attenendosi ai principi più volte enunciati da queste Sezioni Unite e sopra riaffermati, si è limitato strettamente ad interpretare il giudicato della Corte d'Appello, sulla base degli elementi interni del giudicato stesso, senza effettuare alcun sindacato integrativo e senza, in effetti, esorbitare dalla giurisdizione propria del giudice dell'ottemperanza. D'altra parte in mancanza di qualsiasi eccesso di potere giurisdizionale, nessuna rilevanza possono assumere in questa sede le censure rivolte 9 Corte d'Appello, ha affermato: all'operato della P.A. e neppure quelle concernenti la osservanza in concreto del principio di effettività della giurisdizione, da un lato essendosi la stessa POU esplicata senza esorbitare affatto dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa in materia di giudizio di ottemperanza, dall'altro svolgendosi le Il ricorso va pertanto rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato ala pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Giustizia le spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Roma 22 ottobre 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE gi IL PRESIDENTE , dette censure pur sempre all'interno dei confini di tale giurisdizione.

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