Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26775 del 25/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 25/11/2020), n.26775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TADDEI Margerita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18271-2014 proposto da:
ALCYONE DI P.V. & C. SRL, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,
rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, CLAUDIO
ANGELONE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PESCARA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA DI MARCO;
– controricorrente –
e contro
TRIBUTI ITALIA SPA, GESTOR SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il
08/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RILEVATO
che:
La società Pizzeria Ristorante Alcyone Srl ha proposto ricorso, svolgendo cinque motivi, per la cassazione della ordinanza n. 5/2014 della Corte d’appello di l’Aquila, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 762/2012 la quale aveva respinto le istanze della società contro il provvedimento di applicazione del canone COSAP, nella causa che la vedeva opposta al Comune di Pescara ed alla Gestor SpA, concessionaria della riscossione tributi, per il recupero delle somme dovute a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Diritto
CONSIDERSATO
che:
Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio la società ha depositato richiesta di cessazione della materia del contendere, comunicando di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e che, a seguito dell’accoglimento della istanza, ha provveduto al pagamento del quantum richiesto per la definizione dei carichi pendenti, dichiarando formalmente di rinunciare ad ogni ricorso pendente ed in particolare a quello del presente giudizio;
l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020