Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26775 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 23/10/2018), n.26775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18678/2014 proposto

C.P., CI.GI., C.M.P.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo

studio dell’avvocato EMILIANO ROSALIA, rappresentate difese

dall’avvocato MARIOROSARIO ROMANIELLO;

– ricorrenti –

contro

D.N.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 69, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2195/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/05/2013;

udita La relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con citazione notificata il 23/07/1986 D.N.G. ha convenuto C.O. e Ci.Gi. innanzi al pretore di Gragnano per sentirli condannare a cessare il passaggio dall’appartamento in loro proprietà al terzo piano dello stabile in (OMISSIS) (loro pervenuto per testamento olografo in data 06/07/1980 di D.N.A., impugnato in altro giudizio da D.N.G.), sulla scaletta dal penultimo ballatoio, sul vano di porta al suo culmine, nonchè sulla terrazza a livello dell’appartamento dell’attore sempre al terzo piano predetto, per accedere ai suppenni sovrastanti i due appartamenti, in proprietà esclusiva dell’attore (per successione legittima della predetta D.N.A. e atto divisionale per notar B. del 22/02/1982). Si sono costituiti in giudizio i convenuti, affermando avere essi unitamente alla dante causa esercitato da tempo immemorabile il passaggio, strumentale al raggiungimento dei sottotetti; hanno chiesto quindi in via riconvenzionale sentir dichiarare il diritto al passaggio e condannare l’attore al ripristino di scala illegittimamente rimossa.

2. Proseguito il processo, dopo i decessi di C.O. e di D.N.G., con la costituzione dei rispettivi eredi, con sentenza depositata il 7/10/2004 il g.o.a. del tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda attrice e accolto la domanda riconvenzionale quanto al ripristino della scala in legno.

3. Adita in via principale da D.N.M.C., erede di D.N.G., sulla resistenza di C.P., C.M.P. e Ci.Gi. quali eredi di C.O., nonchè quest’ultima altresì in proprio, anche quali appellanti incidentali sollecitanti il ripristino di scala in muratura e non in legno, là corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 31/05/2013 ha accolto l’impugnazione principale e rigettato quella incidentale e, per l’effetto, in accoglimento dell’originaria domanda attrice, ha dichiarato l’inesistenza del diritto di passaggio, rigettando la domanda riconvenzionale proposta quanto alla scala in muratura.

3.1. A sostegno della decisione, la corte d’appello ha considerato:

– essere stata provata – oltre che essere incontestata – la proprietà esclusiva del signor D.N. sull’intero sottotetto, compresa la porzione sovrastante l’appartamento dei signori C. – Ci.; ciò in quanto questi ultimi, in base al contestato olografo di D.N.A. (germana di D.N.G.) erano succeduti nella sola proprietà della parte più piccola (quattro vani) dell’appartamento alla testatrice pervenuto e da lei locato a essi signori C. – Ci. (per il resto mantenuto per sè da D.N.A.), essendo non A. ma D.N.G. proprietario di “tutta la restante porzione del palazzo” in base a donazione paterna del 07/07/1934, nonchè comunque anche quale erede legittimo proprietario dei residui vani dell’appartamento di D.N.A.;

– essere da escludere, anche in base alla c.t.u., la natura di parti comuni dei sottotetti, non avendo essi peraltro alcun collegamento funzionale con il sottostante appartamento dei signori C. – Ci.;

– essere quindi, in mancanza di ogni strumentalità, proprietà esclusiva del signor D.N. le porzioni immobiliari oggetto di azione negatoria, su cui non era emersa la costituzione di diritti in favore dei signori C. – Ci., peraltro genericamente indicata in base a passaggio “da tempo immemorabile”, senza alcun riferimento specifico all’usucapione e al possesso necessario all’uopo, esercitato allorchè questi ultimi erano meri conduttorìdell’immobile.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.P., C.M.P. e Ci.Gi. quali eredi di C.O., nonchè quest’ultima altresì in proprio, sulla base di sei motivi. Ha resistito D.N.M.C. con controricorso, quale erede di D.N.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 183,189 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “quanto alla proprietà del sottotetto”, giacchè la corte d’appello, in violazione del divieto di introduzione di domande nuove in appello, si sarebbe spinta a valutare la situazione di proprietà,del sottotetto, escludendo sia la proprietà sia il possesso dei signori C. – Ci.; viceversa, per espressa dichiarazione dell’originario attore, la questione relativa alla proprietà sarebbe dibattuta esclusivamente in altraò sede processuale, essendo pacifico peraltro che il possesso del sottotetto nella parte soprastante il loro appartamento – fosse in capo a detti signori C. – Ci.; la stessa difesa della signora D.N., del resto, con l’atto di appello aveva lamentato l’ultrapetizione da parte del g.o.a. che si sarebbe spinto – peraltro in favore dei signori C. – Ci. – a valutare la proprietà del sottotetto, circostanza negata da questi ultimi.

2. Con il secondo motivo – simmetricamente a quanto denunciato con il primo motivo – si deduce parallela” nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 183,189 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “quanto all’interpretazione delle disposizioni testamentarie”. Similmente a quanto sopra riepilogato in riferimento alla precedente censura, la corte d’appello si sarebbe pronunciata, violando il divieto di proposizione di domande nuove in appello, sull’interpretazione – non sollecitata dalle parti in primo grado – del lascito testamentario, ricadendo così per altra via in accertamenti in ordine alla proprietà del sottotetto devoluti ad altra sede processuale, benchè evocati dalla controparte al fine di contestare considerazioni del g.o.a., comunque insussistenti secondo i ricorrenti.

3. Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso si deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, indicati nella “contestazione sulla proprietà del sottotetto” (terzo motivo), nell'”applicabilità dell’art. 1117 c.c.” (quarto motivo), nella “qualifica(zione) e prova della domanda riconvenzionale” (quinto motivo) e nell’erroneo rigetto dell'”appello incidentale” (sesto motivo). In particolare, si sostiene:

– che in ordine alla proprietà del sottotetto la corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni degli appellati, essendo la motivazione sul punto apparente;

– che in ordine alla situazione proprietaria dei sottotetti il g.o.a. non avrebbe fatto applicazione dell’art. 1117 c.c., avendo piuttosto ritenuto comuni per tale presunzione di legge la scala e la terrazza a livello, anche in tal caso trattandosi di motivazione apparente;

– che, essendo sorto il passaggio in direzione del sottotetto posseduto dai signori C. – Ci., non era stata domandato l’accertamento del diritto per usucapione, ma per destinazione del padre di famiglia, avendo la corte d’appello ignorato sul punto le risultanze testimoniali;

– che, in conseguenza degli altri errori, la corte d’appello aveva anche disatteso l’appello incidentale teso al ripristino della scala d’accesso in muratura.

4. I primi due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati unitariamente. Essi sono inammissibili.

4.1. L’inammissibilità discende dalla non pertinenza delle censure mosse rispetto alla ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata sul tema in discussione. Deve infatti rilevarsi come la sentenza della corte d’appello dia innanzitutto conto di come con l’atto di appello si fosse sostenuta “l’erroneità della sentenza di primo grado in ordine all’esatta identificazione dei diritti spettanti alle parti sui beni oggetto di causa”, avendo il giudicante affermato che D.N.G. “non avrebbe contestato il diritto di proprietà… nonchè l’uso del sottotetto sovrastante l’appartamento di essi convenuti”, nonchè avendo mal valutato la situazione proprietaria e successoria (v. pp. 5 e 6 della sentenza impugnata, contenenti anche il riepilogo dei motivi d’appello). Su tale premessa, la corte d’appello – affermando essere stata “esperi(ta) azione negatoria” per cui “è sufficiente che l’attore provi di avere un valido titolo di acquisto della proprietà… non richiedendosi la prova più rigorosa richiesta per l’azione di rivendicazione” (p. 9) – ha richiamato ricadere sul convenuto in negatoria l’onere di provare l’esistenza della servitù. In relazione a tanto, la corte ha svolto argomentazioni circa l’avvenuto soddisfacimento dell’onere probatorio in capo all’originaria parte attrice (sviluppando motivazioni in fatto è in diritto, come innanzi riepilogate, attinenti alla non contestazione, alla prova per titoli nonchè alla prova in base all’art. 1117 c.c., sia relativamente agli appartamenti, sia ai sottotetti, sia alla terrazza, alle scale e ballatoi oggetto immediato questi ultimi dell’azione negatoria circa il passaggio dai primi ai secondi). Ha affermato il sussistere della prova della proprietà dei sottotetti, della terrazza a livello e delle scale in capo al signor D.N. ai fini della negatoria (v. inizio p. 10, e poi fine p. 12). Viceversa, ha affermato non essere emersa “la titolarità di un diritto reale di servitù” in capo ai signori C. – Ci. (p. 13) non mancando di rilevare la genericità dell’indicazione relativa al modo di costituzione di un siffatto diritto di passaggio (p. 13-14).

4.2. In tale situazione, non è chi non veda come la corte d’appello non si sia spinta in alcun modo oltre gli accertamenti probatori che a essa competevano quale giudice dell’azione negatoria, in particolare avendo delibato la titolarità dei beni (sia della terrazza, delle scale e dei ballatoi, come oggetto dell’azione, sia dei sottotetti, come luogo finale del preteso passaggio, al fine di apprezzare il collegamento strumentale rispetto agli appartamenti, non indifferente sul piano probatorio) come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (ciò che invece avviene nella diversa azione di rivendica o di petizione ereditaria), senza che in questa sede fosse necessaria, a differenza che nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, che l’originario attore in negatoria possedesse il fondo in forza “di un titolo valido, mentre al convenuto incombeva l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere detta attività. In definitiva, i due motivi rivelano un equivoco circa la finalità delle valutazioni svolte dalla corte d’appello in ordine alle situazioni proprietarie, peraltro dichiaratamente oggetto di altra controversia ove le parti disputano secondo le diverse regole probatorie predette.

5. Gli ultimi quattro motivi possono anch’essi essere esaminati congiuntamente, essendo analoghe le ragioni della loro inammissibilità. Le censure, formulate come di “omesso esame circa un fatto decisivo”, secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis nella riformulazione della norma disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, avrebbero dovuto essere relative per essere ammissibili – alla totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario.

5.1. Al contrario, mediante il terzo e il quarto motivo i ricorrenti tendono a contestare gli apprezzamenti svolti dalla corte locale in tema di proprietà dei sottotetti, vuoi in base all’esame dei titoli di proprietà, vuoi in base alla presunzione dell’art. 1117 c.c., non senza contenere doglianze relative a presunta mancata considerazione di elementi istruttori e argomentazioni. Non trattasi dunque di omesso esame di fatti storici, principali e secondari, ma eventualmente di valutazioni in merito à essi; ciò fermo restando che la mancata considerazione di argomentazioni non integra omesso esame ai sensi di legge e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

5.2. Quanto al quinto motivo, il presunto omesso esame parimenti non toccherebbe un fatto storico, ma la qualificazione della domanda riconvenzionale, se fondata su usucapione o destinazione del padre di famiglia, oltre che la presunta mancata considerazione di elementi istruttori comunque inseriti nella valutazione di cui trattasi. Al riguardo, circa la qualificazione va detto che la corte d’appello ha menzionato come mera ipotesi la possibile qualificazione della domanda riconvenzionale come basata su usucapione, indicando non essere stato dedotto “chiaramente ed espressamente l’acquisto di una tale servitù di passaggio” (p. 14 della sentenza), affermazione questa non specificamente impugnata dai ricorrenti.

5.3. Infine, quanto al sesto motivo, pure dedotto come “omesso esame” (cfr. in prosieguo) l’inammissibilità di esso, sussistente per le ragioni in appresso, è altresì consequenziale. La censura, viene formulata come relativa all’essere erroneo il rigetto dell’appello incidentale, dipendente dal rigetto della riconvenzionale presupposta proposta dai convenuti in primo grado, onde “la cassazione della sentenza relativamente ai capi sulla domanda riconvenzionale comporterà necessariamente anche la cassazione quanto al rigetto dell’appello incidentale”. Non essendosi verificato l’accoglimento degli altri motivi, il presente va dunque disatteso.

5.4. In tutti i motivi per “omesso esame”, comunque, a prescindere dalla concreta formulazione delle doglianze innanzi ripercorse quanto a profili specifici, i singoli fatti storici di cui sarebbe omesso l’esame non sono indicati, essendo stata peraltro sicuramente presa in esame dalla sentenza la situazione dei luoghi e le deposizioni dei testi in generale. Il vizio di cui innanzi, quindi, è stato invocato, inammissibilmente, in quanto la sentenza impugnata farebbe emergere mere difformità rispetto alle attese sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dal giudicante di merito, risolvendosi i motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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