Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26775 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4231-2011 proposto da:

SACE BT S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato ALBERIGO PANINI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VASTO, depositato il

10/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBERIGO PANINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Vasto ha respinto l’opposizione di Sace B.T. s.p.a. avverso il decreto del giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. che aveva a sua volta respinto l’istanza per insinuazione tardiva di un credito di Euro 25.506,00, portato da decreto ingiuntivo emesso in data successiva al fallimento.

Il tribunale, richiamato l’insegnamento di questa corte a proposito dell’esclusione del valore probatorio delle fatture, ha ritenuto che la prova del credito non potesse desumersi dalla produzione documentale effettuata dall’istante, essendo relativa al rapporto tra il creditore originario (Valflex s.r.l.) e la società opponente.

Avverso il decreto del tribunale di Vasto, depositato il 10-1-2011, la Sace ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 e 2697 c.c., e vizio di motivazione, la ricorrente censura la decisione per aver affermato che le fatture, regolarmente iscritte in contabilità e non contestate dalla controparte, non potevano assurgere a prova dell’esistenza del credito.

Il motivo è manifestamente infondato, atteso il consolidato principio per cui gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento la cui posizione rifletta non la successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma la funzione gestoria del patrimonio di costui. Invero il curatore, in tale sua veste, non può essere annoverato tra i soggetti considerati dalle citate norme, le quali operano solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.

Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (cfr. per tutte Sez. 1^ n. 10081-11, n. 1543-06, n. 558205; e v. infine Sez. un. n. 4213-13).

2 – Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia preso in considerazione la natura di ricognizione di debito dell’assegno che la fallita aveva emesso in data 20-10-2008 in favore della Valflex s.r.l., in parziale pagamento di alcune fatture, così da accogliere la domanda di insinuazione per lo meno nei limiti dell’importo di tale assegno.

Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

3. – La ricorrente assume di aver posto a base della domanda di ammissione al passivo una polizza assicurativa tesa a garantire la Valflex dal rischio del mancato pagamento di forniture e/o di servizi prestati in favore di propri clienti.

Deduce di aver indennizzato Valflex per il mancato pagamento delle fatture e dell’assegno n. (OMISSIS), emesso dalla debitrice prima del fallimento, e di essersi surrogata in ragione dell’indennizzo.

E’ ovvio che il mero possessore di un assegno bancario che non risulti nè prenditore nè giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poichè il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia pervenuto abusivamente (v. Sez. 1″ n. 15688-13, n. 767206 e altre).

E’ però altrettanto pacifico che l’assegno in generale può valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., e che il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. In questo senso deve essere considerato il principio per cui l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 1988 opera nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, e anche in tal caso il mero possessore di un titolo all’ordine, non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.

4. – Ora il tribunale di Vasto non ha preso affatto in esame la dedotta circostanza della esistenza del titolo posto a fondamento dell’insinuazione, e dunque non ha indagato – cosa che avrebbe dovuto fare – se il titolo avesse o meno valore cartolare in rapporto al soggetto che ne risultava possessore.

In questa prospettiva il secondo motivo dell’odierno ricorso deve essere accolto, con conseguente necessità di cassare il provvedimento impugnato con rinvio al medesimo tribunale emittente, il quale, diversamente composto, esaminerà la questione devoluta uniformandosi al principio di diritto sopra esposto.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Vasto.

Deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA