Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26775 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21593/2010 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

BARBETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELANGELI Anna,

giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LENTINI Giovanni, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 123/2010 del TRIBUNALE di PERUGIA – Sezione

Distaccata di FOLIGNO del 24.5.2010, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il 20 luglio 2011 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Federico Sorrentino, ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., nei termini che seguono.

“Premesso che:

con ricorso notificato in data 8/9/10 B.F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 123/2010, depositata il 22.6.2010 e comunicata il 5.7.2010, emessa nel procedimento promosso da B.F. contro B. V. per il pagamento della somma di L. 15.000.000; con la sentenza, in accoglimento dell’eccezione del convenuto (secondo cui “il titolo della pretesa creditoria è un atto di donazione, pertanto soggetta al regime di collazione di cui all’art. 131 cod. civ.”), il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente ai sensi dell’art. 22 c.p.c., il Tribunale di Trapani, luogo dell’apertura della successione di B.A.;

con l’istanza di regolamento il ricorrente ha insistito per la declaratoria della competenza del Tribunale di Perugia, deducendo di avere agito “in virtù di una scrittura privata correttamente inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo, disciplinato dall’art. 1411 cod. civ., e segg., concluso molti anni prima della morte di B.A. (parte del contratto in questione come stipulante ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., contratto avente per oggetto la vendita di un immobile a B. V., che “lo acquista e il prezzo viene versato parte al rogito notarile e parte con la corresponsione della somma di L. 30 milioni da versare ai sig. B.F. e B.G. secondo i tempi e le modalità concordate con la scrittura privata 12.1.1985”;

secondo il ricorrente anche a voler inquadrare il rapporto contrattuale fra B.A. e B.V. in una donazione, si tratterebbe di istituto che prescinde dalla qualità di erede;

B.V. ha resistito con memoria difensiva;

osserva:

1. Il titolo posto a fondamento della domanda dell’attore, B. F., nei confronti del fratello B.V. è rappresentato da una scrittura privata in data 12.1.1985, sottoscritta da B.A., B.A. e B. V., nella quale i genitori, B.A. e B. A., in relazione al rogito di compravendita del giorno prima, espressamente richiamato, avente ad oggetto l’alienazione di un immobile in (OMISSIS) in favore di B.V., stabiliscono tra l’altro che “unico proprietario dell’immobile” è B.V., il quale, all’esito del collaudo del fabbricato, “rifonderà ai suoi due fratelli G. e S.F. la somma di L. 15.000.000 ciascuno per un totale di L. 30 milioni, essendo tale il prezzo di vendita del lotto secondo il libero mercato praticato nella zona interessata, in modo che verranno a beneficiare tutti e tre i fratelli. Ed in tal senso fin da ora si impegna e si obbliga il sottoscrivente B.V.”.

Posto che il contratto di compravendita a cui la scrittura privata è collegata ha previsto come corrispettivo anzichè il prezzo di L. 30 milioni, indicato come quello reale nella scrittura privata, il prezzo di L. 3 milioni, sembra appropriato qualificare il contratto come negotium mixtum cum donatione, con disposizione modale a carico di B.V..

2.- Il ricorso appare fondato.

Il criterio di competenza esclusiva fissato dall’art. 22 cod. proc. civ., n. 1, per le controversie fra eredi non trova applicazione quando la qualità di eredi delle parti venga in rilievo solo occasionalmente, bensì quando la legittimazione attiva e passiva sia necessariamente collegata a tale qualità (cfr. Cass. n. 1365 del 1999; n. 1208 del 1998; 1260 del 1997) .

Nel caso in esame, pur rimanendo nella qualificazione contenuta nella sentenza impugnata circa il titolo della pretesa come nascente da un atto di donazione, non ricorre alcuna delle suddette condizioni.

In primo luogo infatti la qualità soggettiva di coeredi, comune ad entrambe le parti, non avrebbe potuto condizionare in alcun modo la legittimazione del beneficiario della donazione modale, in quanto le parti hanno acquisito la qualità di eredi solo nel 2007; nè comunque la condiziona attualmente, in mancanza di un’azione di collazione o di riduzione proposta in via principale (mentre una domanda riconvenzionale di tal genere eventualmente proposta dal convenuto non potrebbe incidere ex art. 36 c.p.c., sui criteri di collegamento meramente territoriale fino a determinare lo spostamento della domanda principale: Cass. n. 2416/2006; 7674/2005).

In secondo luogo la controversia promossa dall’interessato per l’adempimento modale (ex art. 793 c.c.) non ha un oggetto comunque ricollegabile alla qualità di erede, che solo incidentalmente viene in rilievo, per un evento (il decesso del donante) non condizionante la disposizione modale. In altri termini, che la controversia non rientri nella disciplina della competenza dettata dall’art. 22 cod. proc. civ., deriva dal fatto che l’azione promossa non presuppone necessariamente la qualità di erede, trattandosi di una comune azione, sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo fra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica (che fossero stati beneficiari di una disposizione modale) (cfr. Cass. n. 2249/2000).

Per tali considerazioni, in accoglimento dell’istanza, va dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia”. – La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e degli atti, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal pubblico ministero.

L’azione proposta ha natura contrattuale ed ha per oggetto l’adempimento dell’onere apposto ad un contratto che presenta causa mista di compravendita e donazione.

La circostanza che il contratto sia intervenuto fra padre e figlio, e che il terzo beneficiato (ed attore nel presente giudizio) sia un altro figlio dell’alienante, manifesta indubbiamente che l’intento di quest’ultimo era presumibilmente quello di garantire la parità di trattamento tra i figli, anche agli effetti successori.

Ma tale intento è irrilevante poichè rientra fra i motivi strettamente individuali della disposizione; motivi che essendo privi di rilevanza causale – non valgono a qualificare come successorio il titolo posto a base della domanda giudiziale, nè a ricondurre la fattispecie ad una controversia fra coeredi, o ad altra vicenda che l’art. 22 cod. proc. civ., assegna alla competenza del giudice del luogo in cui si è aperta la successione.

La domanda attrice non può che essere qualificata come domanda di adempimento contrattuale, rispetto alla quale diritti ed obblighi delle parti sarebbero rimasti immutati, pur se la successione non si fosse aperta.

In accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato competente il Tribunale di Perugia.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara competente il Tribunale di Perugia.

Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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