Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26774 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/11/2020), n.26774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23740-2013 proposto da:

EDILPUNTO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA 5 MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era rettificato il reddito e l’imposta dovuta dal contribuente Edilpunto srl ai fini Ires, Irap ed Iva per l’anno 2006.

L’atto impositivo era impugnato dal contribuente davanti alla Commissione Provinciale di Perugia.

La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ritenendo motivato l’atto impugnato.

A seguito di appello del contribuente, la CTR dell’Umbria (sent. Nr. 81/04/13) confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso in Cassazione la società Edilpunto srl affidandosi ad un unico motivo così sintetizzato:

1) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si costituiva con controricorso il resistente chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorrente depositava anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di gravame la società ricorrente deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, non essendo state in alcun modo esplicitate le ragioni per cui si dovesse dar prevalenza al preliminare rispetto all’atto definitivo.

Va, in via preliminare, sottolineato che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui ove vi sia uno scostamento tra quanto previsto nel preliminare e quanto previsto nel definitivo, prevale quest’ultimo solo tra le parti contraenti. Invero tale indirizzo giurisprudenziale trova applicazione ove la lite riguarda le parti contraenti, dando prevalenza alla autonomia privata, che può sempre modificare gli accordi, tenendo anche conto delle limitazioni probatorie che incontrano i contraenti per dimostrare la simulazione relativa ex art. 1417 c.c.. In particolare la divergenza tra quanto risulta dall’atto scritto e quanto diversamente concordato, se fatto valere nei rapporti tra le parti, deve necessariamente risultare da atto scritto, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori. Nel caso l’Agenzia delle Entrate, essendo estranea all’accordo di vendita era terzo, e quindi era autorizzata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 e ss., ad avvalersi della prova per presunzione. In definitiva la amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione relativa dei contratti stipulati dal contribuente, e la relativa prova può essere “fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni” (Cass. n. 20816 del 2005).

L’Ufficio finanziario, quindi, dispone del potere di accertare la presenza di una eventuale simulazione sul prezzo, in grado di pregiudicare il diritto dell’Amministrazione alla percezione dell’esatto tributo e di conseguenza, il giudice tributario può verificare, in caso di contestazione, l’esattezza di un tale accertamento attraverso l’interpretazione del negozio o dei negozi giuridici ritenuti simulati. Rientra, pertanto, nei compiti del giudice tributario l’interpretazione degli atti – di cui sia stata sostanzialmente dedotta la simulazione del prezzo, mediante la stipulazione di un contratto definitivo con indicazione di un prezzo inferiore a quello pattuito, al fine di verificare la legittimità del tributo applicato dall’Ufficio. Nel caso il giudice del merito ha indicato gli elementi presuntivi di prova a sostegno della tesi prospettata dalla Agenzia delle Entrate (preliminari consegnati alla banca per ottenere il mutuo con prezzo di vendita superiore a quello fissato nel definitivo, analisi degli indici di redditività compiuta attraverso indici di bilancio, rivelatori di una vendita apparentemente antieconomica, mandato a vendere conferito ad un prezzo non inferiore a quello di Euro 168 mila, e dalla analisi dei prezzi correnti).Del resto costituisce principio di carattere generale che la prova dei fatti possa essere data anche mediante presunzioni. Questa Corte ha più volte affermato che la prova per presunzioni costituisce una prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, di verificarne l’attendibilità e di scegliere, tra gli elementi probatori acquisiti, quelli più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (Cass. 4743/05, 9108/12). In definitiva il convincimento del giudice sulla verità di un fatto – non esistendo nel vigente ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove – ben può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. 4777/98, 10573/02). Nel caso il giudice del merito ha fatto buon governo del potere discrezionale di valutare le prove in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Infatti il giudicante ha proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti (e non solo del preliminare), e tenuto conto della loro concordanza ha concluso che la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva. Ed è appena il caso di rilevare che tale certezza raggiunta, sul piano probatorio, mediante un accorto uso sia degli elementi presuntivi che delle dichiarazioni testimoniali, unitariamente considerati, in nulla si differenzia dal convincimento attinto dal giudicante all’esito dell’assunzione degli altri mezzi di prova. A fronte degli elementi di prova presuntiva forniti dall’amministrazione attraverso la motivazione dell’accertamento, e fatti propri dal giudice la parte non è stata in grado di indicare perchè, sebbene, fosse stato accettato un prezzo più alto dall’acquirente, poi aveva accettato di ridurlo in sede di stipula del definitivo, il che implica che non era stata data prova contraria secondo il collegio di secondo grado e tale valutazione, rientrando nei suoi poteri esclusivi sfugge ad ogni tipo di censura da parte di questa corte.

In realtà il ricorrente contestando sotto diversi profili la prova, si prefiggeva di attaccare il processo logico e la motivazione, al fine di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, che invece il giudice del merito ha condotto nella specie in modo particolarmente dettagliato ed approfondito, logicamente coerente ed esauriente -, per pervenire, attraverso una diversa selezione degli elementi rilevanti la cui scelta ed il cui apprezzamento appartiene al giudice di merito ad una diversa ricostruzione dei fatti, pertanto tale motivo va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA