Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26774 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Ing. (OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Andrea Guaccero e dall’avv. Marco Sonnino, elett.dom.

presso lo studio del primo in Roma, via dei Tre Orologi n. 10/e,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente-

contro

Fallimento Ing. (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Floriano D’Alessandro, elett.dom. presso lo

studio di questi in Roma, via Lisbona n. 3, come da procura a

margine dell’atto;

– controricorrente –

Procura generale Corte d’appello di Roma;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 26.7.2014 n. 5069/2014,

R.G. n. 50002/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo;

uditi gli avvocati A. Guaccero per il ricorrente e F. D’Alessandro

per il controricorrente Fallimento;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Ceroni Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società Ing. Mario Nuti Impresa generale di costruzioni s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 26.7.2014 n. 5069/2014 con cui venne rigettato il suo reclamo proposto avverso il decreto 26.11.2013 Trib. Roma dichiarativo della inammissibilità della proposta di concordato preventivo da essa depositata già ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, il 1.3.2013 ed altresì avverso la sentenza di declaratoria del proprio fallimento, resa dal medesimo tribunale con pronuncia n. 857 di pari data, su richiesta del P.M..

Rilevò la corte, riepilogando le ragioni dell’inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale alfine formulata dalla società allo scioglimento della riserva, che la prospettiva del miglioramento dei risultati commerciali con l’acquisizione – diretta o tramite la cessionaria d’azienda – di nuovi appalti integrava una porzione essenziale della causa concreta della proposta stessa, inesorabilmente tuttavia venuta meno per genericità dell’assunto ovvero impraticabilità giuridica, anche per il prezzo indicato. La portata non realistica dello scenario della cessione veniva dunque ravvisata nella genericità degli impegni di un terzo (peraltro coincidente in gran parte con il capitale della debitrice) interessato all’acquisto d’azienda, nonchè nella vaghezza delle condizioni – meramente potestative – cui il proposito era subordinato, quali il futuro finanziamento bancario, l’accordo con i creditori ceduti e il consenso del CONI alla prosecuzione di un appalto.

L’impossibilità giuridica del piano conseguiva inoltre dalla previsione in esso di un pagamento preferenziale di alcuni creditori, che sarebbero stati soddisfatti dal terzo e con liberazione della società debitrice. La corte riportava infine, alla stregua di contraddizione correttamente fatta emergere, la constatazione, cui era giunto il tribunale, di avvenuta diminuzione, nelle more, dell’attivo concordatario, rilevante per 170 mila Euro circa, e così pur nella minore somma riconosciuta dalla ricorrente.

All’altezza della sentenza di fallimento, per la corte romana doveva reputarsi infondata anche la doglianza relativa alla presunta non motivazione della richiesta del P.M., il quale aveva fatto rinvio, in una memoria, allo stato d’insolvenza, quale emerso altresì nell’interlocuzione fra tribunale e debitore, oltre che dalla documentazione contabile. Il ricorso è affidato a quattro motivi, ai quali resiste con controricorso il fallimento. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto alla L.Fall., artt. 160 e 162, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., avendo erroneamente la corte d’appello attribuito valenza decisiva, per la causa concreta del piano di concordato, alla cessione dell’azienda a terzi, trattandosi invece di operazione volta a massimizzare la liquidità del patrimonio, senza che assumesse importanza, inoltre, anche la previsione della possibile interruzione dell’attività d’impresa.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ancora della L.Fall., artt. 160 e 162, avendo violato la sentenza i limiti propri del controllo giudiziale sulla realizzabilità dell’attivo nei termini indicati dall’imprenditore, avuto riguardo alla prospettata acquisizione dell’azienda da parte del terzo STIN s.r.l..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo riguardo al punto in cui la sentenza ha censurato la sopraggiunta diminuzione dell’attivo in corso di prosecuzione dell’attività, ma non ha apprezzato la garanzia offerta dai soci per tale evenienza.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione della L.Fall., artt. 6 e 162, in relazione all’art. 24 Cost., avendo il P.M. proposto la domanda di fallimento senza motivazione.

1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, essendosi risolta la censura, peraltro generica in più punti, in una mera critica all’apprezzamento di fatto espletato dalla corte d’appello, in conformità ad analogo esercizio ricostruttivo operato dal tribunale, in tema di continuità aziendale, da assolvere o mediante la prosecuzione di essa in via diretta da parte del debitore o attraverso la via indiretta della cessione d’azienda a terzi. L’esplicita impraticabilità di entrambe le prospettive ha conseguito un accertamento puntuale da parte del giudice di merito, divenendo perciò inappropriati i tipi di vizi invocati in rapporto alla decisione assunta.

2. Il terzo motivo è inammissibile, per più profili, posto che parte ricorrente non ha innanzitutto fornito la portata di decisività che un diverso e positivo esame delle garanzie offerte dai soci – per l’ipotesi di diminuzione dell’attivo ed ai fini della fattibilità del concordato – avrebbe assunto sul piano motivazionale, evidentemente ristretto ad altre questioni, ritenute dalla corte d’appello assorbenti rispetto a quella solo redazionalmente trascurata, per sua superfluità. Oltre che per tale ragione, il motivo è altresì inammissibile contravvenendo al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).

3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, essendosi limitato il ricorrente – senza richiamare almeno per tratti essenziali le richieste e gli atti difensivi adottati nell’istruttoria prefallimentare dal P.M., richiedente il fallimento – a far leva su una pretesa carenza di illustrazione dello stato di insolvenza del debitore, al contrario avendo la sentenza qui impugnata dato conto che, almeno nella memoria depositata il 8.10.2013, tale organo pubblico ne aveva trattato, per il richiamo ivi espresso anche agli atti ed alle allegazioni della società stessa richiedente il concordato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate secondo la regola della soccombenza e nelle quantità di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15°/0 a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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