Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26774 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15012/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE1 CALBOLI 6, presso lo studio

dell’avvocato TOMA ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERNOT Livio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI

Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MACORATTI PIERO giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

12/01/2010, depositata il 04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 32/2010, notificata il 29 marzo 2010, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa in primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da M.G. contro il decreto ingiuntivo notificatogli su ricorso di B. G., recante condanna al pagamento di L. 7.708.072, quale compenso di prestazioni professionali.

Con atto notificato il 27 maggio 2010 il M. propone ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

3.- Il ricorso è inammissibile, per l’omessa esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Il ricorrente ha ritenuto di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica del ricorso per decreto ingiuntivo, dell’atto di citazione in opposizione, della sentenza del Tribunale e di quella della Corte di appello, allegati in copia fotostatica, senza far seguire alcuna narrativa delle vicende sostanziali e processuali, nè alcun accenno all’oggetto della pretesa, contravvenendo così allo scopo della disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, che è quello di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Tal modo di procedere è causa di inammissibilità del ricorso (Cass. civ. S.U. 17 luglio 2009 n. 16628; Cass. civ. Sez. 3, 22 settembre 2009 n. 20393; Idem, 30 giugno 2010 n. 15631).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con decisione in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non valgono a disattendere.

L’esposizione dei fatti di causa deve essere sintetica e condotta in diretta relazione con le questioni di diritto e con i motivi di ricorso, come più volte deciso dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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