Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26773 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26773 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 1453/09 proposto da:
Gerini Claudia, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Nicolò Porpora n. 9, presso lo Studio dell’Avv. Marco
Giontella, che la rappresenta e difende giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
pipe
legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 29/11/2013
avverso la sentenza n. 168/26/07 della Commissione
t
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26
novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
rinvio a n.r. e in subordine per l’inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 168/26/07, depositata il 26
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, nella contumacia dell’Ufficio, rigettato
l’appello della contribuente Gerini Claudia, confermava
la decisione n. 188/26/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso della
ridetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione
n. art. 116 Vol. l Bis che aveva rideterminato il
valore di compravendita di un immobile portandolo da
lire 1.100.000 a lire 430.000.000, col conseguente
recupero d’imposta.
La
CTR,
dopo
aver
ordinato
alla
contumace
Amministrazione di depositare, a’ sensi dell’art. 7,
comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile
ratione temporis,
il PVC ch’era servito da fonte
d’innesco, riteneva provato il valore di cui
all’opposto
avviso
in
relazione
2
al
prezzo
di
Ernestino Bruschetta;
compravendita siccome accertato dalla G.d.F. nel cit.
processo verbale.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
ex art. 39, comma 12, d.l. 6 giugno 2011, n. 98 e di
avere versato “quanto
ex lege previsto” e insistendo
affinché venisse dichiarata cessata la materia del
contendere e per l’effetto estinto il giudizio.
Diritto
1. In relazione alle riportate dichiarazione di aver
usufruito del condono e di richiesta di estinzione del
giudizio per cessata materia del contendere, deve
andare ravvisata una perdita sopravvenuta d’interesse
processuale a veder decisa la presente controversia e
per di qui la conseguente inammissibilità del ricorso
(Cass. sez. I n. 8448 del 2012).
2. Sussistono giuste ragioni che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013
memoria, in cui affermava di aver chiesto il “condono”