Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26773 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2506-2014 proposto da:

C.A., (C.F. (OMISSIS)), M.S. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 57, presso l’avvocato COSTANTINO FERONI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE BARILE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA ACHILLE GRANDI A R.L., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso l’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO CARLO LA SALA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIUSEPPE BARILE che insiste

sull’istanza di rinvio in quanto asserisce di non aver ricevuto

l’avviso di udienza VIA PEC o comunque l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo e

secondo motivo, rigetto del terzo con riferimento alla fattura,

assorbimento dei profili restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.A. e M.S. hanno impugnato dinanzi al Tribunale di Melfi la Delib. 29 aprile 1990 con cui la Società Cooperativa Achille Grandi a r.l., dalla quale erano stati esclusi, aveva approvato sulla base di dati non veritieri il bilancio del 1989.

p. 2. – Nel contraddittorio con la società convenuta, che ha resistito alla domanda, il Tribunale adito, con sentenza del 13 gennaio 2009, l’ha rigettata con compensazione delle spese.

3. – C. e M. hanno proposto appello cui la Società Cooperativa Achille Grandi a r.l. ha resistito e sul quale la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 18 luglio 2013, dopo aver affermato che la decisione del Tribunale si risolveva in una dichiarazione di inammissibilità, ha provveduto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettando nel merito la domanda proposta dagli originari attori, con condanna dei medesimi alle spese del grado. A fronte della decisione del primo giudice, il quale aveva ritenuto che gli attori difettassero di interesse ad agire, avendo impugnato la delibera di approvazione del bilancio allo scopo di ottenere un’esatta definizione della loro quota di liquidazione, dal momento che detta quota andava calcolata sulla base non del bilancio del 1989, ma di quello del 1990, la Corte territoriale, dopo aver affermato che C. e M. avevano avanzato un inammissibile profilo di invalidità non dedotto in primo grado, in dipendenza della loro mancata convocazione all’assemblea, ha aggiunto:che gli stessi attori avevano perso la qualità di soci il 20 aprile 1990, già prima dell’adozione della delibera impugnata, risalente al successivo 29 aprile e che, tuttavia, essi erano interessati ad agire dal momento che eventuali nullità del bilancio del 1989 erano idonee ad incidere sulla situazione contabile della società per l’anno 1990;

-) che, nel merito, l’unica anomalia rilevata, concernente la contabilizzazione di un pagamento in favore di tale L.V., era stata sanata proprio nel bilancio del 1989, ad opera del nuovo organo di gestione della cooperativa.4. – Contro la sentenza C.A. e M.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Società Cooperativa Achille Grandi a r.l. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno chiesto rinviarsi la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Va anzitutto disattesa l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere un rinvio, motivata dall’assunto di non avere avuto conoscenza della fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., comma 2. Vale infatti osservare che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che nella generalità dei procedimenti civili “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria” si effettuano esclusivamente per via telematica. La stessa norma chiarisce che occorre far riferimento alla PEC “risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

Ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 16 “la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, ricevuta da conservarsi “nel fascicolo informatico”. Per i relativi effetti giuridici la disposizione rinvia al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 45 e 48 sicchè deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta” (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2), mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC, ai sensi del successivo comma 3 cit. disposizione, “sono opponibili al terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Infine lo stesso D.P.R., art. 6 ribadisce che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, in forza del complesso normativo menzionato, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario (su questo punto v. Cass. 21 luglio 2016, 15035), che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Nel caso in esame, dunque resta soltanto da aggiungere che dalla stampa dell'”esito dell’invio telematico delle comunicazioni”, ad opera della cancelleria, risulta che il messaggio in discorso, recante la comunicazione di fissazione dell’udienza, “è stato consegnato nella casella di destinazione”, mentre nessuna prova in contrario i ricorrenti hanno offerto.

Ciò esime dall’osservare che la comunicazione della fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 377 c.p.c., comma 2, è evidentemente diretta a consentire alle parti di depositare l’eventuale memoria ex art. 378 c.p.c. ovvero di presenziare all’udienza, e che, nella specie, il difensore dei ricorrenti è comparso all’udienza odierna e, nella memoria con cui ha chiesto il rinvio, ha altresì replicato al controricorso della società cooperativa: sicchè indipendentemente dalle considerazioni prima svolte lo scopo sotteso alla disposizione si è comunque realizzato.

6. – Il ricorso contiene tre motivi.

6.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2527 c.c. (come richiamato dell’art. 2519 c.c.) e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere che essi non fossero interessati ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1989, assunta il 29 aprile 1990, perchè già il 20 aprile 1990 si era perfezionata la loro esclusione dalla società, potendo il socio escluso proporre l’impugnazione fino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla impugnazione, nel caso di specie anch’essa proposta, della delibera di esclusione.

5.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe pure viziata da nullità nella parte in cui avrebbe omesso di provvedere su tutta la domanda, ed in particolare sulla doglianza concernente la circostanza della esposizione in bilancio di una anticipazione da parte dei soci che non corrispondeva nè agli atti contabili nè agli importi versati da ogni singolo socio fino a tutto il 1989.

p. 5.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1423, 2423, 2424, 2425 bis e 2379 c.c. (questi ultimi come richiamati dall’art. 2519 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la nullità del bilancio 1989 per omessa annotazione di un pagamento effettuato in nero il 30 agosto 1988 in favore di un tale L.V. fosse rimasta sanata proprio in detto bilancio in quanto il L. aveva emesso una fattura del (OMISSIS), pervenuta alla cooperativa l’8 gennaio 1990, ed erano state registrate le anticipazioni dei soci fatte nel 1988 ai fini dell’esercizio 1989 per 234 milioni di Lire.

Si pone in proposito l’accento sulle seguenti circostanze: che la detta fattura faceva risultare effettuato alla data di emissione un pagamento avvenuto invece oltre un anno prima; che il bilancio aveva menzionato la sola somma di 234 milioni di Lire anzichè quella di L. 302.680.000 effettivamente versata dai soci della cooperativa nel precedente anno 1988; che l’esposizione nel conto perdite della predetta fattura L. come spesa per prestazione di servizi, ex art. 2425 bis c.c., comma 2, n. 4, non effettivamente sostenuta nell’anno cui il bilancio si riferiva, comportava violazione del comma 1 della menzionata norma; che l’annotazione solo parziale delle anticipazioni ricevute dai soci comportava violazione della norma imperativa di cui all’art. 2424 c.c., n. 10 vecchia formulazione.

p. 7. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dalla società cooperativa controricorrente, per violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, laddove esso impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, va disattesa, dal momento che la lettura del ricorso, la quale contiene la descrizione dello svolgimento del processo mutuata dalla sentenza d’appello, consente sufficientemente di comprendere, anche in considerazione del contenuto delle doglianze spiegate, quale sia stato lo sviluppo della lite.

p. 8 – Il ricorso va respinto.

p. 8.1. – Il primo motivo è inammissibile. Impugnata dagli originari attori la delibera di approvazione del bilancio della società cooperativa del 1989, il Tribunale ha giudicato gli stessi carenti di interesse sul rilievo che la domanda era stata proposta in vista di un’esatta definizione della loro quota di liquidazione, quota che andava determinata in riferimento al bilancio non già del 1989, bensì del 1990. La Corte d’appello, viceversa, pur avendo ritenuto che C. e M. avessero perso la qualità di soci già il 20 aprile 1990, e cioè prima dell’adozione della Delib. 29 aprile 1990 di approvazione del bilancio del 1989, per effetto della annotazione della delibera di esclusione nel libro dei soci, ha tuttavia considerato, contrariamente al Tribunale, “accertata la sussistenza dell’interesse ad agire” (così a pagina 7 della sentenza impugnata) per il fatto che eventuali nullità del bilancio del 1989, impugnato dai due attori, avrebbero comportato ricadute anche sul bilancio del 1990 e, conseguentemente, avrebbero inciso sulla determinazione della loro quota di liquidazione.

Dopodichè, d’altro canto, la Corte d’appello ha ritenuto nel merito infondata la domanda proposta, osservando che il bilancio 1989 aveva esposto l’importo corrisposto al L. sanando così una situazione creatasi in precedenza.

E’ dunque del tutto evidente che C. e M. non abbiano alcun interesse a dolersi del passaggio motivazionale della pronuncia impugnata concernente l’individuazione della data del 20 aprile 1990 in cui la delibera di esclusione aveva acquistato efficacia, giacchè tale doglianza – ove accolta – condurrebbe inutilmente a riconoscere loro quell’interesse ad agire che la Corte d’appello ha già comunque accertato.

8.2. – Il secondo motivo è infondato.

Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).

Nel caso di specie, dunque, è agevole osservare che nulla di tutto ciò ha avuto luogo nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, dal momento che la Corte d’appello, lungi dall’omettere di provvedere sulla doglianza concernente la circostanza della esposizione in bilancio di una anticipazione da parte dei soci che non corrispondeva nè agli atti contabili nè agli importi versati fino a tutto il 1989, l’ha rigettata, come si desume evidentemente dalla circostanza che abbia ritenuto solo astrattamente fondate unicamente le doglianze concernenti “i motivi di nullità indicati sub a) e c)”, ossia quelle riguardanti i pagamenti non contabilizzati – in epoca in cui presidente della società cooperativa era lo stesso C. – in favore del L., situazione alla quale il bilancio del 1989 aveva così, secondo la Corte potentina, posto rimedio.

8.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

E ciò, nuovamente, anzitutto per carenza di interesse: ed invero, una volta riconosciuto che i ricorrenti hanno interesse a sindacare il bilancio 1989 per le sue ricadute su quello 1990, in riferimento al quale calcolare la loro quota di liquidazione, non è dato comprendere come essi possano dolersi dell’inserimento in bilancio di un pagamento che non si contesta sia stato effettuato.

Dopodichè vale osservare che la sentenza d’appello, la cui espositiva è testualmente riprodotta in apertura del ricorso per cassazione, riferisce, nel riassumere le doglianze degli originari attori, quanto al pagamento al L., che “la somma di Lire 234 milioni pagata a L.V. nel 1988 in conto lavori, era stata contabilizzato solo per lire 225 milioni, escludendo l’importo dovuto a titolo di Iva”, e che “non era stata evidenziata in bilancio la somma contabilizzato nel giornale di cassa, indicata sub a), effettivamente versata al L.”. In buona sostanza gli attori avevano all’origine lamentato, per quanto ora rileva, che il bilancio non esponesse l’intero pagamento percepito dal L. per 234 milioni di Lire.

Non risulta, invece, che gli stessi attori avessero posto a fondamento della domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 1989 anche la circostanza, siccome di per sè illecita, della mera discrepanza temporale tra la data di emissione della fattura da parte del L. per 234 milioni di Lire e la data di effettuazione e quietanza del relativo pagamento risalente già al 1988.

Nè su tale punto si sofferma in motivazione la sentenza impugnata, la quale, nell’occuparsi del pagamento al L., riferisce dell’accertamento a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio dell’esistenza “di una contabilità in nero, posta in essere nelle precedenti gestioni (il consiglio di amministrazione era stato presieduto nei 13 anni precedenti dal C., come egli stesso allega in atto di citazione) per effettuare pagamenti a terzi, tra i quali Vincenzo L.”.

Sicchè la doglianza in discorso, essenzialmente mirata a denunciare, diversamente dall’originaria prospettazione, l’errore in tesi commesso dalla Corte d’appello nell’escludere che il bilancio 1989 fosse nullo per il fatto in sè considerato di aver esposto un pagamento effettuato nel 1988, sul rilievo che il contenuto della fattura era smentito dalla precedente quietanza, nonchè nel ritenere l’ammissibilità della “sanatoria” di una situazione che i ricorrenti definiscono di “generale illiceità”, situazione per altro creatasi nel lungo periodo in cui presidente della società cooperativa era lo stesso C., introduce una questione che risulta essere del tutto nuova.

Al riguardo, si deve allora rammentare che sono inammissibili i motivi di ricorso che deducono temi nuovi non trattati nelle precedenti fasi del giudizio Cass. 18891/2007; Cass. 10560/2008). Ove pertanto una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).Per il resto il giudizio di inammissibilità non può che estendersi al segmento del motivo in cui si fa menzione del pagamento della somma di Lire 302.680.000, e dunque di anticipazioni da parte dei soci in misura inferiore a quella effettiva, che non ha riscontro alcuno nella sentenza impugnata, nè ha comprensibile riscontro nello stesso ricorso per cassazione.

p. 9. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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