Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26773 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14455/2010 proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

ZAMPARDI Marcello, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (già SAI SpA) (OMISSIS) nella qualità di

Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo

di Garanzia per le Vittime della Strada, per atto di fusione per

incorporazione di Fondiaria in SAI in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GIAN ROBERTO CALDARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRIECO Giambattista, giusta

mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1368/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

16.7.09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1368/2009, depositata il 10 settembre 2009, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale, ha respinto la domanda proposta da V. S. contro la s.p.a. SAI Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall’attrice per essere stata urtata – mentre spazzava il cortile antistante all’uscio della sua casa – dallo specchietto retrovisore di un’automobile di passaggio, rimasta sconosciuta.

La compagnia assicuratrice aveva resistito alla domanda, contestandone recisamente i presupposti di fatto.

La V. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la s.p.a. Fondiaria SAI, subentrata all’originaria convenuta.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non sufficientemente provato il fatto che l’incidente occorso alla V. sia stato provocato da un’autovettura di passaggio.

2.1.- Il motivo è inammissibile, poichè investe esclusivamente la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti ad opera della Corte di appello, da cui la ricorrente dissente nel merito, senza poter evidenziare insufficienze o contraddizioni intrinseche all’iter logico mediante il quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione: unico profilo in relazione al quale gli accertamenti in fatto del giudice di merito sono suscettibili di censura in sede di legittimità.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, ponendo in evidenza il fatto che i testi sentiti non hanno visto direttamente l’urto ed hanno reso deposizioni fra loro non coerenti e che la V. ha dichiarato ai medici del Pronto Soccorso, in occasione del ricovero, di essere caduta accidentalmente.

3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, a cui va aggiunto che il motivo di ricorso è da ritenere inammissibile, nella parte in cui lamenta contemporaneamente che la motivazione sia stata omessa e sia contraddittoria, trattandosi di censura intrinsecamente illogica.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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