Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26772 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26772 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 29/11/2013

SENTENZA
sul ricorso n. 1156/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei PortogheSi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Curti Luisa Cristiana, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo Studio
dell’Avv. Massimo Filippo Marzi, che con l’Avv. Franz
Sarno la rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;

cc

9N.

- contraricorrente avverso la sentenza n. 83/19/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 19
novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 83/19/07, depositata il 19
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 180/17/04 della Commissione
Tributaria di Milano che aveva accolto il ricorso
proposto dalla contribuente Curti Luisa Cristiana,
erede di Giovanardi Marta Giuseppina, la quale erede
aveva dichiarato di volersi avvalere della valutazione
automatica ex art. 34, comma 5 e 6, d.lgs. 31 ottobre
1990, n. 346 relativamente ad un immobile e pertinenza
che al momento della devoluzione erano privi di
rendita; ricorso, appunto, proposto avverso l’avviso n.
99/00099/001988/002 di rettifica e liquidazione della
maggior imposta di successione, emesso a seguito di
attribuzione della rendita da parte dell’UTE.
La CTR, con riferimento alla circostanza per cui in
mancanza

di

notifica

della
2

nuova

rendita

la

udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

contribuente

“non

aveva

potuto

controllare

la

regolarità del procedimento amministrativo” seguito
dall’UTE, statuiva ad verba che “l’Ufficio non poteva
procedere ad elevare il valore del bene mediante avviso
di liquidazione, ma doveva procedere ad emettere avviso
di accertamento di maggior valore sulla base dei

succitato per permettere al contribuente una adeguata
difesa relativa all’Iter seguito per la determinazione
della rendita catastale effettuata dall’UTE a lui mai
notificata”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
l. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”;
l’Agenzia delle Entrate, difatti, nell’illustrazione
del motivo, lamentava la violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; questo
perché, sempre a giudizio dell’Agenzia delle Entrate,
la CTR, appunto senza che la contribuente avesse posto
alcuna questione a riguardo, aveva statuito

ultra

petita la necessità di provvedere al recupero d’imposta
mediante avviso di accertamento, anziché con
l’impugnato

avviso

di

liquidazione.

Il

quesito

sottoposto era: “se sia nulla per violazione dell’art.

3

criteri ordinari stabiliti dall’art. 51 del d.p.r.

112 c.p.c. la sentenza d’appello che, senza essere
investita di uno specifico motivo di gravame al
riguardo, e senza che il ricorso introduttivo del
giudizio abbia proposto alcuna censura sul punto,
stabilisca che se all’esito della procedura di cui
all’art. 12 1. 154/88 per la valutazione automatica del

catastalmente risulta superiore a quello dichiarato,
l’Ufficio non può procedere ad elevare il valore del
bene mediante avviso di liquidazione, ma deve procedere
ad emettere avviso di accertamento di maggior valore
sulla base dei criteri ordinari stabiliti dall’art. 51
d.p.r. 131/86, con conseguente illegittimità
dell’avviso di liquidazione impugnato”.
Il motivo è infondato, giacché la CTR ha semplicemente
accolto l’eccezione di difetto di motivazione
dell’impugnato avviso di liquidazione; in effetti,
secondo il ragionamento della CTR, in mancanza di
notifica della nuova rendita, l’impugnato avviso di
liquidazione, non contenendo le ragioni
dell’attribuzione della ridetta nuova rendita da cui
era stato ricavato il maggior valore imponibile,
avrebbe impedito alla contribuente di difendersi;
soltanto in più, cioè con irrilevante argomentazione,
la CTR ha aggiunto che l’Ufficio avrebbe dovuto
notificare un “avviso di accertamento”, essendo
quest’ultimo maggiormente idoneo a garantire il diritto
difensivo (Cass. sez. Il n. 9497 del 2012; Cass. sez.
lav. n. 23635 del 2010).

valore degli immobili, il valore determinato

2. Col secondo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 12 d.l. 70/88 convertito
in legge e 34, comma 6, d.lgs. 346/90”; a riguardo,
l’Agenzia delle Entrate sosteneva che correttamente

e liquidazione; dovendo l’amministrazione,
semplicemente, come da richiamata giurisprudenza di
questa Corte, in caso di richiesta di valutazione
automatica, recuperare l’imposta secondo calcoli
automatici conseguenti l’attribuzione della nuova
rendita, senza cioè dover alcuna ulteriore motivazione
circa il procedimento seguito dall’UTE per
l’attribuzione del nuovo classamento. Il quesito era:
“se ai sensi degli artt. 12 d.l. 70/88 convertito in
legge e 34, comma 6, d.lgs. 346/90, quando il
contribuente dichiari di volersi avvalere della
determinazione catastale del valore del bene
trasferitogli per successione, se il valore determinato
catastalmente dall’UTE risulta superiore a quello
dichiarato, come ritenuto dall’impugnata sentenza,
l’Agenzia delle Entrate debba emettere avviso
d’accertamento per il recupero della maggior imposta
dovuta, oppure se debba affermarsi il principio di
diritto secondo il quale, trattandosi di semplice
recupero d’imposta nella misura determinata in
applicazione di mere operazioni aritmetiche sulla base
dell’implicita dichiarazione del contribuente ed in

5

l’Ufficio aveva emesso l’impugnato avviso di rettifica

assenza di ogni discrezionalità tecnica, legittimamente
l’Ufficio procede a richiedere il conguaglio
dell’imposta con avviso di liquidazione”.
Il motivo è fondato giacché, come questa Corte ha già
avuto modo di chiarire, la nuova rendita non poteva
esser oggetto del presente giudizio, bensì la stessa

dell’UTE e quindi necessariamente in altro diverso
separato giudizio; per questa ragione, l’Agenzia delle
Entrate era perciò unicamente tenuta ad esporre
nell’avviso di liquidazione

sub ludice

il calcolo

dell’imposta sulla scorta del valore rinveniente dalla
nuova rendita; bastando, in effetti, al fine di
garantire il diritto difensivo, che nell’avviso di
liquidazione la nuova rendita fosse indicata, in
maniera da consentire alla contribuente di verificare
l’esatta applicazione delle aliquote e la correttezza
aritmetica dei calcoli; e, per di qui, l’illazione per
cui non era necessario che l’avviso di liquidazione

sub

iudice dovesse contenere i motivi per cui l’UTE aveva
attribuito la nuova rendita (Cass. sez. trib. n. 2546
del 2003; Cass. sez. trib. n. 2973 del 2002; Cass. sez.
trib. n. 1524 del 2000; le ultime due, per vero, rese
in materia d’imposta di registro).
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, a’
sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. questa Corte deve
decidere il merito della controversia col rigetto del
ricorso della contribuente introduttivo della lite
fiscale .

6

poteva essere impugnata esclusivamente nei confronti

4.

Sussistono

giusti

motivi

per

compensare

integralmente le spese dei gradi di merito; le spese
del presente seguono invece la soccombenza e sono
liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie

merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente
avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n.
99/00099/001988/002; compensa integralmente le spese
del merito; condanna la contribuente a rimborsare le
spese del presente grado, che liquida in 2.000,00 a
titolo di compenso, oltre spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013

il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo il

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