Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26772 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2504/2014 proposto da:

C.A., (C.F. (OMISSIS)), M.S. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 57, presso l’avvocato COSTANTINO FERONI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE BARILE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA ACHILLE GRANDI A R.L., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso l’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO CARLO LA SALA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIUSEPPE BARILE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – C.A. e M.S. hanno impugnato dinanzi al Tribunale di Melfi la delibera con cui la Società Cooperativa Achille Grandi a r.l., costituita al fine di erigere un fabbricato composto da più unità immobiliari, li aveva esclusi dalla compagine sociale, ascrivendo loro una pluralità di addebiti dipendenti da condotte tali da danneggiare moralmente e materialmente la cooperativa nonchè contrastanti con lo scopo sociale.

p. 2. – Nel contraddittorio con la società cooperativa, che ha resistito alla domanda, il Tribunale l’ha accolta, annullando la delibera di esclusione dei soci e regolando conseguentemente le spese di lite.

p. 3. – La Società Cooperativa Achille Grandi a r.l. ha proposto appello al quale C.A. e M.S. hanno resistito e che la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 31 ottobre 2013, ha accolto, rigettando per l’effetto l’originaria domanda e ponendo a carico degli appellati C. e M. le spese di lite.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha in breve ritenuto:

-) che il Tribunale avesse errato nel negare valore indiziario ad una lettera proveniente da tale L.V., titolare dell’impresa cui era stata appaltata l’edificazione dell’immobile, lettera dalla quale risultava, in concorso con ulteriori elementi istruttori disponibili, che egli era stato costretto da C.A., presidente della cooperativa, a costituire con la M. una società di fatto avente come scopo la costruzione del fabbricato della stessa cooperativa, società alla quale quest’ultima partecipava per i 5/9, percependo consequenzialmente gli utili, e la cui esistenza era stata occultata agli altri soci;

-) che la necessità di informare la cooperativa della costituzione della società di fatto emergeva dallo stesso comportamento di C. e M., tenuto conto della falsificazione della copia di un verbale assembleare prodotto dai medesimi nel quale, dopo la menzione dell’impresa del L.V., era stata aggiunta la dicitura “s.d.f. con M. S.”, all’evidente scopo di far risultare che l’assemblea fosse stata informata;

-) che la condotta menzionata aveva vulnerato in modo radicale l’affidamento degli altri soci, il principio di buona fede e quello solidaristico al quale la cooperativa doveva ispirarsi, recando pregiudizio morale e materiale alla medesima;

-) che fosse altresì fondato l’addebito rivolto al C., concernente la costruzione del fabbricato in difformità rispetto al progetto assentito con concessione edilizia, non essendo risolutiva la circostanza che la costruzione di 13 appartamenti in luogo di 9 fosse stata approvata dall’assemblea sociale, giacchè il C., nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto curare tutta l’attività conseguente, mentre era venuto meno ai doveri imposti dallo statuto sociale, arrecando anche per tale aspetto danno morale e materiale alla cooperativa;

-) che fosse parimenti fondato l’addebito rivolto al C., consistito nella mancata contabilizzazione della somma di 63 milioni di Lire ottenuta a seguito del recesso di alcuni soci, il tutto in violazione degli obblighi di legge gravanti sull’amministratore richiamati dall’art. 7 dello statuto sociale;

-) che fosse ancora fondato l’addebito rivolto ai due soci relativo all’incasso di 25 milioni di Lire da una diversa cooperativa denominata “La Fratellanza”.

p. 4. – Per la cassazione della sentenza C.A. e M.S. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi.

La Società Cooperativa Achille Grandi a r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – I1 ricorso contiene quattro motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 2286, 2909 c.c. e art. 99 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si sostiene nel motivo per un verso che il Tribunale avrebbe affermato la nullità della clausola dello statuto sociale la quale prevedeva l’esclusione del socio che con i propri comportamenti avesse danneggiato materialmente e moralmente la società, e che su tale statuizione sarebbe sceso il giudicato.

Si aggiunge, per altro verso, che la Corte d’appello avrebbe dovuto pregiudizialmente porsi la questione dell’efficacia della clausola, afflitta invece da nullità.

p. 5.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 1455, 2286, 2527, 2533, 2719, 2391 e 2392 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo i ricorrenti, anche ad ammettere la validità della clausola statutaria invocata a fondamento della delibera di esclusione, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere gravi le condotte ad essi addebitati, ed in particolare:

1) non avrebbe chiarito per quali ragioni la costituzione della società di fatto L. – M. fosse da considerare vietata, nè in che cosa consistesse la violazione dell’obbligo di trasparenza addebitato alla M.;

2) non si sarebbe avveduta dell’assenza di qualsivoglia lucro in danno degli altri soci conseguente alla costituzione della società di fatto;

3) non avrebbe esplicitato quale fosse l’interesse proprio perseguito dalla coppia C. – M. attraverso la costituzione della società di fatto;

4) avrebbe ritenuto la sussistenza di un pregiudizio morale e patrimoniale, a pagina 17 della sentenza, in assenza di alcuna allegazione processuale, facendo erroneamente discendere detto pregiudizio dalla partecipazione ad una causa intentata dal Comune di Melfi nonchè dal conseguimento di una variante priva di qualunque ricaduta economica negativa per la cooperativa;

5) avrebbe errato nel ritenere falsificata la copia di un verbale di assemblea del 27 maggio 1985;

6) avrebbe errato nel considerare quale motivo di esclusione del C. il fatto che i soci della cooperativa avessero all’unanimità ritenuto di trattenere a tasso zero le somme incassate dalla cooperativa “La Fratellanza”.

5.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 2697-2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe negato valore indiziario alla lettera del 15 marzo 1990 proveniente dal L., ma avrebbe poi ritenuto la sussistenza della società di fatto sulla base di una pluralità di circostanze prive nel loro complesso dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

p. 5.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza non avrebbe spiegato le ragioni in forza delle quali aveva trascurato talune circostanze esposte in sede di appello in ordine alla falsità della copia del verbale di assemblea del 27 maggio 1985, alla omessa contabilizzazione della somma di 63 milioni di Lire, alla ritenzione della somma di 25 milioni di Lire incassata dalla cooperativa “La Fratellanza”.

6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Il primo motivo è infondato.

E’ anzitutto da escludere, infatti, che il Tribunale abbia affermato la nullità della clausola dello statuto della Società Cooperativa Achille Grandi a r.l. la quale prevedeva l’esclusione del socio che con i propri comportamenti avesse danneggiato materialmente o moralmente la società, giacchè, al contrario, il primo giudice ha ritenuto ormai “intempestivo” il “giudizio di nullità di tale clausola, il quale avrebbe dovuto, tutt’al più, impedire all’epoca l’omologazione della costituenda società” (così la sentenza del Tribunale a pagina 12): ciò che il Tribunale ha affermato è dunque l’esatto contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti e, cioè, che lo scrutinio della nullità della clausola fosse ormai precluso dall’omologazione della società.

Indipendentemente, poi, da ogni altra considerazione in ordine alla rilevabilità della nullità in questa sede, non foss’altro che per difetto di autosufficienza del ricorso, atteso che la clausola non è integralmente trascritta, sta di fatto che la previsione statutaria riferita a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all’interesse sociale, in difetto dell’enunciazione di una casistica specifica, non è affetta da nullità, imponendo soltanto al giudice del merito la valutazione in concreto – in questo caso debitamente effettuata – della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria detta (Cass. 28 settembre 2004, n. 19414).

p. 6.2. – Il secondo articolato motivo è inammissibile, giacchè in ciascuno dei suoi passaggi prescinde dalla considerazione delle rationes decidendi svolte dalla Corte d’appello.

p. 6.2.1. – Esso muove anzitutto, nel suo esordio (ossia nella parte numerata come “2a”), da un fraintendimento della motivazione svolta dalla Corte d’appello, che, secondo i ricorrenti, avrebbe ritenuto vietata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la partecipazione di un socio non amministratore di una società cooperativa ad altra società: al contrario, la Corte d’appello ha espressamente affermato, riprendendo le parole del Tribunale, che “la partecipazione in una società edile non può essere impedita sic et simpliciter, pena la violazione di principi costituzionali, a quei soggetti che abbiano anche una partecipazione in una società cooperativa edilizia” (pagina 13 della sentenza impugnata), ma ha viceversa ritenuto che i coniugi C. e M. dovessero informare la cooperativa del fatto che la M. aveva creato una società di fatto, programmaticamente destinata invece a rimanere occulta, con il L., con l’ulteriore conseguenza che la cooperativa aveva in buona sostanza affidato senza saperlo la costruzione dell’edificio (anche) ad una propria socia, la quale, nella veste di socia della occulta società di fatto, si avviava a percepire i 5/9 del corrispettivo dell’appalto per detta costruzione.

Sicchè il motivo, nella parte indicata, muovendo da una lettura della sentenza impugnata, che non riflette la ratio decidendi posta a sostegno di essa, è inammissibile perchè aspecifico.

p. 6.2.2. – Parimenti inammissibile è il segmento del motivo numerato come 2a1, nel quale, si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto richiamare l’autorità di Cass. 28 settembre 2004, n. 19414, in mancanza dell’accertamento di un qualche “lucro in danno degli altri soci”.

In effetti, il ricorso per cassazione mostra così di essersi disinteressato della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto giustificata la delibera di esclusione dei soci C. e M. in ragione – tra gli altri addebiti ritenuti sussistenti – della costituzione di una società di fatto tra quest’ultima ed il L., a ciò costretto dal C., società di fatto la cui esistenza era stata occultata alla cooperativa, evidentemente interessata a sapere che l’appalto per la costruzione dell’edificio in discorso era stato affidato non già al solo L., ma ad una società di fatto che il presidente della cooperativa, ossia il C., aveva indotto a costituire e di cui la M., socia della cooperativa, oltre che sua moglie, era socia per i 5/9.

Su tali premesse la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta realizzatasi a mezzo della occulta costituzione della società di fatto realizzasse una violazione del principio di buona fede e dell’elemento solidaristico che orienta il funzionamento delle cooperative, così da vulnerare radicalmente l’affidamento degli altri soci, tenuti all’oscuro dell’esistenza della società di fatto, arrecando conseguentemente loro un danno morale, e da procurare a C. e M. un evidente lucro, talmente evidente – poichè correlato alla prospettiva di percezione degli utili derivanti dal compimento dell’appalto – da potersi, secondo la Corte di merito, dire in re ipsa.

Anche in questo caso, dunque, il ricorso per cassazione non si cimenta con la complessiva motivazione adottata dalla Corte d’appello, sicchè il motivo non può che essere già in astratto inidoneo a demolire detta motivazione e, come tale, inammissibile perchè aspecifico.

p. 6.2.3. – Analoghe considerazioni, con conseguente giudizio di inammissibilità, vanno riservate al segmento della doglianza numerato come 2a2, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2391 c.c., sull’assunto che la Corte d’appello non avesse esplicitato quale fosse l’interesse proprio dei C. – M. nella predetta operazione: detto interesse, come si è già visto, è stato invece indicato come autoevidente, giacchè correlato all’affidamento dell’appalto alla società di fatto, destinataria come tale della percezione del relativo corrispettivo.

p. 6.2.4. – E per le medesime ragioni inammissibile il segmento del motivo numerato come 2b, con il quale si deduce violazione del primo comma dell’articolo 2392 c.c., in mancanza di danni arrecati alla società, per difetto di allegazione processuale, sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto il profilo della spesa senza beneficio, avuto riguardo alla partecipazione della cooperativa ad un giudizio proposto dal Comune di Melfi per i fini della dichiarazione di decadenza della cooperativa dal diritto di superficie, nonchè all’ottenimento di una variante con cui erano state sanate le difformità nell’edificazione.

Il motivo si riferisce ad una circostanza diversa da quella della costituzione della società di fatto, e cioè alla difformità dell’edificio assentito, che avrebbe dovuto essere costituito da nove appartamenti, rispetto a quello effettivamente costruito, composto di 13 appartamenti.

A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la Corte d’appello ha espressamente affermato che il coinvolgimento della cooperativa nel giudizio intentato dal Comune di Melfi, pur risoltosi ad essa favorevolmente, era stato comunque fonte per la compagine sociale di danno morale – evidentemente sotto forma di apprensione per l’esito della lite – ed aveva determinato ulteriori spese, ammesse dagli stessi appellanti, i quali avevano riconosciuto che “per le modifiche interne e prima di appaltare i lavori la cooperativa aveva fatto redigere progetto di variante”, progetto che aveva comportato una spesa senza beneficio, in quanto necessitata dal compiuto abuso.

Che, poi, la verifica di dette circostanze non fosse stato oggetto di allegazione processuale è smentito dall’espositiva della sentenza impugnata, in particolare alla pagina 4, ove è riassunto il motivo concernente l’affidamento dell’appalto per la costruzione di un fabbricato difforme da quello oggetto di concessione edilizia.

Anche in questo caso, dunque, il motivo non coglie la ratio decidendi svolta dalla Corte d’appello, con conseguente inammissibilità della doglianza.

6.2.5. – Quanto al segmento del motivo numerato come 2c, con il quale si denuncia violazione dell’art. 2719 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto la falsificazione della copia del verbale di assemblea del 27 maggio 1985, nonostante essa fosse fornita di un’attestazione di conformità ad un originale esibito da tale C.A., valgono nuovamente analoghe considerazioni.

Anche in questo caso, infatti, il motivo prescinde dalla motivazione della Corte d’appello, la quale ha desunto la falsità, per effetto dell’aggiunta della dicitura “s.d.f. con M. S.” dalla mancanza di essa nella copia del verbale prodotto dalla cooperativa, avente data certa giacchè recante il timbro di deposito all’ENPAS del 27 maggio 1989, con attestazione di conformità attestata dallo stesso presidente di essa.

p. 6.2.6. – Quanto al segmento del motivo numerato come 2d, con il quale si assume che i soci della cooperativa avrebbero all’unanimità ritenuto di trattenere a tasso zero le somme incassate dalla cooperativa “La Fratellanza”, sussiste inammissibilità per la medesima ragione.

Ed invero la doglianza prescinde totalmente, anche questa volta, dalla motivazione svolta dalla Corte d’appello, la quale ha evidenziato che la prova che la somma incassata, anzichè essere riportata a bilancio fra le entrate della società, fosse stata trattenuta indebitamente dai soci, proveniva dal verbale d’assemblea del 30 gennaio 1984 nel quale si affermava che “l’importo incassato dal presidente, in attesa della legalizzazione della pratica espropriativa, viene mantenuto dai vari soci che ne fanno espressa richiesta a tasso zero”.

La doglianza, quindi, non coglie la ratio decidendi, la quale si risolve nel riconoscimento della fondatezza dell’addebito, riassunto a pagina 6 della sentenza, secondo cui il C. non aveva versato nelle casse della cooperativa le frazioni dell’importo da lui incassato ma di pertinenza degli altri soci.

p. 6.3. – Il terzo motivo è infondato.Esso concerne l’accertata creazione della società di fatto L. – M. e, in particolare, il rilievo probatorio della lettera del 15 marzo 1990 proveniente dal L., il quale aveva con essa dichiarato che la sottoscrizione della scrittura privata costitutiva della società di fatto gli era stata imposta dal C., il quale gli aveva inizialmente richiesto la corresponsione di una ingente somma di denaro a fronte dell’affidamento dell’appalto e, in seguito al suo rifiuto, lo aveva obbligato a sottoscrivere la menzionata scrittura.

In proposito la Corte d’appello ha svolto una motivazione ampia e approfondita che si può così riassumere: 1) la lettera del L., in quanto documento proveniente da un terzo, non aveva efficacia probatoria piena delle circostanze in essa esposte, ma possedeva nondimeno valore indiziario da valutarsi nel più ampio contesto degli altri elementi probatori disponibili; 2) la veridicità della circostanza descritta nella lettera trovava riscontro nella scrittura privata del 20 maggio 1987 con cui L. e M. avevano costituito la società di fatto, società costituita al solo scopo di edificare il fabbricato della cooperativa e destinata a rimanere occulta (giacchè lavori, secondo la scrittura, dovevano essere eseguiti a nome del solo L.) e che prevedeva una partecipazione della M. per i 5/9, misura con la quale sarebbero stati evidentemente ripartiti gli utili; 3) la costituzione della società di fatto doveva necessariamente ritenersi imposta dal C., non potendosi altrimenti spiegare per quale ragione il L. avesse altrimenti dato luogo a detta costituzione a condizioni così svantaggiose, pur avendo possibilità di aggiudicarsi individualmente l’appalto; 4) la costrizione subita dal L. era tanto più evidente dal momento che due dei soci erano suoi figli, sicchè egli poteva contare sul loro appoggio in assemblea; 5) la scrittura costitutiva della società di fatto aveva preceduto di soli sette giorni l’assemblea della cooperativa nel corso della quale era stato affidato l’appalto al L..

Orbene, premesso che in tema di presunzioni, l’erroneità dello scrutinio dei requisiti gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo, perchè fondata su fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535), questa Corte non dubita della correttezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito.

In effetti non soltanto i ricorrenti non chiariscono perchè le circostanze in questione non sarebbero gravi, precise e concordanti, ma neppure spiegano perchè, altrimenti, il L. avrebbe partecipato alla costituzione della società di fatto con la moglie – che non risulta neppure svolgesse l’attività di imprenditrice edile – del presidente della cooperativa, riconoscendole un apporto dei 5/9 correlativa suddivisione degli utili, nè chiariscono, neppure sul piano delle ipotesi, per quale ragione il L. avrebbe dovuto inventare la circostanza esposta nella lettera di cui si è detto.

D’altro canto, i fatti certi esposti dalla Corte d’appello sono tutti gravi, seppur in misura diversa, assumendo rilievo centrale la mancanza di una comprensibile spiegazione, sul piano della convenienza economica per il L., della creazione della società di fatto con la M.. Essi sono inoltre precisi, ossia specificamente individuati, e concordanti, dal momento che militano tutti nella stessa direzione della dimostrazione della costrizione subita dallo stesso L. nella costituzione della società di fatto.

p. 6.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 31 ottobre 2013, sicchè il ricorso per cassazione è sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 360 c.p.c., nel testo derivante dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso è ammesso, ai sensi del n. 5, esclusivamente “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., n. 8053/2014) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che: a) il ricorrente ha l’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” da cui ne risulti l’esistenza (testuale, se emerge dalla sentenza; extratestuale, se dagli atti processuali), il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso (come impongono l’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4); b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio, ove il fatto sia stato comunque preso in considerazione; c) il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sè, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

E’ nel caso in esame del tutto evidente che il motivo spiegato si colloca al di fuori dell’ambito di applicabilità del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè i ricorrenti lamentano in buona sostanza l’insufficienza della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze le quali, secondo gli stessi ricorrenti, avrebbero condotto ad esiti ricostruttivi diversi di quelli stabiliti dalla sentenza impugnata.

p. 7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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