Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26772 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26541/2007 proposto da:

P.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA EMILIO DEI CAVALIERI 11, presso l’avvocato BASSI

LAGOSTENA AUGUSTA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LANA ANTON GIULIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANGEMINI

46, presso l’avvocato SILVESTRI MARIA LUISA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BASSOLI CARLO, giusta procura a margino del

controricorso;

– controricorrente –

contro

S.A., S.G.;

– intimate –

sul ricorso 29848/2007 proposto da:

S.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso l’avvocato SANCI

EDOARDA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.V.A., SC.AN., P.E.,

S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3532/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza dell’8 giugno 2004 pronunciando sulla domanda proposta da P.E. nei confronti di D. V.A., e di S.G., A., e An., eredi tutti di S.P., padre naturale della loro figlia An., nata il (OMISSIS) e dal predetto riconosciuta, dichiarava in parte prescritto il diritto al rimborso, richiesto dalla P., per le spese da lei affrontate per il mantenimento della minore, mentre lo la accoglieva per il periodo successivo all’aprile del 1991. Condannava pertanto ciascuna delle convenute in proporzione della ottenuta quota ereditaria, a versare alla P. la somma complessiva di Euro 9502,80 con interessi dalla domanda.

Proponeva appello la P. al quale resistevano le convenute salvo S.G. che non si costituiva.

Il secondo giudice riteneva l’appello parzialmente fondato.

Riteneva infatti errata la applicazione delle norme in tema di prescrizione da parte del primo giudice e dunque affermava che il diritto al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato il figlio nei confronti dell’altro genitore, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale.

Quindi riteneva non decorso il termine di prescrizione decennale, come ritenuto dal primo giudice per una parte delle somme richieste dall’attrice e dunque riconosceva alla P., nell’interesse della figlia An., anche la quota di mantenimento relativa al periodo antecedente a quello preso in esame dal tribunale,a partire dalla nascita della figlia An. e fino all'(OMISSIS).

Determinava la somma spettante in via equitativa e condannava pertanto le appellate ciascuna in proporzione della propria quota ereditaria in favore della parte appellata.

P.E. ricorre per cassazione con atto articolato su tre motivi, ciascuno, per la parte ritenuto di diritto, concluso nel previsto quesito.

Resiste D.V.A. con controricorso.

S.A., resiste anch’essa con controricorso, e spiega ricorso incidentale articolato su di un motivo.

La ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

1.a.Deve essere esaminato per primo il motivo del ricorso incidentale di S.A. il cui eventuale accoglimento assorbirebbe la trattazione del ricorso principale.

6. Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale S. A. lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione agli artt. 2934, 147,148 273, 279 della stessa legge. Afferma che la Corte di merito rigettando, diversamente dal primo giudice, l’eccezione di prescrizione del diritto in questione per il periodo antecedente al decorrere del termine decennale previsto dalla legge, ha errato, benchè abbia seguito una diffusa giurisprudenza. Ritiene infatti che l’orientamento espresso da tale giurisprudenza debba essere rimeditato. Sostiene che l’obbligo al mantenimento dei figli nasce, con e per, il fatto della procreazione, dal momento che la legge pone a carico dei genitori l’obbligo di mantenere i figli per il sol fatto di averli generati.

Ritiene dunque che non sia lo status formale di figlio naturale a costituire la fonte del diritto al mantenimento ma il fatto storico, in sè, della avvenuta procreazione. Sostiene che la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione nella quale si ammette l’accertamento incidentale del fatto materiale della procreazione al fine dell’ottenimento dei diritti indicati dalla norma costituzionale dell’art. 30, impedisce con ogni statuizione per effetto della quale il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto di un genitore che abbia provveduto esclusivamente al mantenimento del figlio, nei confronti dell’altro avente ad oggetto il rimborso pro quota delle spese sostenute, decorra prima del riconoscimento del minore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello status familiare in questione. Per tali ragioni chiede che la sentenza della corte di merito venga cassata.

1.ter. Osserva il collegio che la giurisprudenza di questa Corte, esattamente richiamata dalla ricorrente che la discute, ha chiarito le differenti rilevanze giuridiche che conseguono al riconoscimento ovvero alla nascita del minore, in ordine all’obbligo in questione.

La Corte infatti ha precisato (vedi in particolare Cass. 23596 del 2006) che nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacchè è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso.

La corte non vede ragioni abbandonare siffatto orientamento.

Il motivo del ricorso incidentale è pertanto infondato.

2. Con il primo motivo del sul suo ricorso principale la signora P. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ.. Sostiene altresì la insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo lamenta che la corte territoriale ha determinato l’entità del contributo al mantenimento della figlia naturale attraverso una valutazione del tutto arbitraria nella quale, tra l’altro, manca di ogni valutazione della capacità di guadagno del defunto signor S.P..

Sostiene che il giudice di merito non ha considerato una serie di documenti dimostrativi di una capacità reddituale del defunto S., maggiore di quella considerata.

2.a. Osserva il collegio che il motivo omette di riprodurre il testo dei documenti che indica soltanto, e che a suo avviso sarebbero stati trascurati dal giudice di merito. Peraltro non indica nemmeno per ciascuno di essi il contenuto o le circostanze che ne evidenzierebbero il carattere decisivo.

Ciò premesso osserva il collegio che la Corte di Roma ha qualificato la domanda avanzata nei confronti degli eredi dello S., come tendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il figlio dal momento della nascita e non invece, come sembra ritenere la ricorrente, ad ottenere la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio per il futuro. Rispetto alla parte di motivazione che definisce, nel senso appena precisato, la domanda posta all’esame del giudice del merito, il ricorrente non formula alcuna censura. Si limita, oggi, a ragionare in termini di corresponsione di un contributo al mantenimento (futuro) dimenticando che il decisum riguarda invece il rimborso di spese sostenute dal momento della nascita fino a quello dell’azione. Esso pertanto non viene attinto da detta censura.

Rileva ancora il collegio che la sentenza impugnata nel quantificare equitativamente l’entità delle somme da rimborsare, ha precisato di aver comparato le condizioni reddituali delle parti come documentate in atti nonchè le esigenze della figlia della ricorrente, precisando che la stessa era all’epoca ancora molto piccola e dunque abbisognevole delle cure coerenti con la sue età. Con ciò dunque la corte di merito ha ulteriormente mostrato di aver esaminato una domanda di rimborso, e quindi, ha motivato in ordine alla quantità riconosciuta, con riferimento alle esigenze di una bimba.

Siffatta ratio decidendo di non è in alcun modo colpita dalla censura esaminata.

Essa pertanto è in parte infondata, laddove allega una violazione di legge, e nella restante parte inammissibile giacchè, per le ragione dette, viola il principio dell’autosufficienza del ricorso omettendo di riprodurre il testo di documenti asseritamene svalutati dal giudice di merito. La restante censura relativa, infine, alla motivazione, è infondata giacchè essa, per le ragioni pure dette, manca il bersaglio.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 148 cod. civ., nonchè la motivazione omessa o comunque insufficiente su un punto decisivo della controversia. Ancora una volta la ricorrente richiama a sostegno della propria censura criteri principi e giurisprudenza che riguardano il mantenimento e che dunque sarebbero eventualmente utilizzabili a sostenere, appunto, una domanda di concorso attuale nel mantenimento, e non una domanda, come si è detto, di rimborso delle spese già sostenute. Peraltro il motivo stesso risulta oscuro e generico giacchè a sostegno invoca la documentazione prodotta in primo grado, in modo generico. Esso dunque manca di autosufficienza ed è pertanto inammissibile.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1224 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè la motivazione insufficiente sul relativo punto decisivo. Premettendo che la prima e quindi la seconda sentenza hanno avuto ad oggetto le spese sostenute dalla signora P. per il mantenimento della figlia naturale An., la ricorrente sostiene che la natura indiscussa di debito di valore da attribuirsi all’obbligo a carico dello S. di mantenere la predetta fa sì che il danno da lucro mancato da lei subito, doveva portare al riconoscimento degli interessi a muovere dal momento in cui le perdite del patrimonio della stessa si erano verificate e quindi a riconoscere la rivalutazione monetaria sulle somme non percepite.

4.a. Osserva il collegio che la mancata rivalutazione è stata esclusa la corte di merito con la motivazione che nella specie si trattava di credito soggetto alle norme sulle obbligazioni pecuniarie, rispetto al quale è prevista la corresponsione degli interessi legali dalla messa in mora, ai sensi dell’art. 1224.

Orbene, è giurisprudenza costante di questa Corte Suprema che la rivalutazione, sulla base del fenomeno inflattivo, può essere riconosciuta anche riguardo a dette obbligazioni,ma in presenza della prova del maggior danno derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo di ritardo nella corresponsione (Cass. n. 23744 del 2009). Di tale circostanza non si è mai parlato nel giudizio di merito.

La doglianze è infondata.

5. Il ricorso principale deve esser respinto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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