Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26771 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26771 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 24890/08 proposto da:
Tenuta di Paltratico Società semplice, in persona del
suo legale rappresentante Ferranti Bruno, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 2, presso lo
Studio dell’Avv. Angelo Stefanori, che la rappresenta e
difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 87/05/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Umbria, depositata il 14
novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Angelo Stefanori, per la ricorrente:
udito l’Avv. dello Stato Sergio Fiorentino, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 87/05/07, depositata il 14
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria, pronunciando sull’appello proposto
dall’Ufficio, in riforma della decisione n. 14/05/06
della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia,
respingeva il ricorso della contribuente “Tenuta di
Paltratico S.s.” avverso l’avviso di liquidazione col
quale l’Amministrazione aveva revocato il beneficio
dell’imposta di registro in misura fissa, di cui
all’art. 7, comma 4, l. 27 dicembre 1977, n. 984, in
relazione all’acquisto di un’azienda agricola in
Rosignano Marittimo (LT) con rogito 5 agosto 2002.

udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR, diversamente dal primo giudice, per quanto
rimasto d’interesse, riteneva che per aver diritto
all’agevolazione in parola la contribuente fosse tenuta
a presentare sia il “piano di cultura e conservazione”
di cui all’art. 10, ultimo comma, 1. n. 984 del 1977 e
sia

ad

effettuare

i

corrispondenti

lavori

di

aveva però provato di aver presentato ed eseguito,
cosicché, giudicava la CTR, correttamente l’Ufficio
aveva provveduto alla revoca dell’agevolazione.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
l.

Col primo motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 1. n. 984 del 1977”,
sostenendo, in buona sostanza, che l’art. 7, comma 4,
1. n. 984 del 1977, era norma autonoma, quindi da non
mettersi in combinazione coll’art. 10, ultimo comma, 1.
n. 984 cit., il quale ultimo prevedeva, ma appunto per
ragioni diverse da quelle del diritto all’agevolazione,
la necessità della presentazione di un “piano”
colturale ecc.; tant’era vero, che l’art. 7 non
prevedeva termini in relazione agli adempimenti di cui
all’art. 10; cosicché, continuava la contribuente, la
CTR aveva errato nel ritenere che il diritto
all’agevolazione in parola dipendesse dalla

3

forestazione; piano e lavori che la contribuente non

presentazione del piano e dalla effettuazione dei
lavori di forestazione; giacché, concludeva la
contribuente, la legge era nel senso che il beneficio
dovesse spettare semplicemente in relazione al
carattere forestale della Società contribuente ed alla
sua durata non inferiore a diciotto anni, uniche

1977. Il quesito era: “Confermi la Corte che l’art. 7
l. 984/77 non deve essere letto in combinato disposto
con l’art. 10 stessa legge, talché il riconoscimento
dei benefici fiscali di cui al quarto comma dell’art. 7
non è subordinato al rispetto degli adempimenti
previsti, per altre finalità, dall’art. 10 stessa 1.
Non è dunque necessaria la presentazione del piano di
coltura ai fini dell’applicazione delle imposte di
registro e ipotecarie in misura fissa”.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha invero già avuto modo di scrutinare la
questione, osservando che l’art. 7, comma 4, l. n. 984
del 1977, in nessun modo è coordinato con l’art. 10,
comma ultimo, stessa l.; per es., non stabilisce alcun
termine decadenziale rispetto alla presentazione del
“piano” ed alla effettuazione dei lavori; e la mancanza
di previsione di detti termini perentori, non permette
di far conseguire la revoca dell’agevolazione in caso
siano assenti “piano” e lavori; e, per di qui, la
finale illazione, costantemente affermata da questa
Corte, per cui, pel riconoscimento del diritto alla
registrazione in misura fissa di cui all’art. 7, comma

4

condizioni difatti stabilite dall’art. 7 1. n. 984 del


• ,F..NTE DA
SENSI 1)’:-sj. t
– N. 5
N. 131
MAFERIA TRIBUTARIA
4,

1. n. 984 del 1977, non è richiesta “l’effettiva

realizzazione di interventi di forestazione” (Cass.
sez. trib. n. 22217 del 2011; Cass. sez. trib. n. 13656
del 2009).
2. Assorbito il secondo motivo.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la

merito

coll’accoglimento

del

ricorso

della

contribuente.
4. Nella circostanza che il richiamato orientamento
giurisprudenziale si è formato e consolidato dopo il
radicarsi della lite, debbo farsi consistere i giusti
motivi che inducono la Corte a compensare le spese di
ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’impugnata

sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
della contribuente avverso il provvedimento di revoca
dell’agevolazione; compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013

IL

9 KUV. 213,

controversia deve essere da questa Corte definita nel

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