Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26770 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14083-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’IMBRECCIATO

95, presso l’avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona dei Curatori prof. avv.

C.G., dott.ssa D.L.A. e dott. M.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso

l’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO RUGGIERO, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A., FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona dei Curatori dott.

C.G., avv. D.N.D.V.A., dott.

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GICOMO PORRO

15, presso l’avvocato DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO PISCITELLO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., S.A.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il

23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS),

l’Avvocato V. RUGGIERO che ha chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale FALLIMENTO

(OMISSIS), l’Avvocato P. PISCITELLO che ha chiesto l’accoglimento

del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere, in subordine infondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14-23 aprile 2015, il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto l’impugnazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) composta da I.M., + ALTRI OMESSI

Secondo l’opponente, non potevano essere ammessi i due crediti: il primo credito, per non essere stato l’importo del prestito obbligazionario ancora accertato nel passivo di (OMISSIS), e per trattarsi comunque di un contratto nullo(abusiva raccolta di risparmio), che avrebbe al più portato a credito da indebito portato da atti e documenti privi di data certa e di operazioni riferibili a I.M. in via esclusiva, nè gli importi erano stati distratti dal perseguimento dello scopo sociale di (OMISSIS);

quanto al secondo credito, si trattava di regolare cessione il cui prezzo di vendita era più che congruo.

Il Tribunale ha ritenuto solo in parte fondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire dello S., limitatamente al credito in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 quale credito professionale come avvocato ed al credito chirografario per l’iva, mentre ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire per il credito chirografario della cassa previdenza.

Nel merito, ha dato atto della intervenuta esecutività dello stato passivo di (OMISSIS); che il credito di (OMISSIS) per ambo le poste era stato ammesso con riserva (almeno quanto al privilegio, ma verosimilmente anche per il credito stesso), tale dovendosi intendere il provvedimento del G.D. di ammissione “a condizione che non intervenga sentenza definitiva di proscioglimento o di non luogo a procedere” e che quindi lo status di creditore privilegiato ex art. 316 c.p.p. di (OMISSIS) consegue all’accertamento della responsabilità penale (allo stato sussistente in via provvisoria, con la concessione del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.); che il giudizio penale, una volta definito, farà stato verso il Fallimento (OMISSIS) per l’accertamento in fatto della condotta dei soci della stessa; che, pur trattandosi di sentenza successiva al fallimento, il comportamento preso in esame dal giudice penale è lo stesso in base al quale (OMISSIS) vanta il credito verso (OMISSIS), il cui accertamento, laddove porti a condanna, si riverbererà sull’accertamento e sulla sussistenza del credito in sede fallimentare, obbligando il G.D. alla definitiva ammissione; che di contro l’assoluzione piena obbligherà il G.D. a ritenere quei fatti non da addebitare ai falliti,e che in caso di dichiarazione di improcedibilità, sarà caducato il privilegio ex art. 316 c.p.p. e vi sarà rivalutazione dei fatti in ambito endofallimentare.

Secondo la Corte d’appello, quindi, correttamente il G.D. aveva preso atto della situazione già acclarata in sede penale, ed aveva correttamente determinato l’ammontare sempre in base alle risultanze emerse in sede penale, come poi integrate dalla documentazione della Curatela (OMISSIS).

Il Giudice del merito ha infine compensato le spese di lite, “attesa la particolare complessità delle questioni trattate e le incertezze interpretative in tema di concorso tra privilegi”.

Ricorre avverso detta pronuncia lo S., con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento (OMISSIS) ed avanza ricorso incidentale con due motivi proposti in via subordinata e due motivi autonomi.

Si difende con controricorso con ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo il Fallimento della (OMISSIS)

Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- I ricorsi, principale ed incidentali, sono già stati riuniti.

Col primo motivo del ricorso principale, l’avv. S. si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 51, 52 e 96, nonchè degli artt. 316 e 317 c.p.p., e sostiene: che sono da ammettersi con riserva i soli crediti indicati nella L. Fall., art. 96; che l’ammissione al passivo all’esito del giudizio penale; l’accoglimento della domanda risarcitoria in quella sede violerebbe la L. Fall., artt. 51 e 52, per il principio dell’esclusività dell’accertamento del passivo, e sarebbe improcedibile la domanda risarcitoria in sede penale una volta dichiarato il fallimento; che l’art. 317 c.p.p. non esprime affatto il principio inteso dal Tribunale limitandosi a sancire il nesso di strumentalità tra la misura cautelare penale e la sentenza penale definitiva sia in caso di assoluzione che di condanna ma non già il principio di condizionamento dell’ammissione al passivo all’esito del giudizio penale.

1.2.- Col secondo, denuncia la nullità del decreto per l’erronea interpretazione del provvedimento del G.D., nel quale il condizionamento è limitato al privilegio in coerenza con il fatto del credito nascente dai fatti giustificativi del sequestro penale.

1.3.- Col terzo, si duole della nullità del decreto per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per fondarsi su di una ratio mai dibattuta, mentre le parti avevano dato per scontato che l’ammissione con riserva riguardasse il solo privilegio,e sostiene che, se fosse stata esplicitata l’impostazione seguita dal Tribunale, le parti avrebbero potuto illustrare i motivi per i quali l’ammissione andava diversamente intesa.

2.1.- Col primo e secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il (OMISSIS) fa valere l’inammissibilità in rito della pronuncia impugnata in relazione al profilo della legittimazione e dell’interesse ad agire, anche sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.2.- Col terzo e quarto motivo autonomo del ricorso incidentale, il (OMISSIS) si duole partitamente del non avere il Tribunale assunto alcuna statuizione sulla richiesta di condanna dello S., che ha abusato del processo, ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, e della compensazione delle spese di lite.

3.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il Fallimento della (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2 e 111 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c. per l’interesse ad agire riconosciuto per un credito di 1348,00 Euro a fronte dell’ammissione per quasi un miliardo di Euro.

4.1.- Come riconosciuto dallo stesso ricorrente principale nella memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè documentato dai due Fallimenti nell'”istanza di prelievo”, nelle more del giudizio lo S. è stato integralmente soddisfatto delle sue pretese e ha chiesto prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse a definire il giudizio, rinunciando espressamente all’eventuale diritto al rimborso delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Alla stregua dell’intervenuto pagamento integrale del credito vantato dallo S., il Fallimento della (OMISSIS) ha chiesto la cessazione della materia del contendere e in ogni caso riconoscersi il venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente principale, con condanna dello S. alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale;eguali conclusioni ha assunto il (OMISSIS), insistendo in ogni caso nel proprio ricorso incidentale.

Ciò posto, vista l’intervenuta integrale soddisfazione dei crediti ammessi al passivo dello S., deve ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse di questi ad impugnare con il ricorso per cassazione la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, da cui l’inammissibilità del ricorso principale; i due ricorsi incidentali condizionati sono da ritenersi tempestivamente proposti, non sono quindi tardivi (ove lo fossero stati, sarebbero da ritenersi inefficaci, ex art. 334 c.p.c., comma 2) e pertanto conservano efficacia, ma restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

I due motivi autonomi del ricorso incidentale del (OMISSIS) vanno respinti.

Ed infatti, quanto al primo motivo, premesso che il vizio denunciato è da inquadrarsi nell’art. 360 c.p.c., n. 4, sostanziandosi nella denuncia dell’omessa pronuncia, è da ritenersi applicabile anche per il disposto di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, il principio espresso nelle pronunce 3876/2000, 4804/93 e 7953/90, secondo il quale la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l’omessa motivazione ma, addirittura, l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni.

Quanto al secondo motivo, va rilevato che nel caso deve ritenersi sussistente la parziale reciproca soccombenza, visto che il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sia pure ritenendo l’ammissibilità limitatamente al credito previdenziale, e la soccombenza parziale consente al giudice di disporre la compensazione delle spese, sia nella formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 come introdotto dalla L. n. 69 del 2009 che qui si applica ratione temporis, sia altresì nella successiva modifica apportata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, che all’art. 13 ha disposto l’applicazione della modificazione ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

5.1.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali subordinati del Fallimento della (OMISSIS) e del (OMISSIS) e respinto il ricorso incidentale autonomo di detto secondo Fallimento.

Il venire meno dell’interesse ad agire per fatto intervenuto nel presente giudizio giustifica la compensazione delle spese.

Non si fa luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in relazione al ricorrente principale: ed infatti, come affermato nell’ordinanza 13636/2015, che a sua volta richiama l’ordinanza 19464/2014, la ratio della norma, intesa a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta.

Per la stessa ragione, non si fa luogo alla pronuncia di raddoppio del contributo unificato nei confronti del Fallimento della (OMISSIS), stante l’assorbimento del ricorso incidentale dello stesso.

Va resa invece la declaratoria in oggetto nei confronti del (OMISSIS), stante la soccombenza sul ricorso incidentale autonomo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati del Fallimento della (OMISSIS) composta da I.M., + ALTRI OMESSI

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Fallimento (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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