Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11839-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 340, presso lo studio dell’avvocato CIRO SERIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO X. e NICOLO’

MASTROPASQUA;

0- ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO DE FEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/03/2017, R.G.N. 1607/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VITTORIA GUARRACINO per delega NICOLO’ MASTROPASQUA;

udito l’Avvocato ANTONIO DE FEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 865/2017 pubblicata il 30.3.2017, ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto, l’appello proposto con ricorso depositato in data 18.9.2015 da L.F. avverso la pronuncia del 16.2/16.4.2015 del Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, con la quale era stata respinta la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità, sotto vari profili, del licenziamento intimatogli dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata con nota del 18.9.2008 e ad ottenere la reintegra nella pregressa attività lavorativa con le conseguenti statuizioni risarcitorie.

2. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado hanno rilevato che: a) la sentenza di primo grado fu notificata ai procuratori costituiti in prime cure del L. sia a mezzo PEC in data 21.7.2015, sia a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 18.8.2015, per cui, tralasciando la prima notifica telematica, l’appello, depositato il 18.9.2015, risultava proposto oltre il termine di 30 giorni e, pertanto, era tardivo; b) la notifica tramite Ufficiale Giudiziario era stata effettuata a mezzo dell’art. 140 c.p.c. e, nella relata del 3.8.2015, era stato dato atto di essere stato affisso l’apposito avviso in busta chiusa e sigillata alla porta esterna del domicilio del destinatario nonchè di essere stata spedita la relativa raccomandata informativa della tentata notifica e del deposito del plico presso la casa comunale, ricevuta in data 18 8.2015; c) eventuali irregolarità e/o nullità del procedimento notificatorio, prospettate dall’appellante in un “preverbale” non autorizzato, erano da considerarsi sanate dal documento di ricevimento della raccomandata informativa; d) la contestazione di non conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa andava disattesa perchè il disconoscimento non era stato chiaro, circostanziato ed esplicito; e) anche la notifica della sentenza fatta in copia non autentica era idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione; f) la revoca del precedente difensore (Avv. L.P.), destinatario della notifica della sentenza unitamente all’Avv. Laura Totino, documentata in data 27.3.2017, tramite missiva inoltrata via PEC in data 30.4.2015 al suddetto difensore, era in conferente sia perchè la revoca o la rinuncia al mandato, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore lo ius postulandi fino alla sua sostituzione, con altro difensore, sia perchè dalla memoria conclusionale del 16.2.2014 risultavano ancora come Difensori gli Avvocati L.P. e Laura Totino (quest’ultima mai revocata), con poteri anche disgiunti; g) infondata era l’eccezione di difetto di legittimazione processuale della Banca per mandato ad litem sottoscritto da soggetto indeterminato con firma illeggibile in nome proprio e non già in nome della Banca Popolare, nonchè a causa dell’assenza di una valida delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Amministrazione della società, anche perchè tardivamente proposta, in quanto il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell’organo rappresentativo nella società di capitali, risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo o stabilite dal Consiglio di amministrazione, perchè -attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l’organo alla società- le limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti: e ciò a prescindere dal fatto che la disposizione statutaria prevedeva l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione solo per la promozione di azioni giudiziarie; h) la illeggibilità della firma non rilevava essendo stata apposta sul timbro della Banca, ove risultava ben chiaro il nome ed il cognome del rappresentante legale e la omissione della specificazione della qualità di legale rappresentante non era causa di invalidità della procura ove del potere rappresentativo era stata fatta menzione nelle premesse dell’atto introduttivo, come era evincibile nella comparsa di costituzione e risposta ove si evidenziava a chiare lettere che il mandato difensivo era stato a suo tempo rilasciato dall’Avv. D.R. nella qualità di Presidente legale rappresentante pt della Banca; i) quanto alla notifica via PEC del 21.7.2015, andava rilevato che tale forma di notifica era stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e che l’operato disconoscimento della conformità all’originale delle copie analogiche delle ricevute di accettazione non risultava caratterizzato dall’allegazione di elementi concreti suscettibili di attestare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà prodotta; I) non rilevava, infine, che la notifica a mezzo PEC fosse stata effettuata al solo Avvocato L.P. e non anche all’altro codifensore Avvocato laura Totino, in quanto ai due procuratori era stata conferita procura anche “disgiunta” di talchè la notificazione poteva essere effettuata all’uno o all’altro avendo entrambi pieni poteri di rappresentanza; m) ogni altra questione, sia di merito sia riguardante le querele di falso proposte dal L., era da considerarsi assorbita.

3. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione L.F. affidato a n. 68 motivi.

4. Ha resistito con controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi possono essere così sintetizzati (per quelli dal n. 12 e seguenti sarà riportata solo la rubrica, con esclusione delle specificazioni riferite, peraltro, alle doglianze” già formulate nel giudizio di appello avverso la pronuncia di primo grado, per le ragioni che saranno in seguito esposte sulla ammissibilità degli stessi):

1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; violazione dell’art. 295 c.p.c.; potenziale conflitto di giudicati; violazione dell’art. 115 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c.: il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado all’udienza di discussione avevano omesso di trattare la querela di falso sollevata e la istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., avevano omesso di convocare il PM e non avevano esaminato le eccezioni preliminari e dirimenti sull’accertamento e sulla declaratoria di nullità della sentenza perchè emessa da un giudice monocratico funzionalmente incompetente a deliberare in presenza di plurime querele di falso.

2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: art. 50 bis c.p.c.; art. 220 c.p.c.; art. 225 c.p.c., per avere il giudice di primo grado delibato in presenza di plurime querele di falso che avevano interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonchè circostanze fattuali dedotte da controparte; violazione di legge: art. 50 bis c.p.c.; reiterazione della querela di falso incidentale anche in secondo grado; presentate plurime denunce querela e sulle predette circostanze e sulla documentazione tardivamente depositata da controparte dinanzi alla locale Procura della Repubblica, allo stato attuale ancora pendenti; Nullità della sentenza di primo grado rilevabile anche di ufficio; nullità della sentenza di primo grado rilevabile anche di ufficio; nonostante la domanda formulata dal ricorrente di accertamento e declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello omette di deliberare, violazione di legge di cui all’art. 112 c.p.c.: il ricorrente obietta il manifesto error in iudicando della Corte di appello di Bari che aveva omesso di delibare sulla preliminare e dirimente nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata da Giudice di primo grado monocratico in presenza di querele di falso e di plurimi disconoscimenti di firme (dal giudicante finanche menzionate in sentenza di primo grado) sollevate da esso dott. L., in violazione degli artt. 50 bs c.p.c., art. 225 c.p.c. e art. 220 c.p.c., ciò costituendo una nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: artt. 221,70 e 158 c.p.c.; nullità insanabile e rilevabile di ufficio; violazione di legge art. 112 c.p.c., per avere omesso il giudice monocratico di disporre l’intervento del PM in presenza di plurime querele di falso.

4. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: artt. 221, art. 70,158 e 112 c.p.c.; nullità insanabile e rilevabile di ufficio della sentenza di secondo grado non avendo la Corte di appello, in relazione alle plurime querele di falso depositate, convocato il PM.

5. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: artt. 221,70 e 158 c.p.c.; nullità insanabile e rilevabile di ufficio; sulla proposizione di querela di falso; sull’omessa sospensione del processo; sull’omesso interpello; violazione di legge: artt. 216 e 295 c.p.c. nonchè art. 112 c.p.c.: per non avere i giudici di merito, in relazione alla querela di falso promossa in primo grado e reiterata in appello, effettuato il cd. interpello, con la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

6. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione art. 140 c.p.c.; violazione artt. 2712 e 1724 c.c.. Querela di falso; sulla asserita inammissibilità dell’appello: il ricorrente sostiene l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’appello in quanto la notificazione della sentenza non era avvenuta nelle mani del Procuratore Avv. L.F., costituitosi per fatti concludenti ed univoci sin dall’udienza di discussione di primo grado del 2.2.2005, il quale, in quella occasione, aveva sottoscritto anche il verbale contenente querela di falso, con la dichiarazione di essere difensore dell’appellante; inoltre, evidenzia che in data 30.4.2015 aveva proceduto alla formale revoca dei precedenti difensori, con nuova elezione di domicilio e che la comunicazione via PEC all’Avv. L.P. non poteva determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione perchè la notifica non era stata effettuata anche all’altro codifensore Avv. Laura Totino; reitera, poi, il disconoscimento della conformità all’originale delle copie analogiche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle spedizioni via PEC ex adverso depositate; infine, deduce che la notifica della sentenza a mezzo Ufficiale Giudiziario era a sua volta improduttiva di effetti giuridici perchè non era stato affisso alla porta dell’abitazione e/o dello studio l’avviso di deposito, nè era contenuto in busta chiusa e sigillata; al riguardo il L. promuove querela di falso indicando come teste la dott.ssa Luisa Paratore e allegando documentazione.

7. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa astensione del Consigliere relatore; violazione di legge: art. 51 c.p.c., n. 4; nullità della sentenza gravata; deduce il ricorrente che il Consigliere relatore nel giudizio di appello, oggetto di istanza di ricusazione respinta dalla Corte di appello di Bari, essendosi pronunciato in un cautelare in primo grado riguardo ad uno dei motivi di appello e sussistendo altresì gravi ragioni di convenienza, aveva ritenuto di non astenersi, determinando una causa di nullità della sentenza.

8. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; difetto di legittimazione passiva; mandato ad litem sottoscritto da soggetto indeterminato con firma illeggibile in nome proprio e non già in nome della Banca popolare di Puglia e Basilicata; difetto di legittimazione processuale passiva; si sostiene che il giudice di seconde cure abbia errato nel non avere rilevato che il mandato ad litem per la Banca era stato sottoscritto da soggetto indeterminato con firma illeggibile, in nome proprio e non già in nome della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

9. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; difetto di legittimazione passiva; violazione di legge: art. 75 c.p.c.; violazione di legge: art. 182 c.p.c.; il ricorrente obietta che l’art. 39 dello Statuto della Banca richiedeva che fosse il Consiglio di Amministrazione e deliberare preventivamente l’azione giudiziaria mentre, nel caso in esame, il legale rapp.te pt aveva conferito il mandato al difensore in assenza di alcuna delibera del CdA della Banca.

10. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: artt. 77 e 1000 c.p.c.; difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo; difetto di rappresentanza in senso sostanziale; il ricorrente ribadisce che, mancando ogni deliberato del CdA, il mandato ad litem era conseguentemente inesistente.

11. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione di legge: art. 416 c.p.c.; inesistenza giuridica e/o invalidità delle asserite delibere tardivamente depositate da controparte, per avere la Corte territoriale erroneamente, secondo l’assunto del ricorrente, considerato rilevante ai fini della legittimazione processuale della banca, una “pseudo-delibera” presentata tardivamente e inammissibilmente in data 23.1.2015, ben oltre i termini previsti dal codice di rito.

12. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia della sanzione disciplinare per mancata adesione della Banca popolare di Puglia e Basilicata al collegio di conciliazione, con violazione dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare gravata; Violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7; prevalenza autonomia contrattuale; il contratto ha forza di legge tra le parti, giusta art. 1372 c.c.; nullità di provvedimento disciplinare del licenziamento giusta causa, ai sensi dell’art. 40 CCNL 2007 di categoria protempore vigente.

13. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa contestazione disciplinare ad opera di soggetto legittimato, giusta L. n. 300 del 1970, art. 7 ed L. n. 604 del 1966, art. 2; inefficacia del licenziamento gravato; illegittimità, inefficacia ed invalidità della contestazione disciplinare perchè disposta da soggetti che non sono il datore di lavoro, nè l’imprenditore nè sono titolari di potere disciplinare; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione L. n. 604 del 1966, art. 2; illegittimità, inefficacia e invalidità del licenziamento perchè disposto da soggetti che non sono provvisti della rappresentanza formale (spettante al legale rappresentante pro tempore) e sostanziale (spettante al Consiglio di Amministrazione della BPPB).

14. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento gravato perchè irrogato da soggetto pacificamente non legittimato; illegittimità, inefficacia ed invalidità del licenziamento, disposto da soggetto che non è il datore di lavoro nè l’imprenditore ed è finanche privo di potere disciplinare; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione L. n. 604 del 1966, art. 2; sulla asserita ratifica del licenziamento ad opera del “presidente della Banca”; il “presidente della Banca” è soggetto differente dall’imprenditore, id est l’unico soggetto legittimato a disporre il licenziamento, giusta L. n. 604 del 1966, art. 2; inesistenza della ratifica ad opera del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (che non ha neppure deliberato la azione giudiziaria, in spregio all’art. 39 dello Statuto della Banca resistente). Inapplicabilità della ratifica ex art. 1399 c.c.; assenza di forma scritta richiesta ad substantiam; assenza di chiara ed univoca volontà del dominus; assenza di delibera autorizzativa del C.d.A. della BPPB; atto nullo ed inefficace non suscettibile di convalida; inefficacia del licenziamento per facta concludentia; violazione art. 112 c.p.c..

15. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimo il licenziamento disposto dal direttore generale; omessa contestazione disciplinare ad opera di soggetto legittimato, giusta L. n. 3000 del 1970, art. 7 e L. n. 604 del 1966, art. 2; invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione del principio del neminem leadere; violazione di legge: art. 2043 c.c.; difetto di competenza assoluto del quadro direttivo U. e del Direttore Generale R.; violazione degli artt. 29 e 39 dello Statuto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; violazione L. n. 604 del 1966, art. 2; lesione della reputazione personale e professionale del L..

16. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4: motivazione inesistente; omessa presentazione del legale rappresentante dell’istituto resistente; omessa presentazione del legale rappresentante dell’Istituto convenuto; violazione di legge: artt. 116 e 223 c.p.c..

17. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sulla contestazione della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento afferenti le pretese impositive impugnate depositati ex adverso; sul disconoscimento della firma appostavi; sulla contestazione della conformità all’originale degli asseriti verbali di C.d.A. della Banca resistente peraltro tardivamente depositati; sul disconoscimento ex art. 2712 c.c. delle scritture informatiche peraltro tardivamente depositate ed adverso; sul disconoscimento ex art. 215 c.p.c. di ogni sigla apposta sulle asserite relazioni peraltro tardivamente depositate; sull’omessa istanza di verificazione, sulla proposizione di querela di falso; sull’omessa sospensione del processo; sull’omesso interpello; violazione di legge: art. 216 c.p.c.; presentate plurime denunce querele sulle predette circostanze e sulla documentazione tardivamente depositata da controparte dinanzi alla locale Procura della Repubblica (ancora pendenti).

18. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione inesistente; illegittimità del licenziamento per violazione del principio di vicinanza della prova; violazione del principio dispositivo: iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale e del principio di disponibilità delle prove; violazione di legge: art. 2697 c.c.; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

19. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inammissibilità della prova testimoniale perchè non articolata mediante idonea capitolazione nonchè la inattendibilità, irrilevanza e nullità delle testimonianze de relato ex parte; inammissibilità della testimonianza resa dal sig. Rizzi, procuratore speciale della BPPB nel giudizio; inattendibilità ed inammissibilità delle testimonianze in quanto aventi ad oggetto contratti; violazione artt. 2721,2722 e 2725 c.c.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata e probata iudicare debet; violazione di legge: art. 2697 c.c.; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito; violazione del principio dispositivo sostanziale e del principio di disponibilità delle prove.

20. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione art. 416 c.p.c.; violazione del principio di concentrazione; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito; omessa ed errata valutazione del materiale probatorio:

21. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4: motivazione inesistente; inefficacia, invalidità, nullità ed illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e L. n. 604 del 1966, art. 2; violazione art. 32 CCNL pro tempore vigente; assenza del carattere di fonte di diritto delle circolari e della loro vincolatività; violazione di legge: art. 2043 c.c.; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; violazione del principio di legalità; violazione del principio di immediatezza, violazione art. 34 CCNL 2007; violazione art. 2119 c.c.; violazione artt. 2104,2105 e 2016 c.c..

22. (erroneamente indicato come 23). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sull’asserita ricezione della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di licenziamento; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; omessa rituale notifica della contestazione disciplinare; omessa adozione della Delib. Cda della BPPB in ordine alla contestazione disciplinare; violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, art. 1176 e 1375 c.c., violazione del principio del contraddittorio e della difesa.

23. (erroneamente indicato come 24). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sull’asserita ricezione della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di licenziamento; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; licenziamento non notificato; violazione di legge. L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2.

24. (erroneamente indicato come 25). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sull’asserita ricezione della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di licenziamento; omessa ricezione delle comunicazioni di cui alla contestazione ed al licenziamento; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento e della contestazione disciplinare; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2; contestazione della conformità all’originale delle copie di cui all’avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente afferente alla contestazione e della copia per il mittente della raccomandata asseritamente afferente al licenziamento.

25. (erroneamente indicato come 26). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sull’asserita ricezione della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di licenziamento; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7 violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2 sulla mancata produzione dell’avviso di ricevimento afferente il licenziamento; notificazione a mezzo posta; mancata produzione dell’avviso di ricevimento: nullità della notificazione; inefficacia licenziamento.

26. (erroneamente indicato come 27). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa ricezione delle comunicazioni di cui alla contestazione e al licenziamento con conseguente illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento e della contestazione disciplinare; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2 sull’omesso disconoscimento di controparte della missiva a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata in data 1.7.2004 dal ricorrente alla BPPB con cui il dott. L., sin dall’1.7.2004, aveva indicato alla banca resistente di inviare, ad ogni effetto di legge, ogni qualsivoglia comunicazione e/o corrispondenza allo stesso afferente in (OMISSIS); principio dispositivo, principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; violazione di legge: art. 115 c.p.c.; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

27. (erroneamente indicato come 28). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa ricezione della lettera di contestazione disciplinare e della lettera di licenziamento, illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento e della contestazione disciplinare; violazione di legge. L. n. 300 del 1970, art. 7 violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2; risultanze del p.p, 21562/08 RG notizie di reato; violazione art. 112 c.p.c..

28. (erroneamente indicato come 29) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2; sulla prova del contenuto della raccomandata.

29. (erroneamente indicato come 30). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; invalidità del recesso datoriale perchè avvenuto durante la malattia del ricorrente; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; licenziamento disposto durante il periodo di malattia del lavoratore; violazione art. 38 Cost.; violazione art. 52 del CCNL di categoria pro tempore vigente (2007); violazione art. 1372 c.c.; violazione del principio di libera determinazione negoziale delle parti.

30. (erroneamente indicato come 31). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; invalidità del recesso datoriale; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; omesso esercizio del dovere di verifica delle giustificazioni; violazioni dei principi di buona fede e correttezza, violazione di legge: art. 1175 c.c.; art. 1366 c.c.; art. 1375 c.c.; art. 1377 c.c..

31. (erroneamente indicato come 32). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione inesistente; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2.

32. (erroneamente indicato come 33). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; invalidità del licenziamento gravato per carenza di motivazione; illegittimità, invalidità, inefficacia e nullità del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; carenza di qualsiasi motivazione nel provvedimento adottato; violazione di legge: L. n. 604 del 1966, art. 2; omessa specificazione nella comunicazione del licenziamento dei motivi che lo avevano determinato.

33. (erroneamente indicato come 34). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza giusta causa, illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento per giusta causa, sanzione disciplinare sproporzionata; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7.

34. (erroneamente indicato come 35). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inammissibilità, illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; lesione della reputazione personale e professionale del L.; carenza di giusta causa; difetto di motivazione; motivazioni insufficienti; violazione del principio del neminem laedere; violazione di legge: art. 1375 c.c.; art. 2043 c.c.; assenza dell’elemento soggettivo.

35. (erroneamente indicato come 36). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inammissibilità, illegittimità, invalidità ed inefficacia del licenziamento; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: art. 1455 c.c., sull’asserita ricorrenza della giusta causa; assenza di violazione di obblighi disciplinari e assenza di proporzionalità.

36. (erroneamente indicato come 37). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità, invalidità, nullità della sanzione disciplinare per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; insussistenza della giusta causa, assenza di condotte gravi per dolosità del fatto o riflessi penali o pecuniari, violazione del principio del neminem laedere; violazione di legge: art. 2043 c.c.; lesione della reputazione personale e professionale del L..

37. (erroneamente indicato come 38). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza giusta causa, illegittimità, invalidità nullità ed inefficacia del licenziamento, violazione L. n. 300 del 1970, ex art. 7; inesistenza della condotta contestata, assenza di prova fornita ex adverso, insussistenza giusta causa del licenziamento; omessa affissione del codice disciplinare; illegittimità, invalidità ed inefficacia del licenziamento; inesistenza codice disciplinare; violazione di legge. Art. 2697 c.c.; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

38. (erroneamente indicato come 39). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento;

violazione L. n. 300 del 1970, ex art. 7; sulla asserita (e falsa) presa visione del dott. L.F. del codice di comportamento e del codice disciplinare.

39. (erroneamente indicato come 40). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento per violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; inesistenza ed irrilevanza disciplinare, asseritamente avvenuta in data 25 luglio 2008, a fronte di fatti accaduti oltre 12 mesi prima; violazione L. n. 300 del 1970, ex art. 7; violazione del principio di immediatezza della contestazione; violazione art. 24 Cost.

40. (erroneamente indicato come 41). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; sul licenziamento disciplinare comminato e sulla mancata tempestività della contestazione disciplinare e del licenziamento; carenza del requisito della immediatezza del licenziamento per giusta causa, violazione dell’art. 219 CCNL Terziario.

41. (erroneamente indicato come 42). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, invalidità, nullità ed illegittimità della sanzione disciplinare; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; irregolarità generiche, prive di connotazione temporale sprovviste di prova certa in ordine alla loro riferibilità al L.; insussistenza della giusta causa e insussistenza irregolarità oggetto di contestazione.

42. (nuovamente indicato come 42) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 sulla asserita legittimità del licenziamento; insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delle irregolarità; inesistenza della condotta contestata, sulla asserita presenza del L. presso l’Agenzia (OMISSIS) di Bari all’epoca dei mutui contestati.

43. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione dei principi di buona fede e correttezza; violazione di legge: artt. 1175,1336,1375 e 1377 c.c., sotto diverso ed ulteriori profilo; unica sanzione espulsiva in presenza di più comportamenti che avrebbero potuto essere sanzionati singolarmente con provvedimenti graduali e conservativi; omessa considerazione della funzione di dissuasione, contro il ripetersi di mancanze dello stesso tipo, svolta dal procedimento disciplinare.

44. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; inesistenza ed irrilevanza disciplinare della condotta contestata; assenza di prova certa di tutti i fatti addebitati; inesistenza del licenziamento indiziario; violazione di legge: art. 2119 c.c., violazione di legge. Art. 2102 c.c., art. 112 c.p.c. ed L. n. 604 del 1966, art. 5.

45. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione di legge: art. 2119 c.c.; inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; inesistenza ed irrilevanza disciplinare della condotta contestata; inesistenza di notevoli inadempimenti di obblighi contrattuali; insussistenza della specificità ed immediatezza della contestazione del licenziamento.

46. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento perchè non proporzionale alla condotta contestata; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: art. 2016 c.c., carenza di specificità in ordine al tempus di cui alla condotta contestata disciplinarmente; genericità della contestazione disciplinare; nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento.

47. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7;

violazione L. n. 604 del 1966, art. 5; violazione art. 2697 c.c., sulla contestazione disciplinare; violazione dei principi di tassatività, di determinatezza, di colpevolezza, della personalità della responsabilità disciplinare, di offensività e di lesività dell’illecito disciplinare; violazione del principio di legalità; violazione di legge: art. 2697 c.c.; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica della argomentazioni svolte dal giudice di merito; violazione art. 32 CCNL 2005 e art. 34 CCNL 2007; violazione di legge: art. 2103 e 2104 c.c..

48. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione art. 40 CCNL 2007; omessa prova della perdita del rapporto fiduciario; insussistenza della giusta causa.

49.; Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; contestazione meramente ricognitiva e valutativa; sanzione applicata inadeguata e non proporzionale.

50. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; inesistenza della condotta contestata, assenza di proporzionalità; assenza di fondatezza degli addebiti.

51. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per insussistenza di giusta causa; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo; insussistenza del fatto storico; insussistenza di coscienza e volontà; assenza di proporzionalità della sanzione del licenziamento.

52. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione di legge: art. 1455 c.c.; assenza di proporzionalità della sanzione del licenziamento; assenza di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; inadempimento di scarsa importanza; condotta irreprensibile del dott. L. riferita al passato; assenza di volontà di arrecare danno al datore di lavoro; mancanza di vantaggi personali; sottoposizione del L. al controllo del direttore di agenzia; sovraccarico lavorativo; difetto di motivazione del recesso datoriale; violazione di legge: art. 2014 c.c. e art. 112 c.p.c..

53. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; insussistenza del pregiudizio economico subito dal datore di lavoro; illegittimità del licenziamento perchè sproporzionato alla modesta entità del danno sopportato dal datore di lavoro.

54. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; per previsione di una sanzione minore dal contratto collettivo per l’asserita infrazione (prevalenza della autonomia collettiva); assenza di proporzionalità del licenziamento; assenza di giusta causa; sanzione espulsiva eccessiva rispetto al CCNL di settore; violazione art. 40 CCNL 2007; violazione di legge: L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 2106 c.c..

55. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; assenza di precedenti disciplinari del dott. L. in oltre 18 anni di servizio nel settore bancario; assenza di recidività (rilevante ai sensi del CCNL pro tempore); valutazione e rilevanza dei comportamenti pregressi del lavoratore; rilevanza del comportamento successivo del datore di lavoro.

56. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia, illegittimità e nullità del licenziamento per insussistenza di giusta causa; violazione L. n. 300 del 1970, ex art. 7; insussistenza dell’elemento soggettivo; assenza di prova del dolo del dott. L.; rilevanza della condotta irreprensibile riferita al passato.

57. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; inefficacia, invalidità, nullità ed illegittimità della sanzione disciplinare; violazione di legge: art. 1375 c.c.; inadempimento contrattuale; violazione del principio del neminem laedere;

violazione di legge: art. 2043 c.c.; lesione della reputazione personale e professionale del L.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 ed artt. 2103 e 2104 c.c.; iudex iuxta alligata e probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale; violazione del principio di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica e incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

58. (erroneamente indicato come 59). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento, sulle singole irregolarità, sull’asserita attribuibilità all’esponente dei mutui oggetto di contestazione; violazione del principio del neminem laedere; violazione di legge: art. 2043 c.c.; lesione della reputazione personale e professionale del L.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale, violazione del principio di disponibilità delle prove; violazione art. 2697 cc; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

59. (erroneamente indicato come 60) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; illegittimità, invalidità, nullità, inefficacia della sanzione disciplinare; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 violazione del principio del neminem laedere; violazione di legge: art. 2043 c.c.; lesione della reputazione personale e professionale del L.; sulle singole irregolarità, sulla contestazione di avere istruito pratiche al di fuori della competenza deliberativa del preposto; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione di legge: art. 2697 c.c.; violazione del principio dispositivo materiale; violazione del principio di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

60. (erroneamente indicato come 61). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza di giusta causa; illegittimità, nullità, inefficacia della sanzione disciplinare; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione del principio del neminem laedere; lesione della reputazione personale e professionale del L.; sull’asserita responsabilità del L. in ordine alla destinazione dei mutui oggetto di contestazione, violazione di legge: art. 2697 ed L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale; violazione del principio di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

61. (erroneamente indicato come 62). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; sulla asserita disponibilità del L. dei fascicoli afferenti i mutui contestati; sulla insussistenza di obbligo del L. in ordine alla custodia dei fascicoli afferenti i mutui; sulla assenza del L. in agenzia (OMISSIS) di Bari; sulla inconsistenza delle accuse mosse al L.; violazione del principio del neminem laedere, lesione della reputazione personale e professionale del L.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale e del principio di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

62. (erroneamente indicato come 63). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; sulle singole irregolarità, sull’asserito obbligo del L. di richiedere visure camerali su società datori di lavoro dei mutuatari; violazione del principio del neminem laedere, lesione della reputazione personale e professionale del L.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo e di disponibilità delle prove, difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

63. (erroneamente indicato come 64). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; illegittimità, invalidità, inefficacia del licenziamento; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; sulle singole irregolarità; società E.A.G.L.E asseritamente non iscritta in CCIAA; violazione del principio della immutabilità delle contestazioni; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione dei canoni di correttezza e buona fede; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo materiale e di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

64. (nuovamente indicato come 64). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza della giusta causa; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; convenzione BPPB – FIMAA con forza di legge tra le parti; violazione del principio del neminem laedere; lesione della reputazione personale e professionale del L.; sulle singole irregolarità asseritamente commesse dal L.; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione di legge: art. 2697 c.c.; violazione del principio dispositivo e di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

65. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza di giusta causa; illegittimità, invalidità, nullità ed inefficacia della sanzione disciplinare; violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto; violazione del principio del neminem laedere; lesione della reputazione personale e professionale del L.; sulle singole contestazioni mosse al L.; convenzione FIMAA – BPPB richiamata a fondamento delle apodittiche, inconsistenti, emulative e diffamatorie contestazioni strumentali all’illegittimo licenziamento; violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo e di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

66. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione inesistente; sulle risultanze delle prove testimoniali; violazione L. n. 300 del 1970, art. 7; violazione L. n. 604 del 1966, art. 5; violazione art. 2697: la Banca resistente non ha provveduto ad assolvere l’onus probandi in ordine ai fatti contestati su di essa ricadente; violazione del principio di vicinanza della prova; violazione del principio dispositivo; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; violazione del principio dispositivo e di disponibilità delle prove; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

67. (nuovamente indicato come 66, ma in realtà n. 67). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; illegittimità ed invalidità del licenziamento per insussistenza di giusta causa; illegittimità, invalidità ed inefficacia del licenziamento, violazione L. n. 300 del 1970, art. 7 inutilizzabilità relazioni e dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo dell’azienda per provare la fondatezza degli addebiti rivolti al dipendente; irrilevanza dei risultati dell’ispezione disposta dall’istituto di credito in quanto atto di parte; violazione dei principi del giusto processo, violazione del principio del contraddittorio; violazione del principio dispositivo; omesso deposito del verbale ispettivo; decadenza dal deposito del verbale ispettivo, violazione di legge: art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5; iudex iuxta alligata et probata iudicare debet; difetto di correttezza giuridica ed incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

68. (erroneamente indicato come 67 ma in realtà n. 68) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inefficacia del licenziamento per la sua natura ritorsiva.

Ciò premesso, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere esaminato preliminarmente il settimo motivo.

Esso è infondato.

Invero, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c., e non, tranne che per l’ipotesi di interesse diretto in giudizio nella causa, come motivo di nullità della sentenza.

Nel caso in esame, risulta pacifico che l’istanza di ricusazione del consigliere relatore (per essersi pronunciato in un cautelare in primo grado riguardo ad uno dei motivi dell’appello) è stata rigettata dalla Corte di appello, con ordinanza del 20.2.2017, e non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c., n. 1, alcun vizio di nullità della sentenza o di violazione di legge è ravvisabile in relazione alla pronuncia gravata (cfr. Cass. n. 23930/2009; Cass. n. 12263/2009).

I primi cinque motivi, riguardanti i vizi procedimentali in ordine alle proposte querele di falso nei gradi di merito, così come quelli dal n. 12 al n. 68, attinenti, invece, alle problematiche sulla legittimità del licenziamento, sono inammissibili in quanto, in ordine alle suddette questioni, il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite per cui manca, per il ricorrente, l’interesse ad agire per mancanza di soccombenza, che costituisce il presupposto della impugnazione, potendo le dette tematiche essere eventualmente riproposte innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. in termini, Cass. n. 4804/2007; Cass. n. 23558/2014).

Il sesto motivo, in relazione alle diverse censure in cui è stato articolato, è infondato.

In primo luogo, deve darsi atto che la questione della avvenuta costituzione (con revoca tacita degli altri mandati difensivi) dell’Avv. L.F. nell’udienza del 2.2.2015 (primo grado), è una questione nuova, prospettata nei termini in cui è stata formulata nel motivo di ricorso, solo nel giudizio di cassazione. In detto giudizio, però, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio e nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 3881/2000): circostanze, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

In secondo luogo, deve rilevarsi che correttamente la Corte di merito ha ritenuto inconferente la revoca del precedente difensore (Avv. L.P.), tramite missiva inoltrata via PEC il 30.4.2005, perchè documentata solo all’udienza in grado di appello del 27.3.2017 e non ufficialmente comunicata in precedenza; nell’ultimo atto processuale del giudizio di primo grado (memoria conclusionale del 16.2.2014), risultavano ancora difensori gli Avvocati L.P. e Laura Totino, per cui, in ossequio al principio, secondo cui la revoca del difensore non fa perdere allo stesso lo ius postulandi e la idoneità ad essere destinatario delle notifiche e delle comunicazioni ex art. 170 c.p.c. fino alla sostituzione (cfr. Cass. n. 11504/2016), in modo esatto e rituale la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta presso (uno o entrambi) i suddetti precedenti procuratori.

In terzo luogo, va ribadito l’orientamento, già espresso dalla Corte di merito, per il quale la notificazione della sentenza ad uno dei plurimi difensori nominati è comunque idonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. n. 11744/2011; Cass. n. 20625/2017).

quarto ed ultimo luogo, va dichiarata improponibile, nel presente giudizio di cassazione, la promossa querela di falso perchè investe atti del procedimento di merito (cfr. Cass. n. 8377/2018; Cass. n. 11964/2011).

Fatte queste premesse sulle doglianze generali di cui al motivo e passando alla tematica specifica della avvenuta notifica della sentenza di primo grado, effettuata via PEC il 21.7.2015, deve rilevarsi la inammissibilità delle censure, sul punto formulate dal L., perchè generiche.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che l’operato disconoscimento della conformità all’originale delle copie analogiche delle ricevute di accettazione non risultava caratterizzato dall’allegazione di elementi concreti suscettibili di attestare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Tale assunto è conforme all’orientamento di legittimità secondo cui il disconoscimento di atti e copie deve essere specifico (cfr. Cass. n. 3122/2015; Cass. n. 2117/2011).

A fronte di tale affermazione, il ricorrente si è limitato nuovamente, nel motivo, a reiterare l’eccezione di non conformità senza specificare, però, in quali precisi termini consistevano le lamentate difformità e in che modo le stesse avessero inciso sostanzialmente sul suo diritto di difesa, determinandone un concreto pregiudizio. Tale mancanza di specificità, rilevante anche sotto il profilo della autosufficienza del ricorso, rende non accoglibili le censure avanzate.

L’accertata legittimità della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta via PEC il 21.7.2015, ed il non contestato assoggettamento della presente controversia alla sospensione dei termini feriali, determinano, pertanto, come già correttamente rilevato dai giudici di seconde cure, la tardività dell’appello proposto innanzi alla Corte di appello di Bari in data 18.9.2015.

Ciò rende ultroneo, in questa sede, esaminare le doglianze riguardanti le modalità della notifica avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario, con tutte le connesse problematiche sollevate, perchè comunque il loro eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso fare ritenere l’appello tempestivo.

L’ottavo motivo è inammissibile perchè le doglianze in esso formulate non sono pertinenti al decisum dei giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto l’irrilevanza della illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, quando dal contesto di tutto l’atto processuale sia identificabile il titolare per il tramite dei documenti o delle risultanze del registro delle imprese: nella fattispecie in esame ciò era possibile perchè dal timbro apposto in calce alla procura e dall’intestazione della comparsa di risposta si evinceva chiaramente che il mandato era stato a suo tempo rilasciato dall’Avv. D.R. nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’allora convenuta.

Alcuna violazione di legge nè vizio di interpretazione degli atti è, pertanto, ravvisabile nell’assunto della Corte territoriale rispettoso dei principi di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. n. 7179/2015) affermati su detta tematica.

Il nono, decimo ed undicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono, infine, anche essi inammissibili.

Invero, con riguardo alla questione della necessità della delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione della Banca, relativamente alla possibilità del Presidente della stessa di conferire il mandato difensivo, la sentenza impugnata è basata su due ordini di ragioni, autonomi gli uni dagli altri, e ciascuno di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum: il primo, concernente il deposito del verbale della delibera (in conformità dell’art. 35 dello statuto) con cui era stato approvato il conferimento del mandato all’Avv. de Feo; il secondo (pag. 9 della sentenza punto 6.3) fondato sull’assunto secondo cui la disposizione statutaria (art. 39) prevedeva l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione solo per la “promozione” di azioni giudiziarie e non nell’ipotesi in cui la Banca, come nel caso in esame, era resistente.

Tale ultima ratio non è stata specificamente impugnata dal L. sicchè diventano inammissibili le doglianze relative all’altra perchè, essendo una delle due rationes divenuta definitiva, in nessun caso si potrebbe ottenere l’annullamento della gravata sentenza (cfr. Cass. n. 22753/2011; Cass. n. 3633/2017).

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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