Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27408/2018 proposto da:

E.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Santilli Stefania, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal consigliere Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano E.O. per ottenere lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o quella umanitaria, avendo lasciato la Nigeria per paura di essere ucciso dai membri di una comunità contrapposta che lo ritenevano responsabile dell’uccisione di alcuni loro membri in occasione degli scontri insorti per il possesso di alcuni terreni.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, cui l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si censura la declaratoria di manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”), sollevate dal ricorrente per violazione degli artt. 77 e 111 Cost. (in relazione ai requisiti di necessità e urgenza ed alla compressione del diritto di difesa).

3.1. Si tratta invero di questioni ripetutamente dichiarate manifestamente infondate da questa Corte (ex multis, Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28003/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019) sulla base di motivazioni cui il Collegio presta adesione.

3.2. In particolare, i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza non sono del tutto incompatibili con la scelta del legislatore di differire l’applicazione delle disposizioni introdotte con decreto legge (Corte Cost. 5/2018 e 16/2017); inoltre, con specifico riguardo al decreto legge in esame, il difetto di detti requisiti non può porsi rispetto alla disposizione transitoria che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, trattandosi di previsione connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per l’entrata a regime di una complessa riforma processuale (Cass. 17717/2018).

3.3. La questione della riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione a trenta giorni, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13, difetta invece di rilevanza, avendo l’istante impugnato tempestivamente il decreto del tribunale.

3.4. Infine, il principio del doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale, mentre il fatto che il procedimento de quo sia definito con decreto non reclamabile è giustificato dalle esigenze di celerità, tanto più che la fase giurisdizionale è comunque preceduta da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018; 28119/2018).

4. Con il secondo motivo si deducono cumulativamente plurime censure, con riguardo alla violazione dei parametri normativi su ragioni di persecuzione, credibilità e obblighi di cooperazione istruttoria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2,3 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 della CEDU; nonchè “Travisamento dei fatti. Omessa o falsa motivazione sulla non necessità di procedere alla audizione diretta in assenza di videoregistrazione”.

5. Il terzo mezzo, che per connessione può essere esaminato insieme al precedente, prospetta a sua volta, confusamente, plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,14 e 27; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6; artt. 16 e 47 direttiva 2013/32 UE;

artt. 6 2 13 CEDU; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) nonchè la “violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave e di protezione interna in caso di agenti di persecuzione non statali”.

5.1. Le censure, per come formulate, sono inammissibili per difetto di specificità e per afferenza a questioni di merito.

5.2. In particolare, il profilo della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ex multis, Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018), applicabile ratione temporis (e non rispettato dal ricorrente), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019). Nel caso di specie il tribunale, anche a seguito della rinnovata audizione, ha puntualmente evidenziato vari profili di incoerenza interna del narrato, ritenuto lacunoso, contraddittorio, generico e poco dettagliato (v. pag. 5 e s. del decreto), sicchè la censura tradisce l’aspirazione ad una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

5.3. Inoltre, una volta ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda di protezione, non è sempre e comunque necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio, poichè il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018), sicchè non può censurarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi con riguardo a presupposti e circostanze non specificamente dedotte ai fini della protezione invocata (Cass. 30105/2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 4892/2019, 16925/2018); il giudicante non può quindi supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri officiosi, all’onere del ricorrente di (quantomeno) allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio (Cass. 3016/2019, 27336/2018).

5.4. D’altro canto, con riferimento al presupposto della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale ha dato conto delle varie fonti qualificate e aggiornate che ha consultato in ordine alle condizioni socio-politiche della Nigeria, per concludere motivatamente che “la regione di provenienza del ricorrente non è in alcun modo classificabile come zona caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante”.

5.5. Del tutto infondata è poi la censura sulla mancata audizione, avendo il tribunale espressamente dato atto che il ricorrente è in realtà comparso ed è stato personalmente ascoltato.

6. Con il quarto mezzo si lamenta (testualmente): “Violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione art. 10 Cost., comma 3, art. 2 Cost. e art. 8 cedu motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame i fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima in relazione alla vicenda del ricorrente Violazione del dovere di collaborazione gravante sul giudice”.

6.1. Anche quest’ultima censura, al di là dell’incuria della sua formulazione, è inammissibile perchè generica e afferente il merito, avendo il tribunale adeguatamente motivato (anche ricorrendo al giudizio comparativo propugnato da Cass. n. 4455/2018) circa le ragioni per cui non può essere riconosciuta la protezione umanitaria, in difetto di specifici profili di vulnerabilità.

6.2. In ogni caso va richiamata la giurisprudenza di questa Corte per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018). Inoltre, non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato ma, in assenza di difese del Ministero intimato, non vi è luogo a pronunzia sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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