Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2677 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29493-2016 proposto da:
DENTAL FRANCHISING SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
RAPPAZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE RAPPAZZO;

– ricorrente contro
TORINO CINQUE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROLA, VIA APPIA NUOVA
37/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CANINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
ROI LERO;

con troricorrente

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

1ELLECCH1A.

Ric. 2016 n. 29493 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

Rilevato che:
1. A seguito di ricorso della Dental Franchising S.r.l., il Tribunale di Torino in
data 15 gennaio 2014 ingiungeva alla Torino Cinque S.r.l. il pagamento di euro
79.095,00, oltre interessi a titolo di corrispettivi maturati a credito in forza del
contratto di affiliazione commerciale del 28 agosto 2009 stipulato tra DF,
affiliante, e Torino Cinque affiliato. Proponeva opposizione Torino Cinque

diversi pagamenti per un totale di euro 37.964,60 ed, al tempo stesso, denunciava
gravi inadempimenti da parte di DF in relazione alla esecuzione del franchising
ed alla relativa apertura di un centro odontoiatrico in Torino.
La Dental Franchising s.r.l. ricorre per cassazione con 3 motivi avverso la
sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato la sentenza del giudice
di primo grado, dichiarando la nullità del contratto di affiliazione commerciale
limitatamente alla clausola 22 relativa alla convenzione di arbitrato ed ha
pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento di DF accogliendo
l’opposizione proposta da Torino Cinque avverso il decreto ingiuntivo
2. Torino Cinque S.r.l. resiste con controricorso

3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del
ricorso.

3.1. La ricorrente ha depositato memoria con cui, oltre a sollevare errore
revocatorio della relazione, pone anche la questione di costituzionalità dell’art.
380 bis c.p.c..

Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene
la detta proposta.
5. Innanzitutto è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale — sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 111 e 24 Cost.
dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con
3

evidenziando la avvenuta effettuazione, in parte dopo la pronuncia monitoria, di

modif., dalla 1. n. 197 del 2016), nella parte in cui prevede che M camera di
Consiglio la Corte giudica senza l’intervento del P.M. e delle parti, costituendo
non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti
processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione,
in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una
mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in

pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio,
può ripristinare l’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384,
comma 3, c.p.c., deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente
e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c.
Infatti nel nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, la garanzia del
contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa
costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con
facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive
ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore — in
sé non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi
decisoria non vincolante per il collegio —, quale esito di un bilanciamento, non
irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di
conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e
quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della
decisione (Cass. 395/2017; Cass. 5371/2017; Cass. 24088/2017).

5.1 Con tre motivi la ricorrente lamenta la violazione di legge sul franchising, la
inapplicabilità dell’art. 1341 e nullità della sentenza per violazione del principio
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c..
E’, difatti, principio di questa Corte che l’art. 366 cod. proc. civile, nel dettare le
condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto
introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello

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quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale,

legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con
l’inammissibilità del ricorso.
Tale requisito è posto, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in
funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e,
quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte.
L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti

Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione
sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ. e quello —
che lo segue nel modello legale del ricorso — della «esposizione dei motivi per i
quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.), essendo
l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della
Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata.
In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod. proc.
civ., la Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in
grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto
giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo
della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter
procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze
necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. n. 18273/2017).
Pertanto il ricorso per cassazione, come nel caso di specie, in
cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del
provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere
superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non
essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla
motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti
processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass.
11308/2014).
7. Le spese seguono la soccombenza..

P.Q.M.
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processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte Suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017.
11 Presidente

il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di

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