Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27150-2007 proposto da:

C.E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 31523-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1523/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/11/2006 r.g.n. 648/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per inammissibilità, assorbito

l’incidentale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da C. E.L. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., perchè fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la detta società, e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della datrice di lavoro a riammetterla in servizio e a versarle le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;

che la lavoratrice soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui la società ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale;

che successivamente entrambe le parti hanno depositato, nella Cancelleria di questa Corte, copia del verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale, da cui risulta che esse hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

mentre il ricorso incidentale resta assorbito;

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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