Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. un., 04/02/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASREM, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALOMGA 7, presso lo studio

dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL TERMOLI GESTIONE LIQUIDATORIA, ASREM – AMBITO DI TERMOLI,

F.L., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 595/2008

del TRIBUNALE di CAMPOBASSO;

udito l’avvocato Giovanni DE NOTARIIS;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che le Sezioni unite civili, in

camera di consiglio, rigettino il proposto regolamento di

giurisdizione, confermando l’attribuzione della controversia

all’adito giudice ordinario del lavoro.

Fatto

OSSERVA

MOTIVI:

1. F.L. e altri 138 lavoratori, nel luglio del 2008, premesso di essere tutti dirigenti medici o veterinari dipendenti della Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM), Zona di (OMISSIS), precedentemente dipendenti della AUSL n. (OMISSIS) in cui erano confluite le USL n. 6 di Larino e n. 7 di Termoli, agivano in giudizio davanti al Tribunale, giudice del lavoro, di Campobasso, contro detta azienda sanitaria regionale (nonchè la medesima ASREM – Zona di (OMISSIS)), affinchè fosse accertata l’illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato operante in favore di essi ricorrenti e dichiarato il loro diritto all’adeguamento del medesimo. Nell’ampia esposizione delle normative di legge e contrattuali succedutesi nell’istituire e disciplinare tale fondo, evidenziavano come in base alle stesse gli errori intervenuti nella costituzione delle disponibilità di tale fondo in determinati momenti si riflettevano sulla entità assunta dal medesimo fondo via via nel corso del tempo, per contestare in particolare gli errori nella determinazione del fondo compiute in passato dalle USL n. 6 di Larino (delibera del 9.11.1992) e n. 7 di Termoli (delibera del 28.1.1994), a cui gli enti alle stesse subentrati, a cominciare dalla AUSL n. (OMISSIS) (delibera 14.5.1998), non avevano inteso porre rimedio, con conseguente erronea e illegittima quantificazione dell’importo complessivo del fondo, comportante una minore retribuzione per i dirigenti medici attuali ricorrenti.

2. La ASREM-Azienda sanitaria regionale del Molise propone ricorso per regolamento di giurisdizione, intimando gli originari ricorrenti e inoltre l’ASL gestione liquidatoria con sede in (OMISSIS) e l’ASREM ambito di Termoli, chiedendo la preventiva decisione riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata nel giudizio di merito. Ricorda peraltro che quest’ultimo riguardava la rideterminazione del fondo di risultato per gli anni dal 1999 al 2003.

La ricorrente sostiene che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario consegue al fatto che si chiede al giudice di effettuare un’attività giurisdizionale, istruttoria e decisoria, relativa alle questioni presupposte, cioè integranti la causa petendi, afferenti a periodi temporali, nonchè a contratti collettivi e atti deliberativi e amministrativi, antecedenti al 30.6.1998 (non potendo invece darsi rilievo al pretestuoso richiamo, a giustificazione della domanda, di un accordo ARAN-Organizzazioni sindacali del 31.5.2001 relativamente ad una questioni; interpretativa relativa alla USL di Vercelli).

Peraltro doveva escludersi la presenza di un illecito permanente, poichè i provvedimenti di liquidazione dell’indennità in questione intervengono anno per anno e hanno effetti istantanei.

I soggetti intimati non si sono costituiti. L’ASREM ha depositato memoria illustrativa.

3. Come è noto, in materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, in linea generale occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in giudizio in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta (Cass., sez. un., n. 14895/2010), così da attribuire decisività, ai predetti fini, alla collocazione temporale dell’episodio che ha prodotto la lesione definitiva dell’interesse per la cui tutela si ricorre al giudice (Cass., sez. un., n. 5282/2009). Si ricollega a tale criteri anche il principio in base a cui, in caso di pretese retributive riferite in parte a periodo precedente e in parte a periodo successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali, non potendo assumere sufficiente rilievo l’eventualità che, in relazione alle retribuzioni, o ad altri diritti, maturati successivamente a tale data, assumano concorrente rilievo costitutivo fatti anteriori alla data stessa (Cass., sez. un., n. 9154/2006,10819/2008).

Nella specie i lavoratori che hanno introdotto la controversia davanti al giudice ordinario hanno agito, come è confermato dalla stessa ricorrente, lamentando la non corretta determinazione per gli anni 1999 e seguenti di uno speciale fondo il cui ammontare è alla base della determinazione di una componente della retribuzione dei lavoratori medesimi. La domanda si riferisce dunque a diritti maturati in un periodo rispetto a cui opera pienamente l’attribuzione al giudice ordinario delle controversie attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nè rileva, ai fini della attribuzione della controversia alla previgente giurisdizione in materia del giudice amministrativo, che una parte pur rilevante dei fatti costitutivi posti alla base della domanda siano anteriori alla data di riferimento per l’applicazione della disciplina transitoria, dato che indubbiamente la complessiva fattispecie costitutiva dei diritti concretamente oggetto della domanda si è perfezionata solo successivamente.

4. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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