Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2677 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5677-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1418/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

emessa l’11/02/2014 e depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Roma, rigettando il gravame dell’INPS, ha dichiarato il diritto dell’attuale intimata all’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, a decorrere dal gennaio 2009 e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al pagamento del beneficio con la stessa decorrenza, oltre accessori di legge.

3. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio dall’appellante INPS, inidonea a dimostrare quale fosse il reddito dell’assistita.

4. Per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso, affidato ad un articolato motivo, con il quale si contesta l’inversione dell’onere probatorio e si deduce la mancata prova del possesso del requisito reddituale, della quale era onerata l’assistita (titolare, dal 2008, di pensione di vecchiaia dell’importo mensile di Euro 458,20).

5. L’assistita non ha resistito.

6. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

7. L’Istituto, lamentando violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, della L. n. 153 del 1969, art. 26, dell’art. 2697 c.c. e art. 429 c.p.c., censura la sentenza per non avere debitamente ripartito l’onere probatorio e considerato la mancata prova della sussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo del diritto all’assegno d’invalidità civile, fino all’epoca in cui è stato riconosciuto in sentenza il beneficio.

8. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

9. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito del limite reddituale e quello dello stato di incollocazione al lavoro (requisiti socio-economici) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui allegazione prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).

10. Al fine di ritenere provato o meno il requisito socio-economico per il riconoscimento dell’assegno di invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 16 si rendono, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche ufficiosi, da parte del giudice di merito (v., da ultimo, Cass. 13973/2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).

11. In conclusione il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè accerti la sussistenza del requisito reddituale nel periodo di tempo per cui è causa e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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