Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26769 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26769 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 13808/08 proposto da:
Lucrezio Caterina, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Giorgio Vasari n. 4, presso lo Studio dell’Avv.
Pietro Boria che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

N95
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

intimato

avverso la sentenza n. 59/38/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 18 aprile

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Stefanore Angelo, per delega dell’Avv.
Pietro Boria, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
ilrigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 59/38/07, depositata il 18
aprile 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della
decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Roma n. 218/06/06, respingeva il ricorso della
contribuente Lucrezio Caterina avverso l’avviso di
liquidazione n. 20001V028499 col quale veniva
recuperata l’ordinaria imposta di registro previa
revoca del beneficio cosiddetto “prima casa” stabilito
dall’art. l, comma 5, Parte I, Tariffa allegata al
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, revoca giustificata
dall’Amministrazione pel carattere “di lusso”

2

2007;

dell’abitazione,

relativamente

all’acquisto

d’un

appartamento in Roma per atto registrato il 3 agosto
2000.
La CTR statuiva dapprima che l’impugnato avviso era
stato tempestivamente notificato, questo perché i
termini stabiliti dall’art. 76, comma 2, d.p.r. cit.

comma l e l

bis,

1. 27 dicembre 1992, n. 289. In

secondo luogo, la CTR riteneva idonea la motivazione
contenuta nell’impugnato avviso di liquidazione,
considerando sufficiente che quest’ultimo avesse dato
“atto della decadenza dalle agevolazioni previste per
la prima casa, essendo risultato, dall’accertamento
eseguito ai sensi della l. 118/85, che la stessa ha le
caratteristiche dell’immobile di lusso ai sensi del
d.m. 2/8/69”.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Il Ministero dell’Economia

e delle Finanze non si

costituiva.
Diritto

1. A’

sensi dell’art. 57, comma l, d.lgs. 30 luglio

1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle
Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
perduto la legittimazione a stare in giudizio con
decorrenza dal l gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010;
Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto

3

dovevano ritenersi prorogati a’ sensi dell’art. 11,

riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
2. Col primo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, coma l,
n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Infondatezza ed
insufficienza

della

motivazione

circa

fatti

per es. l’errore in cui era incorsa la CTR che aveva
ritenuto la contribuente contumace, nonché omessa
pronuncia su due delle quattro censure proposte,
carente spiegazione del perché fosse da applicarsi la
proroga di cui all’art. 11, comma 1 e l bis,

1. n. 289

cit. e del perché l’impugnato avviso di liquidazione
dovesse considerarsi adeguatamente motivato, ecc.
Il motivo, che in violazione dell’art. 366 bis c.p.c.
non sintetizza il fatto o i fatti decisivi e
controversi (Cass. sez. III n. 4353 del 2013; Cass.
sez. Il n. 8355 del 2012), è altresì inammissibile
perché combina inestricabilmente doglianze circa errori
revocatori, come ad es. quello in cui sarebbe incorsa
la CTR che statuita la contumacia della contribuente;
ovvero,

errores in procedendo unicamente censurabili a’

sensi dell’art. 360, comma l, n. 4, c.p.c., laddove per
es. viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.
per non aver la CTR pronunciato su alcune censure;
ovvero,

errores in iudicando

soltanto censurabili a’

sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., laddove per
es. sostiene l’inapplicabilità dell’art. 11, comma 1 e
l bis,

1.

n.

289

cit.;

4

ovvero,

censure circa

fondamentali della controversia”, indicando tra questi,

l’apprezzamento

del

contenuto

della

motivazione

dell’impugnato avviso; Ciò che impedisce a questa Corte
qualsiasi tipo di esercizio nomofilattico o
ricognizione motivazionale.
3. Col secondo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,

circa punti controversi decisivi”; questo perché, per
es., la CTR non avrebbe statuito sull’ultrapetizione
eccepita dall’Ufficio, nonché sulle difese della
contribuente “inerenti all’illegittimità dell’avviso di
liquidazione per violazione dell’art. 52 d.p.r. n.
131/1986 e alla illegittimità del medesimo atto per
violazione del d.m. 2 agosto 1986”. Il quesito
sottoposto era: “I giudici della CTR sono incorsi nel
vizio di omessa pronuncia circa più punti decisivi
della controversia ove nulla hanno argomentato in
merito all’eccezione sollevata dall’Ufficio e
controdedotta dalla ricorrente relativa al vizio di
ultrapetizione
eccezioni

ex

art. 112 c.p.c., nonché alle

presentate

dalla

ricorrente

relative

all’illegittimità dell’avviso di liquidazione in
violazione dell’art. 52 d.p.r. n. 131/1986 e alla
illegittimità del medesimo atto per violazione del d.m.
2 agosto 1986”.
Il motivo è inammissibile, per difetto d’interesse
processuale ex art. 100 c.p.c., laddove la contribuente
si duole per l’omessa pronuncia circa un’eccezione
sollevata dall’Agenzia delle Entrate; il motivo è

5

n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Omessa pronuncia

altresì inammissibile, laddove la contribuente lamenta
un’omessa pronuncia in ordine alla violazione dell’art.
52 d.p.r. 131 e in ordine alla violazione del d.m. 2
agosto 1969; e, in quest’ultimo caso, perché il quesito
di diritto si presenta assolutamente astratto,
completamente avulso dalla fattispecie concreta; in

l’eccezioni, bensì vengono soltanto indicati un
articolo e un d.m., sulla scorta dei quali, né più né
meno, si afferma esser state fatte eccezioni, senza
dire quali esse fossero; e, ciò, non consente a questa
Corte di comprendere la doglianza e di rendere la
regola di diritto che, in effetti, non viene affatto
richiesta (Cass. sez. III n. 4805 del 2013; Cass. sez.
III n. 2095 del 2013).
4. Col terzo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 76 d.p.r. 131/86,
dell’art. 3, comma 3, 1. 212/2000, nonché dell’art.
11, comma l e 1
thesi

bis, 1.

289/02”; questo perché, in

della contribuente, la CTR avrebbe errato a

ritenere prorogato il termine di cui all’art. 76, comma
2, d.p.r. n. 131 a cagione del condono; invero, secondo
la contribuente, la legge non stabiliva che la proroga
ex

condono potesse trovare applicazione in caso di

recupero d’imposta a seguito di revoca di agevolazioni
tributarie. Il quesito sottoposto era: “La proroga
biennale dei termini per gli accertamenti di valore in

6

pratica, non viene precisato in cosa consistevano

materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,
espressamente prevista dall’art. 11, comma 1, 1. n.
289/02 non è altresì prevista nel successivo comma 1
bis

del medesimo articolo, riguardante il

disconoscimento delle agevolazioni tributarie
indebitamente fruite per i suddetti tributi, né si

fattispecie disciplinate dal comma l

bis medesimo, con

la conseguenza che l’avviso di liquidazione ed
irrogazione sanzioni relativo ad imposta di registro,
invim, ipotecaria e catastale, con il quale si
disconoscono i benefici per l’agevolazione “prima
casa”, notificato oltre il termine triennale di cui
all’art. 76, comma 2, d.p.r. 131/86, deve considerarsi
tardivo e quindi viziata la sentenza della CTR che lo
considera notificato nei termini in ragione
dell’applicazione della suddetta proroga”.
Il motivo è infondato alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, per cui: “La proroga di
due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dall’art. 11, comma 1, 1. 27 dicembre 2002 n. 289, in
caso di mancata presentazione o inefficacia
dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o
agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento
di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui
al comma l

bis,

riguardante la definizione delle

7

estende in via interpretativa ed analogica alle

violazioni relative all’applicazione di agevolazioni
tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno
e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare
l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché,
trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua
l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima

liquidazione del dovuto” (Cass. sez. VI n. 279 del
2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010).
5. Col quarto motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, 1. 212/00 e
dell’art. 52, comma 2

bis,

d.p.r. 131/86”; questo

perché, secondo la contribuente, la CTR aveva giudicato
motivato l’impugnato avviso anche se, l’accertamento
UTE in esso richiamato, non era stato allegato. Il
quesito sottoposto era: “In applicazione delle norme di
cui all’art. 7, comma 1, l. 212/00 ed all’art. 52,
comma 2 bis, d.p.r. 131/86, l’avviso di liquidazione ed
irrogazione dell’imposta di registro, invim, ipotecaria
e catastale emanato sulla base di un accertamento
effettuato dall’Agenzia del Territorio ed ivi
richiamato, si considera motivato solo se tale atto
richiamato viene allegato o, comunque, ne vengono
forniti gli estremi e riprodotto in contenuto
essenziale”.
Il

motivo

è

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza, quindi per violazione dell’art. 366,

8

ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la

comma l,

n.

4,

c.p.c.,

perché non riporta la

motivazione contenuta nell’impugnato avviso; ciò che
impedisce a questa Corte, per es., di verificare se il
ridetto avviso riproduce “l’essenziale” del documento
richiamato, ottemperando all’art. 52, comma bis, d.p.r.
n. 131 cit.

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 52 d.p.r. 131/86”; a
riguardo, la contribuente, dopo aver affermato che i
calcoli di liquidazione d’imposta non erano affatto
chiari, questo anche in mancanza d’indicazione dei
valori d’imponibile, lamentava che l’Ufficio non avesse
dato spiegazione della determinazione dell’imposta. Il
quesito sottoposto era: “Ai sensi dell’art. 52 d.p.r.
131/86, l’avviso di liquidazione ed irrogazione
dell’imposta di registro si ritiene sufficientemente
motivato ove contenga l’indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso
descritti, degli elementi di cui al precedente art. 51
in base ai quali è stato determinato, l’indicazione
delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta, nonché dell’imposta dovuta in caso di
presentazione del ricorso. In assenza dei quali, come
nel caso di specie, si ritiene nulla la sentenza che
ritenga motivato l’avviso di liquidazione”.
Il

motivo

è

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza, quindi per violazione dell’art. 366,

9

6. Col quinto motivo di ricorso, la contribuente

comma 1,

n.

4,

perché non riporta la

c.p.c.,

motivazione contenuta nell’impugnato avviso e né il
contenuto del ricorso introduttivo di lite; ciò che
impedisce a questa Corte, per es., di verificare se il
ridetto avviso contenga o meno chiara esplicazione dei
calcoli sulla scorta dei quali è stata liquidata

dei motivi del ricorso avverso l’impugnato avviso.
7.

Col sesto motivo di ricorso, la contribuente

deduceva, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione
del d.m. 2 agosto 1969”; questo perché, così la
contribuente, non avendo l’abitazione

de qua

vertitur

caratteristiche di lusso, non poteva comprendersi come
la

CTR

avesse

aderito

“alla

ricostruzione

dell’Ufficio”. Il quesito sottoposto era: “In
applicazione delle disposizioni di cui al d.m. 2 agosto
1969 l’immobile in oggetto non poteva qualificarsi come
immobile di lusso in quanto costituito, al momento
dell’acquisto, da un rudere”.
Il motivo è inammissibile, giacché, più che la denuncia
di un

error in iudicando,

la contribuente chiede a

questa Corte di accertare “il fatto” delle
caratteristiche dell’abitazione che, sempre

in

thesi

della contribuente, escluderebbero che la stessa, al
momento dell’acquisto, fosse stata di lusso.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo a favore dell’Agenzia delle
Entrate,

mentre

non deve procedersi

ad alcun

regolamento di spese con riferimento al Ministero

10

l’imposta e di verificare se l’eccezione faceva parte

SENTER4 37.fl
/i• -‘jPÒ

dell’Economia

e

Finanze

delle

N. 131
. – A. 5
MATERIA TRIBuTARJA
di
in mancanza

costituzione dello stesso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a
rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del
presente, che si liquidano in e 7.000,00 a titolo di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013

compenso, oltre a spese prenotate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA