Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26768 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 07/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S., – D.M.A.M. –

D.M.A. elettivamente domiciliati in Roma, corso Vittorio Emanuele,

n. 18, nello studio Grez; rappresentati e difeso dall’avv. Paolo

Bassano, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PEPOLI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n.

2, nello studio del dott. Alfredo Placidi; rappresentato e difeso

dall’avv. Tommaso Marchese, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, n. 1034,

depositata in data 30 novembre 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il controricorrente l’avv. Paolo Migliaccio, munito di

delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 18 novembre 1999 i signori S.S., nonchè A.M. ed D.M.A., premesso che il Comune di Popoli aveva alienato nell’ottobre del 1989 alla S.r.l Terme di Popoli, per consentire la realizzazione di una stabilimento di acque minerali sulfuree, alcuni terreni di loro proprietà, ritenuti erroneamente di natura demaniale, chiedeva che l’ente convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima detenzione e trasformazione dei terreni.

1.1 – Il Comune, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente che la pretesa risarcitoria era prescritta.

1.2 – Con sentenza depositata in data 24 settembre 2004 il Tribunale di Pescara, rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione.

1.3 – Pronunciando sul gravame proposto dai proprietari dei terreni, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la suddetta decisione, affermando in primo luogo di condividere la qualificazione giuridica operata nella sentenza di primo grado, nel senso che si trattava di domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni “consequenziali al dedotto, illecito operato del Comune, ovverosia la vendita di terreni degli istanti per la realizzazione di un opificio industriale”. Si è quindi affermato che nella specie il termine previsto dall’art. 2947 c.c. per la prescrizione dell’azione risarcitoria era già decorso nel novembre del 1999, allorchè venne introdotto il giudizio, in quanto, in assenza di validi atti interruttivi e di rinunce alla prescrizione, il dies a quo andava individuato nel 20 ottobre del 1989, data in cui era stata stipulata la convenzione con cui i terreni venivano ceduti alla società cessionaria per la realizzazione di un opificio.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la S. e gli altri proprietari propongono ricorso, affidato a quattro motivi, cui il Comune di Popoli resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2947 e 2043 c.c.: la corte territoriale erroneamente avrebbe individuato nella data della cessione dei terreni il dies a quo per la prescrizione dell’azione risarcitoria, in quanto, versandosi in tema di occupazione acquisitiva, il pregiudizio si sarebbe realizzato in coincidenza con l’irreversibile trasformazione dei beni.

2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia insufficiente motivazione in merito all’individuazione del termine iniziale della prescrizione, per non essersi presa in considerazione la fondamentale circostanza inerente all’irreversibile trasformazione dei terreni.

2.2 – Con la terza censura, deducendo violazione dell’art. 2937 c.c., i ricorrenti si dolgono della mancata riconduzione della proposta transattiva effettuata dal Comune con missiva in data 9 febbraio 1999 in una rinuncia alla volontà di avvalersi della prescrizione.

2.3 – Con il quarto motivo la suddetta circostanza viene prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale, non essendosi valutate, nel loro complesso, le risultanze deponenti nel senso della volontà, in capo all’ente territoriale, di addivenire al pagamento di un’indennità.

3 – Le esposte censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto intimamente correlate.

4 – La verifica della fondatezza delle questioni che il ricorso complessivamente pone, incentrate sul tema della prescrizione dell’azione risarcitoria avanzata dai proprietari nei confronti del Comune di Pepoli per aver alienato a terzi un terreno di loro proprietà, richiede preliminarmente – rimanendo immutati i fatti dedotti in giudizio – di esprimere un positivo giudizio in merito alla qualificazione giuridica della domanda operata nella decisione impugnata.

Invero, a tacere dell’ormai definitivo superamento dell’impostazione teorica sulla quale si fondava la figura dell’occupazione appropriativa (Cass., Sez. un., 15 gennaio 2015, n. 735), va osservato che, sulla base delle incontestate circostanze dedotte in giudizio, la fattispecie esula del tutto dalla materia espropriativa, anche sotto gli aspetti, in qualche modo correlati alla stessa, inerenti alla natura illegittima dell’occupazione di un bene di proprietà altrui da parte della pubblica amministrazione, essendo all’evidenza riconducibile nell’ipotesi della vendita di cosa altrui come propria, nel cui perimetro il giudice del merito ha impostato la propria ricerca al fine di individuare il termine iniziale della prescrizione dell’azione risarcitoria.

5 – Dovendosi ravvisare in tale questione l’ubi consistam della controversia, vale bene precisare che i motivi di ricorso, nella misura in cui risultano incentrati sulla violazione delle disposizioni concernenti la prescrizione in materia di responsabilità aquiliana, risultano ammissibili e fondati, nei termini appresso precisati, indipendentemente dagli argomenti che ancora una volta trovano il loro riferimento in determinati aspetti – quale la trasformazione irreversibile del fondo – propri della figura dell’occupazione appropriativa. Vale bene richiamare, in proposito, il principio secondo cui, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935).

6 – Deve quindi rilevarsi che, avuto riguardo alla domanda avanzata dagli appellanti così come indicata nella sentenza impugnata, avente ad oggetto “il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima detenzione e trasformazione” di terreni di esclusiva proprietà degli stessi, come qualificata dalla stessa Corte di appello di l’Aquila, la data del contratto di alienazione da parte del Comune di Popoli a una società per la realizzazione di uno stabilimento, non assumeva alcun rilievo ai fini della individuazione del termine iniziale di prescrizione.

Ed invero, se in base ai principi relativi alla vendita di cosa altrui, che assume valenza obbligatoria fra gli stipulanti, il trasferimento del diritto si verifica soltanto quando “il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa” (art. 1478 c.c.), a maggior ragione non si verifica alcun effetto traslativo a carico dell’effettivo proprietario del diritto.

Avendo gli attori esercitato l’azione risarcitoria per l’illegittima detenzione e trasformazione dei terreni, ed essendo ad essi inopponibile l’atto di cessione a non domino posto in essere dal Comune, appare evidente, per i fini che qui interessano, che il termine iniziale di prescrizione non può decorrere dalla data di stipulazione del suddetto contratto, che ha lasciato inalterato il diritto di proprietà spettante ai ricorrenti.

Essendo ogni altra valutazione riservata al giudice del merito, deve affermarsi il principio secondo cui, non avendo l’atto di cessione effettuato dal Comune nell’erronea supposizione di essere proprietario dei terreni appartenenti, secondo la loro prospettazione, ad altri soggetti, questi ultimi non subiscono alcuna lesione del diritto di proprietà in conseguenza di detta cessione (che, per altro, produce effetti obbligatori fra gli stessi stipulanti), con la conseguenza che nella data di stipulazione dell’atto stesso non può individuarsi il termine iniziale per la decorrenza della prescrizione del diritto dei proprietari di ottenere, salva la rivendicazione del bene il cui diritto non è direttamente inciso dall’atto intervenuto inter alios, il risarcimento del danno nei confronti di coloro che hanno effettuato o concorso a determinare l’illegittima detenzione del bene. Sotto tale profilo vale bene richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui il danno da occupazione illegittima si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall’iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda (Cass., 7 marzo 2011, n. 5381).

7 – La sentenza impugnata, pertanto, va cassata nei termini sopra specificati, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, applicherà i principi richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di l’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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