Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26768 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.O. in persona del suo procuratore generale,

elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Emilio 71, presso l’avv.

MARCHETTI Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 569/08 in data 23.12.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.11.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Simonetta Marchetti su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.S.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 24.000 in suo favore, con riferimento alla durata di un giudizio davanti alla Corte dei Conti protrattosi dal 20.4.1971 al 14.6.2007, la cui durata era stata apprezzata come irragionevole nella misura “all’incirca di anni dodici”.

In particolare con i motivi di impugnazione D.S. ha lamentato l’errata quantificazione del periodo di durata irragionevole (primo motivo) e vizio di motivazione sul medesimo punto, oltre che sull’entità dell’indennizzo annualmente riconosciuto (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il periodo di durata irragionevole è stato erroneamente apprezzato, poichè il giudizio si è protratto per 36 anni, mentre alla stregua dei parametri CEDU (dai quali, motivando, il giudice nazionale può discostarsi in termini di ragionevolezza, ipotesi non verificatasi nella specie) quello ragionevole va determinato nella misura di tre anni, e quindi in limiti molto distanti da quelli apprezzati dal giudice del merito.

Tuttavia, pur apparendo fondata per le ragioni indicate la censura prospettata con il primo motivo di impugnazione, il ricorso non può trovare accoglimento per l’entità dell’indennizzo liquidato, ammontante a Euro 24.000,00.

Pur considerando infatti irragionevole un periodo di trentatre anni, l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni anno di eccessiva durata non risulta significativamente inferiore al parametro (non rigidamente vincolante, come detto) di commisurazione indicato dalla Corte di Giustizia Europea, ed è comunque inferiore a quello che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato, in sintonia con il contenuto delle decisioni della Corte di Giustizia, laddove si tratti di giudizi davanti al giudice contabile di durata superiore al decennio, per il quali viene ordinariamente riconosciuto un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata.

L’applicazione dei detti parametri comporterebbe infatti una liquidazione dell’indennizzo inferiore a quella riconosciuta, e ciò comporta che il ricorso non può essere accolto.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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