Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26767 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26767 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 1276/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente –

2%4
contro

Cordopatri Teresa, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Pacuvio n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Guido
Romanelli, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

s’A

contro
Cordopatri Francesco, Cordopatri Antonio Carlo, Fonti
Giuliana, Cordopatri Claudia e Cordopatri Isabella;

Intimati

avverso la sentenza n. 94/16/06 della Commissione

Reggio Calabria, depositata il 14 novembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Lorenzo Romanelli, per delega del’Avv.
Guido Romanelli,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 94/16/06, depositata il 14
novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale
della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria,
rigettato

l’appello

dell’Ufficio,

confermava

la

decisione n. 140/06/01 della Commissione Tributaria
Provinciale della stessa città che aveva annullato
l’avviso di liquidazione n. SCAD. 4853-5483 col quale
l’Amministrazione, preso atto che i contribuenti
Cordopatri Teresa, Cordopatri Francesca, Cordopatri
Antonio Carlo, Fonti Giuliana, Cordopatri Claudia e
Cordopatri Isabella, eredi Cordopatri Domenico, non

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Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di

avevano versato la somma dovuta a seguito di richiesta
di “condono” entro il prescritto termine di giorni
sessanta, con la conseguente decadenza dal beneficio a’
sensi dell’art. 53, comma 8, 1. 1. 30 dicembre 1991, n.
413, accertava l’imposta complementare di successione.
La CTR, per quanto d’interesse, dichiarava la nullità

“note” intimidazioni mafiose subite, costituenti causa
di forza maggiore, i contribuenti avrebbero
“sicuramente fatto onore agli impegni fiscali”; e con
ciò confermando la prima decisione che aveva concesso
un termine pel pagamento del “condono” decorrente dal
suo passaggio in giudicato.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Cordopatri Teresa resisteva con controricorso, gli
altri intimati contribuenti non si costituivano.
Cordopatri Teresa si avvaleva della facoltà di
depositare memoria.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 53, coma 8, 1. n. 413 del 1991
e dell’art. 1256 c.c.”, per avere la CTR errato nel
ritenere applicabile al pagamento dei tributi, in
assenza di espressa previsione, la fattispecie della
“forza maggiore”. Il quesito era: “se incorra nel vizio
di violazione di legge la sentenza che conceda alla

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dell’impugnato avviso di liquidazione perché, senza le

,i

parte termine di sessanta giorni, a decorrere dal
giorno del passaggio in giudicato della decisione, per
provvedere al pagamento di quanto dovuto per effetto
della presentata domanda di sanatoria ritenendo di
disapplicare la disposizione di cui all’art. 53, comma
8, 1. n. 413 del 1991, per ritenuta sussistenza di
causa di forza maggiore impeditiva del tempestivo
adempimento”.
Il motivo è fondato.
Deve essere evidenziato,
specifici precedenti,

seppure in assenza di

che il “condono” è legge

eccezionale che trova ragione nella esigenza di
conseguire risorse entro perentori termini connessi
alla necessità di redazione del bilancio statale. Legge
eccezionale che non consente l’applicazione di generali
regole di diritto comune interferenti con la potestà
esattiva dello Stato. In questa prospettiva, deve
perciò radicalmente escludersi che i termini di
pagamento in parola possano essere in qualsiasi modo
riaperti o l’obbligazione estinta in maniera diversa
dal pagamento. In effetti, cioè per quanto appena
osservato, la riapertura dei termini sarebbe
incompatibile con la funzione del “condono”. E per di
qui la finale illazione circa l’inapplicabilità alla
fattispecie pervenuta all’esame della disciplina comune
dell’impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. E ciò
sia con riferimento alla fattispecie dell’estinzione
dell’obbligazione di pagamento del “condono” per causa
di forza maggiore e sia con riferimento alla proroga

4

ii

Ai

del termine entro cui la detta obbligazione deve esser
adempiuta.
2. Assorbiti il secondo e terzo motivo.
3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può esser definita con il
rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.

consistere i giusti motivi che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e
decidendo il merito respinge il ricorso dei
contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. SCAD.
4853-5483; compensa integralmente le spese di ogni fase
grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2013

4. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi

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