Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26767 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 25/11/2020), n.26767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20755/2013 R.G. proposto da:

Gama Cars s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Li.,

Landolfi & Associati, in via Ovidio n. 20, rappresentata e

difesa dall’Avv. Tommaso Maglione, giusta procura apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 17/39/2013, depositata il 14 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla Gama Cars, esercente attività di noleggio autovetture da corsa, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate per l’anno 2006, con il disconoscimento di costi per difetto di inerenza, a fronte di una sola fattura emessa nel 2006 per Euro 2.000,00, con rideterminazione del reddito da Euro 24.834,00, come dichiarato, ad Euro 138.461,00. Il giudice di appello rilevava che la società non aveva fornito alcuna prova documentale in ordine allo svolgimento di altre attività oltre quella di autonoleggio e che l’inerenza dei costi doveva essere dimostrata dalla contribuente.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente.

3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la “violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto la ragione addotta dall’Ufficio per negare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva era la carenza del requisito di inerenza, ma tale carenza non è stata dimostrata in alcun modo, ma solo presunta per la considerazione “preconcetta” che la società fosse una società di comodo, svolgente attività di mero godimento. In realtà, i costi sono deducibili anche se vi è un nesso solo indiretto tra costi e ricavi, come nella fasi di start. up o di ricavi diminuiti in periodi di crisi. Benchè fosse stata emessa una sola fattura per ricavi pari ad Euro 2.000 nel 2006 erano state indicate fatture da emettere per Euro 20.000,00.

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “omissione di motivazione su uno specifico punto controverso della questione, i.e. la questione della operatività della società (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto il giudice di appello ha “omesso qualsiasi pronuncia” su un punto decisivo della controversia, quello della “operatività” della società. La società, infatti, ha documentato che, a fronte dell’assenza di ricavi per noleggi, vi era però un’altra attività regolarmente svolta, quella commerciale di vendita di auto, dimostrata mediante l’esibizione del certificato camerale. Inoltre, negli anni precedenti e successivi i ricavi per noleggi erano stati maggiori. Nel 2006 vi era anche l’annotazione “fatture da emettere”, poi regolarmente emesse negli anni successivi.

2.1.1 motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

2.2.Anzitutto, si rileva che questa Corte (Cass. Civ., 11 gennaio 2018, n. 450) ha affermato di recente che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime “la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale”, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perchè il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. In particolare, la Corte ha precisato che, comunque, “l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa”.

La giurisprudenza successiva si è sostanzialmente adeguata a tale principio di diritto, evidenziando che “l’impostazione da ultimo riferita è ben meno lontana dalla tradizionale interpretazione”, proprio tenendo conto della argomentazione per cui l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza (Cass.Civ., 6 giugno 2018, n. 14579; Cass.Civ., 22938/2018).

Più di recente, questa Corte ha descritto compiutamente il riparto dell’onere della prova in materia di inerenza ed il contenuto della stessa, condividendo il nuovo orientamento aperto dalla sentenza 450/2018, ma con alcune precisazioni (Cass.Civ., 17 luglio 2018, n. 18904).

Pertanto, si è sottolineato che l’inerenza integra un giudizio sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, quindi con natura qualititativa. Spetta, però, al contribuente l’onere della prova “originario”, che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchè in correlazione con l’attività di impresa.

2.3.Si torna, poi alla distinzione tra beni “normalmente necessari e strumentali” e beni “non necessari e strumentali”, con la precisione, però, che anche per i primi si assiste “più che una modifica dei criteri di ripartizione, ad una semplificazione dell’onere del contribuente”.

Solo quando l’Amministrazione ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità. Da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre dall’altro può addurre l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa.

L’Amministrazione ha ritenuto insufficienti gli elementi di fatto addotti dalla società, evidenziando, appunto, l’assoluta assenza di documentazione dei costi, ed ha evidenziato che la contribuente ha emesso nel corso dell’anno 2006 un’unica fattura di Euro 2.000,00 di ricavi, del tutto irrilevante a fronte delle spese inserite nel conto economico per ammortamento vetture e motocicli (Euro 39.266,13), per canoni di leasing (Euro 51.575,00), per prestazioni di servizi alle autovetture (Euro 22.786,00) e per Iva indebitamente detratta per Euro 10.315,00.

Di fronte a tali importanti allegazioni dell’Amministrazione e, quindi, ad argomentate e puntuali contestazioni, la società, cui incombeva l’onere della prova della inerenza dei costi per smentire le contestazioni dell’Ufficio (Cass.Civ., 16 novembre 2011, n. 24065; Cass.Civ., 9 agosto 2006, n. 18000; Cass.Civ., 25 febbraio 2010, n. 4554; Cass.Civ., 26 aprile 2017, n. 10269; Cass.Civ., 5 maggio 2011, n. 9892; Cass.Civ., 16 maggio 2007, n. 11205; Cass.Civ., 30 maggio 2018, n. 13588, che valorizza il principio di “vicinanza alla prova”), si è difesa rilevando che aveva imputato in bilancio il conto fatture da emettere per Euro 20.000,00, senza però esibire o produrre alcun contratto o documentazione utile a dimostrare l’esercizio effettivo dell’attività di noleggio. 2.4.Con riferimento all’Iva, poi, per questa Corte la definizione di inerenza, che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo, è coerente con la disciplina dell’Iva, mentre le uniche divergenze attengono al giudizio di congruità che è irrilevante, per il principio della neutralità fiscale (Cass.Civ., 17 luglio 2018, n. 18904).

2.5.La Commissione regionale si è attenuta ai principi di diritto di questa Corte in tema di inerenza, in quanto ha ritenuto che, a fronte della contestazione di indeducibilità dei costi per l’anno 2006, in ragione della emissione di un’unica fattura per ricavi pari ad Euro 2.000,00, la contribuente non ha offerto alcuna prova contraria, limitandosi ad allegare l’esistenza di fatture da emettere per gli anni successivi per la somma di Euro 20.000,00, senza confortare tale affermazione con la necessaria produzione documentale (contratti, ordini o altro).

2.6.Non v’è stata, poi, omessa motivazione su uno specifico punto controverso, e segnatamente sulla operatività della società, in quanto il giudice di appello ha dedotto l’insussistenza dei costi, proprio dalla circostanza che i ricavi modestissimi risultavano proprio dalla fattura di Euro 2.000,00 per tutto il 2006, mentre le fatture da emettere per Euro 20.000,00, indicate in bilancio non erano suffragate dalla necessaria documentazione.

Tra l’altro, la sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 14-12013, sicchè trova applicazione il nuovo motivo di censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze depositate a decorrere dall’11-9-2012.

La ricorrente avrebbe dovuto, quindi, indicare il “fatto storico” per cui vi è stato l’omesso esame, ma non l’omessa valutazione di elementi istruttori, quali le fatture da emettere per gli anni successivi.

Invero, per questa Corte l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 27415/2018).

3.Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA