Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26767 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., P., M. e M.L.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via P. Emilio 71, presso l’avv.

MARCHETTI Alessandro, che li rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze emesso nel

procedimento n. 1565/08 in data 3.10.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.11.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Simonetta Marchetti su delega per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G., P., C.M. e M.L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Firenze aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 12.500 in loro favore, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio davanti alla Corte dei Conti, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per 25 anni.

In particolare con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato che a torto era stata considerata l’omessa presentazione di istanza di fissazione di udienza come indice di modesto patema d’animo (primo motivo) la modesta consistenza dell’importo liquidato (secondo motivo); la mancata pronuncia sugli interessi legali (terzo motivo); l’avvenuta compensazione delle spese processuali (quarto motivo).

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente poichè, proposto contro decreto pubblicato nell’ottobre 2008, non risulta corredato nè dei prescritti quesiti di diritto (per quanto concerne la denuncia del vizio di violazione di legge), nè dell’indicazione del fatto controverso (per quanto viceversa riguarda il vizio di motivazione).

I ricorrenti, soccombenti, vanno infine condannati in via solidale al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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