Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26766 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26766 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 4885-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

AMATO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI
SGOTTO LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NEBBIA GIUSEPPE giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 8/2009 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 30/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato NEBBIA che ha
chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate notificava ad Angela Amato
l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di

con l’agevolazione “prima casa”, era stato venduto entro il
quinquennio, senza che ne fosse stato acquistato un altro, nel
successivo anno. La contribuente proponeva ricorso, affermando
di aver diritto al mantenimento del beneficio, avendo comprato
un altro immobile da adibire ad abitazione principale, preceduto
da un preliminare con integrale pagamento del prezzo, stipulato
entro l’anno dalla vendita. La Commissione adita accoglieva il
ricorso, e la decisione veniva confermata, con sentenza n. 9/3/09,
depositata il 30.1.2009, dalla CTR del Molise, avverso la quale
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi. La
contribuente ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art 360, 1°
co, n. 3 cpc, che i giudici d’appello hanno violato e falsamente
applicato l’art. 1, nota II bis, co 4, della Tariffa, parte prima,
allegata al dPR n. 131 del 1986, nell’equiparare il contratto
preliminare a quello definitivo, ai fini del mantenimento
dell’agevolazione in ipotesi di vendita infraquinquennale, e ciò
in quanto il contratto preliminare, seppure accompagnato dal
pagamento dell’intero prezzo di acquisto, non produce l’effetto
reale del trasferimento dell’immobile, ma solo quello

i

registro, ipotecaria e catastale, in quanto l’immobile, acquistato

obbligatorio di concludere il contratto definitivo, e non soddisfa,
quindi, la condizione del riacquisto di altro immobile entro un
anno.

falsa applicazione dell’art. 113 cpc, in relazione all’art. 360, 1°
co, n. 3 cpc, per avere la CTR ritenuto “equo” riconoscere alla
contribuente il mantenimento del beneficio, a seguito della
stipulazione del preliminare, essendo la decisione secondo equità
inibita al giudice tributario nelle cause concernenti i benefici
prima casa.
3.

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per

violazione dell’art. 366 cpc va rigettata: il ricorso espone, in
modo autosufficiente, gli elementi necessari a porre la Corte in
condizione di avere piena cognizione dell’oggetto della
controversia, come conclusivamente riassunto in seno ai due
quesiti (legittimità dell’avviso di liquidazione per la ripresa delle
ordinarie imposte a seguito della revoca delle agevolazioni
fiscali relative alla prima casa, venduta prima del quinquennio,
senza che possa valere, onde escluderla, la stipulazione del
preliminare nel successivo anno).
4. Il primo motivo è fondato. 5. A norma del comma 4
ultimo periodo, della nota II bis Parte Prima della Tariffa
allegata al dPR n. 131 del 1986 la decadenza dalle agevolazioni
fiscali per l’acquisto della “prima casa” è evitata se il
contribuente, pur avendo trasferito entro il termine di cinque

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2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e

anni l’immobile acquistato con i detti benefici, ne acquista un
altro, da adibire ad abitazione principale, entro un anno
dall’alienazione. Ciò che rileva, ai fini del mantenimento

tempestivamente un atto, sia a titolo oneroso o gratuito (cfr.
Cass. n. 16077 del 2013), cui consegua un nuovo “acquisto” di
altra abitazione. 6. L’impugnata sentenza ha annullato la ripresa
il preliminare al contratto

equiparando, quoad effectum,

definitivo, in base ad una ricostruzione dottrinaria dell’istituto e
valorizzando il dato relativo all’integrale pagamento del prezzo,
ma senza procedere alla valutazione del concreto assetto degli
interessi impresso dalle parti in seno al preliminare. 7. In
particolare, l’accostamento di tale contratto al c.d. preliminare
improprio -su cui si sofferma la difesa della controricorrente, per
accreditare l’intervenuta conclusione della vendita, la natura di
prestazione accessoria della stipula del definitivo ed il
mantenimento dell’agevolazione- viene effettuato dai giudici
d’appello (pure in termini ipotetici “potrebbe essere
equiparato…”) in ragione della ritenuta “progressiva
svalutazione del definitivo” in una visione storico-evolutiva del
contratto preliminare, senza agganci di sorta con le pattuizioni e
gli obblighi assunti dalle parti in quell’atto, ai quali va, invece,
fatto riferimento (vedi Cass. 564 del 2001; n. 12634 del 2011),
tanto più che la traditi° della res e/o del pagamento, anche
totale, del prezzo non sono, di per se stessi, decisivi, in quanto

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dell’agevolazione, è, dunque, che il contribuente ponga in essere

non incompatibili con il possibile intento di stipulare solo un
preliminare di compravendita (cfr. Cass. SU n. 7930 del 2008, in
motivazione).

assorbito l’esame del secondo motivo, e la causa va rinviata ad
altra sezione della CTR, che provvederà ad applicare i principi
sopra esposti ed, anche, a liquidare le spese del presente giudizio
di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra
sezione della CTR del Molise.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 20 3.

8. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, restando

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