Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26766 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.22/12/2016),  n. 26766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.C., quale erede di F.F., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Anapo, n. 46, nello studio degli avv.ti

Mario Farina e Lucia Caterina Dattoli; rappresentata e difesa dagli

avv.ti Raffaele Melfi e Wanna Faillace, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’avv. Paolo Botzios

(studio avv. Giuffrida); rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Calculli, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ATER DI POTENZA;

– intimata –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE, come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

P.C., quale erede di F.F., ATER DI POTENZA;

– intimate –

avverso le sentenze della Corte di appello di Potenza, n. 126, non

definitiva, depositata in data 4 giugno 2008 e n. 214, definitiva,

depositata il 6 agosto 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza tenutasi

in data 25 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Raffaele Melfi;

sentito per il controricorrente l’avv. Monica Basta, munita di

delega;

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. CAPASSO, che ha

concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza del 17 marzo 2000 il Tribunale di Lagonegro, avendo con decisione non definitiva affermato che l’occupazione del terreno appartenente al signor F.F., effettuata per la realizzazione di alloggi popolari, era divenuta illegittima a far tempo dal 9 maggio 1996, rigettava la domanda di risarcimento del danno a tale titolo proposta nei confronti dell’E.P.E.R. di Potenza, cui era subentrato l’A.T.E.R., condannando il Comune di San Costantino Albanese al pagamento delle somme di Lire 72.165.000 a titolo di indennità di occupazione legittima e di Lire 63.124.118 per il ristoro del pregiudizio correlato alla perdita del terreno, a seguito della sua irreversibile trasformazione.

1.1 – La Corte di appello di Potenza, pronunciando sulle impugnazioni proposte in via principale dall’ente territoriale, nonchè, in via incidentale, dal F., con sentenza non definitiva depositata in data 4 giugno 2008 rigettava il gravame principale del Comune di San Costantino Albanese con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione del F. e, dal lato passivo, della propria, nonchè entrambi gli appelli intesi all’affermazione della corresponsabilità dell’A.T.E.R., richiamando l’orientamento secondo cui detto ente, ove delegato, come nella specie, soltanto all’effettuazione dell’opera, non risponde, avendo realizzato gli alloggi entro il periodo di occupazione legittima, della mancata emanazione del decreto di esproprio, imputabile unicamente all’ente delegante.

1.2 – Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte di appello ha in primo luogo confermato la liquidazione del pregiudizio così come effettuata dal Tribunale, ponendo in evidenza, nel disattendere l’impugnazione proposta in via incidentale dal proprietario, che detta determinazione corrispondeva alla qualificazione giuridica (c.d. occupazione acquisitiva) originariamente operata dallo stesso attore, laddove il riferimento in sede di appello all’occupazione usurpativa, caratterizzata da una “causa petendi” affatto diversa, implicava, in maniera del tutto inammissibile, l’introduzione di una nuova domanda. Per tale ragione la richiesta del sig. F. di ottenere il pagamento della maggior somma di Lire 114.750.000, in quanto correlata non a una contestazione del valore del fondo, ma unicamente al mutamento della domanda, è stata rigettata.

1.3 – E’ stato altresì rigettato il gravame principale proposto dall’ente territoriale con riferimento all’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio rinnovata nel corso del giudizio di secondo grado, ribadendosi che, in assenza di una valida impugnazione in ordine al quantum da parte del proprietario, dovevano tenersi fermi, in omaggio al divieto di reformatio in peius, i criteri riduttivi previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, applicati dal Tribunale, ancorchè abrogati per effetto della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 348 (recte n. 349) del 2007.

1.4 – Il riferimento al valore di mercato del suolo è stato viceversa ritenuto corretto in relazione all’indennità di occupazione, così rigettandosi il motivo di gravame al riguardo proposto dal Comune, al pari di quello inerente all’incompetenza funzionale del Tribunale, nel senso dell’applicazione del principio in base al quale il giudice di appello, competente in unico grado, può confermare, aderendo alla richiesta dell’espropriato, la determinazione dell’indennità effettuata dal giudice di primo grado.

1.5 – E’ stato poi rigettato il motivo di gravame con il quale il sig. F. aveva contestato la determinazione di un tasso annuo pari al 2 per cento con riferimento agli interessi compensativi ed è stato modificato, nel senso della compensazione in misura di un terzo, il regolamento delle spese processuali, poste nel resto a carico del Comune.

1.6 – Per la cassazione di tale decisione la signora P.C., quale erede universale del sig. F., propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui resiste il Comune di San Costantino Albanese, interponendo ricorso incidentale, con sette motivi.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 99, 112 e 395 c.p.c., sostenendosi che, avendo il sig. F. in precedenza chiesto il risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione del proprio fondo, nessuna domanda nuova era stata avanzata con l’atto di gravame proposto in via incidentale, ma soltanto prospettata una diversa qualificazione giuridica.

2.1 – Con il secondo mezzo, deducendosi violazione dell’art. 324 c.p.c., si sostiene che, avendo il sig. F., con il proprio appello incidentale, contestato la liquidazione effettuata in prime cure, non poteva escludersi l’applicazione dello ius superveniens, con conseguente determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento sulla base del valore di mercato del suolo.

2.2 – I motivi in esame, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima correlazione, sono fondati.

2.3 – Questa Corte recentemente si è orientata verso un’interpretazione conforme ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel senso della natura permanente dell’illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente diritto del privato di chiedere la restituzione del bene, salvo che non opti per la reintegrazione in forma specifica: in tal caso la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda.

2.4 – E’ stato infatti affermato che l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente. (Cass., Sez. unite, 19 gennaio 2015, n. 735).

2.5 – In conseguenza dell’orientamento testè richiamato, condiviso dal Collegio, è stato poi affermato che nel giudizio di risarcimento del danno derivante dall’occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione in primo grado della domanda risarcitoria come di accessione invertita (o occupazione cd. acquisitiva) non esclude l’ammissibilità di una riqualificazione della stessa in usurpativa da parte dell’attore in sede di appello, atteso che la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare le due forme di illecito, entrambe a carattere permanente ed improduttive di effetti giuridici, poichè non comporta l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, nè incide sulla “causa petendi” giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi dall’occupazione illegittima (Cass., 9 aprile 2015, n. 7137).

2.5 – Appare, inoltre, di intuitiva evidenza che la diversa qualificazione dell’occupazione era stata richiesta dall’appellante allo scopo di ottenere una liquidazione del pregiudizio in misura maggiore: prescindendo dai rilievi sopra svolti, il rapporto non poteva considerarsi esaurito, con conseguente applicabilità, in virtù dell’abrogazione dei previgenti criteri riduttivi, del principio fondato sul valore di mercato del bene (Cass., 21 giugno 2012, n. 10379; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26275).

3 – Il terzo e il quarto motivo, attinenti, rispettivamente, ad aspetti consequenziali alla liquidazione del danno e al regolamento delle spese processuali, rimangono assorbiti.

4 – La quinta censura, con la quale si sostiene l’applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, è inammissibile, in quanto, a tacer d’altro, l’applicazione di tale norma, per certi versi alternativa all’accoglimento delle pretese di natura risarcitoria, prevede l’emanazione del provvedimento di acquisizione, che nella specie non risulta affatto intervenuta.

5 – Passando all’esame del ricorso proposto in via incidentale, va rilevata l’infondatezza del primo motivo, con cui, movendo dalla constatazione della mancata impugnazione delle sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Lagonegro, con la quale era stata affermata la ricorrenza del fenomeno dell’accessione invertita e la necessità di procedere alla liquidazione del danno secondo i criteri normativi all’epoca vigenti, afferma che su tali aspetti si sarebbe determinata una preclusione per le fasi successive. Con riferimento alle questioni che in questa sede rilevano, attinenti all’entità del risarcimento, giova ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte non si forma il giudicato in ordine ai criteri di liquidazione, ragion per cui la prosecuzione del giudizio proprio al fine di determinare l’entità delle somme dovute al proprietario del suolo ha impedito la realizzazione di effetti preclusivi in merito a detta liquidazione, e, come sopra evidenziato, consente l’applicazione dello ius superveniens.

6 – La seconda censura, con la quale si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel non dichiarare l’acquisto della proprietà del suolo in capo al Comune, verificatosi a seguito della rinuncia abdicativa del proprietario, accolta con la citata decisione non definitiva di primo grado, è inammissibile, in quanto non coglie, e non attinge specificamente, la ratio della decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile la domanda in esame in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di primo grado.

7 – Con il terzo mezzo, deducendosi violazione degli artt. 2967 e 2043 c.c., si sostiene che con l’atto di appello erano stati specificamente contestate le modalità con le quali il sig. F. aveva dato la prova della titolarità del bene oggetto del giudizio: La Corte di appello non avrebbe potuto confermare la decisione di condanna in assenza di prove circa la piena titolarità del diritto in capo al sig. F.F..

7.1 – Il motivo è infondato. Dalla sentenza non definitiva di primo grado, la quale, come afferma lo stesso Comune, non venne impugnata, emerge chiaramente come non fosse stata posta in discussione da parte del Comune di San Costantino Albanese la titolarità del bene in capo al predetto attore, titolarità che, anzi, veniva ribadita con la pronuncia stessa, ragion per cui in ordine a tale aspetto risulta preclusa ogni ulteriore contestazione.

8 – Il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 60 e 65 e dell’art. 2043 c.c., nonchè vizio di motivazione, per essersi esclusa la responsabilità, quanto meno in via solidale, dell’ATER, è fondato.

8.1 Vale bene richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’ente espropriante, che resta pur sempre “dominus” della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60) all’istituto della delega, è responsabile dell’operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un’impresa), poichè la legge dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato e senza che possa invocarsi il disposto della L.R. Sicilia 5 dicembre 1977, n. 95, art. 16, a mente del quale le cooperative provvedono direttamente all’acquisizione delle aree d’impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, poichè il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla L. n. 865 del 1971 e, pertanto, anche quella di cui all’art. 60 citato (cfr. Cass., 27 maggio 2011, n. 11800).

8.2 – Come già evidenziato da questa Corte (Cass., n. 7198 del 2011, in motivazione), nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, (Cass. 24397/2007).

8.3 – Qualora l’amministrazione espropriante, avvalendosi dello schema di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione illegittima, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l’autorizzasse (Cass. sez. un. 6769/2009; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3619; Cass., 17 settembre 2015, n. 18236).

9 – Con la quinta censura, articolata in vari profili, si contesta la valutazione del valore di mercato del terreno.

9.1 – Il primo aspetto, incentrato sulla critica alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, e sulla valorizzazione dei rilievi svolti dal proprio consulente, si risolve in una deduzione concernente il merito, posto che la corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ne ha recepito le conclusioni, non senza esaminare le osservazioni del consulente di parte del Comune, ritenute non condivisibili poichè frutto di un “metodo schematizzato di valutazione” che prescindeva dalla corretta applicazione del criterio sintetico-comparativo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio.

9.2 – Il secondo profilo, riguardante la riduzione del 25 per cento – quanto meno ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione – sulla base delle modifiche introdotte all’art. 37 del T.U. sulle espropriazioni dalla L. n. 244 del 2007, è infondato sia in considerazione dell’inapplicabilità di tale disciplina alla presente vicenda, nella quale la dichiarazione di pubblica utilità precede di molti anni l’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 327 del 2001. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265).

9.2 – A prescindere da tale rilievo di diritto intertemporale, va in ogni caso ribadito che, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa a terreno inserito in zona P.i.p.)..

9.3 – Il terzo profilo, inerente alla durata di occupazione legittima, si risolve in una critica alla decisione di primo grado, laddove non può non rilevarsi la preclusione derivante dall’omessa impugnazione della decisione non definitiva del tribunale di Lagonegro, in cui detta statuizione, conseguente alla considerazione delle proroghe legali dell’occupazione legittima, era contenuta.

9.4 – Il quarto rilievo, con il quale si sostiene che il valore unitario considerato dal giudice di primo grado, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione del proprietario, non poteva essere elevato, non è suscettibile di positivo apprezzamento. In realtà il rigetto dell’appello proposto dal proprietario in via incidentale, che effettivamente non aveva contestato il valore di mercato attribuito al terreno, ma solo richiesto, indicandone l’ammontare, l’intera somma, al netto dei criteri riduttivi, esclude in radice la ricorrenza di un vizio di ultrapetizione.

10 – Il sesto motivo, inerente all’inammissibilità dell’appello incidentale del F., è formulato in termini generici: valgano, quanto all’omessa impugnazione della sentenza non definitiva di primo grado e, in ogni caso, alla portata delle richieste del proprietario, le considerazioni già svolte in proposito.

11 – L’ultima censura, concernente il regolamento delle spese processuali, rimane assorbita.

12 – L’impugnata decisione deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Potenza, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie p.q.r. i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, inammissibile il quinto; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA