Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26766 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Pennacchi C. s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, P. dei Visconti 13, presso l’avv.

Elisabetta Petrucci, rappresentata e difesa dall’avv. MARCHETTI

Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia emesso nel

procedimento n. 4/07 in data 3.4.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.11.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Marchetti per la ricorente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Pennacchi C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Perugia aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione all’eccessiva durata di un giudizio civile.

Detto giudizio era stato iniziato il 16.12.1994, era stato definito in primo grado il 4.2.2002 ed era ancora pendente in grado di appello, e la motivazione di rigetto era stata incentrata sul fatto che l’istante aveva “del tutto inassolto all’onere di allegare compiutamente l’esistenza del supposto danno non patrimoniale”.

Tale esito, come già anticipato, è stata censurato dalla ricorrente, che in particolare con i motivi di impugnazione ha denunciato violazione di legge, sotto il duplice aspetto dell’inosservanza dei parametri adottati sul punto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (primo motivo) e dell’equiparazione, anche sotto il profilo probatorio, delle persone giuridiche alle persone fisiche per quanto concerne il diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del processo (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., l’epoca vigente poichè, proposto contro decreto pubblicato nell’aprile 2008, non risulta corredato dei prescritti quesiti di diritto.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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