Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26765 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26765 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2783-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2959

CAPSONI MARCELLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/11/2013

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

b,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 115/34/08, depositata il 19 dicembre
2008, la CTR della Lombardia, confermando la decisione della

Capsoni avverso l’avviso di liquidazione, con cui erano state’
recuperate le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale,
versate in misura ridotta, ex art 1 nota II bis della Tariffa, parte I
allegata al dPR n. 131 del 1986. I giudici d’appello hanno
accolto l’eccezione di decadenza triennale, di cui all’art 76 del
medesimo dPR, ritenendo inapplicabile la proroga biennale del
termine prevista dall’art. 11, co 1, della L. n. 289 del 2002.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza. Il contribuente non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente lamenta che i giudici
d’appello hanno violato e falsamente applicato l’art 11, co 1, L n.
289/2002, nel ritenere che la proroga dei termini prevista da tale
disposizione non era applicabile al caso di revoca delle
agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”.
2. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non si è
attenuta al principio, espresso da questa Corte (ord. n. 12069 del
2010, sent. n. 24575 del 2010), secondo cui: “la proroga di due
anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore
imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista

CTP di Como, ha accolto l’impugnazione proposta da Marcello

dall’art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di
condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore

all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte”. Infatti, il comma 1 bis secondo cui “le
violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al
comma 1, possono essere definite..” esprime testualmente il
concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del
tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del
valore degli immobili di cui al comma che precede. Ne consegue
che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso
contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza
necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in
entrambi i commi di un condono per le violazioni previste,
impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi
assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.
3. La sentenza va, in conseguenza, cassata, e rinviata ad
altra sezione della CTR della Lombardia, che si atterrà
all’anzidetto principio, nel procedere ai necessari accertamenti di
fatto in relazione all’intervenuto trasferimento della residenza
nel comune ove è situato l’immobile acquistato coi c.d. benefici
“prima casa”, entro il termine di diciotto mesi, dalla data

assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche

dell’acquisto termine così elevato per effetto dell’ad 33, co 12°,
della L. n. 388 del 2000, e che, pur non avendo natura
interpretativa, è applicabile ai rapporti non ancora esauriti.

spese del presente giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

4. I giudici del rinvio provvederanno, anche a liquidare le

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