Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26765 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 25/11/2020), n.26765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21687-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALINFORMATICA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 636/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio di

19/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 636/147/2014, depositata il 4.02.2014 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale era confermata la sentenza del giudice di primo grado, che nel giudizio instaurato dalla Italinformatica s.r.l. avverso la cartella di pagamento, aveva accolto il ricorso della contribuente.

Ha riferito che la controversia aveva tratto origine dalla notifica, avvenuta il 15 aprile 2008, della cartella di pagamento emessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, relativa all’anno d’imposta 2004, dell’importo di Euro 121.072,86.

Del tutto erroneamente l’Agenzia aveva disposto lo sgravio della suddetta cartella, mai impugnata. Accortasi dell’errore l’Ufficio aveva quindi provveduto a reiscrivere a ruolo la pretesa erariale, notificando il 15.06.2009 una nuova cartella di pagamento.

La società, che riteneva ormai tardiva rispetto all’anno d’imposta la notifica della nuova cartella, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, aveva impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 351/61/2012, aveva accolto il ricorso della contribuente.

L’appello dell’Agenzia era stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello aveva in particolare ritenuto che non fosse possibile applicare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, disciplinante solo la fattispecie della reiscrizione a ruolo e notifica di nuova cartella per il recupero dell’erroneo rimborso d’imposte, e non anche quella, distinta, della cartella emessa a seguito di erroneo sgravio d’imposta. Conseguentemente aveva ritenuto applicabili solo il D.P.R. n. 602 cit., art. 25 con conseguente decadenza dal potere impositivo per decorrenza dei termini ivi previsti.

L’Agenzia si duole, con unico motivo, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 43, nonchè dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato che, a fronte di una cartella mai opposta, per la quale erroneamente era intervenuto uno sgravio, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione ordinaria dalla data in cui le somme erano divenute definitive, e comunque per aver escluso l’applicazione del D.P.R. n. 602 cit., art. 43, da applicare analogicamente alla fattispecie.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

La società, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.

Fissata l’adunanza della sesta sezione civile – sezione tributaria, per il giorno 15 luglio 2016, il collegio rinviava il procedimento alla sezione ordinaria, ritenendo non ricorrenti le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va premesso che – venendo la causa all’esame del collegio da ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., – detta circostanza non osta alla trattazione in sede camerale della controversia da parte della sezione ordinaria secondo l’art. 380-bis.1, laddove, come nella fattispecie in esame, non vi sia espresso riferimento nell’ordinanza di remissione alla sussistenza dei presupposti – come la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare- che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, giustifichino tale decisione (cfr. Cass. ord. n. 22462/2017).

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria lamenta l’erronea interpretazione delle norme indicate in epigrafe, sostenendo che nell’ipotesi di sgravio dell’imposta portata nella cartella erariale, notificata ai sensi dell’art. 36 bis cit. e mai contestata, sgravio non dovuto ed erroneamente concesso al contribuente, il recupero può intervenire nei termini di prescrizione ordinaria del credito dell’Agenzia, e comunque, al pari di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 cit., art. 43, – in via di applicazione con interpretazione analogica -, nel triennio dal rimborso d’imposta erroneamente eseguito – evidentemente in questo caso nel termine triennale a partire dallo sgravio -. Sarebbe dunque errata, al contrario di quanto invece affermato dalla Commissione regionale, l’applicazione del termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 cit., art. 25, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sulla possibilità di applicare all’ipotesi dello sgravio della cartella, ancorchè erroneamente disposto, il D.P.R. n. 602 cit., art. 43, questa Corte ha già affermato che, ai fini del recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l’applicazione della suddetta norma, nel testo vigente dalle modifiche introdotte dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, conv., con modificazioni, in L. 31 luglio 2005, n. 156), che consente all’ufficio di recuperare le “somme erroneamente rimborsate” e gli “interessi eventualmente corrisposti”, tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'”esecuzione del rimborso”, tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l’uno un provvedimento in autotutela con effetto sull’obligatio e l’altro un mero atto con effetto sulla solutio, non essendo pertanto possibile estendere all’uno la disposizione letteralmente riferita all’altro, con la conseguenza che la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell’accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado (Cass., 22570/2017; cfr. anche 677/2019).

Quanto alla pretesa applicabilità del termine ordinario di prescrizione all’ipotesi di sgravio indebito di cartella mai opposta, a parte che nel caso di specie lo sgravio sarebbe avvenuto con due distinti interventi, dei quali il primo il 20 aprile 2008, e dunque a soli cinque giorni dalla notifica della cartella, cioè quando ancora non decorsi i termini di decadenza dall’impugnabilità dell’atto impositivo, trattasi in ogni caso di ipotesi in cui un provvedimento successivo della medesima autorità ha eliminato il titolo stesso dell’obbligazione tributaria.

Mancano conseguentemente i presupposti per la riconducibilità della fattispecie nell’alveo dell’art. 2946 c.c., non essendovi ancora certezza del credito, nell’an e nel quantum.

Peraltro l’accoglimento di una simile prospettazione allungherebbe di fatto i tempi di azione dell’Amministrazione nei confronti del contribuente, ben oltre i termini di accertamento, e ciò a fronte di un provvedimento di sgravio emesso dalla medesima Amministrazione finanziaria, con inammissibili ricadute sul principio di affidamento e più in generale sulla certezza dei rapporti tra fisco e contribuente.

Deve pertanto ritenersi che al caso di specie sia correttamente applicabile il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di recupero di somme erroneamente oggetto di sgravio, l’Agenzia delle entrate ha facoltà di emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto, per l’anno di imposta di riferimento, dei termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, semprechè sulla prima cartella, notificata in relazione all’originaria iscrizione a ruolo, non vi sia stata impugnazione e pronuncia di sentenza passata in giudicato, e fermo restando l’onere per l’Ufficio, prima di procedere alla reiscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale, di provvedere ad una comunicazione preventiva in favore del contribuente (Cass., 18407/2018; 22221/2019).

Di tali principi la sentenza della Commissione regionale ha fatto corretta applicazione. In conclusione il ricorso va rigettato.

La mancata costituzione dell’intimata esonera questo Collegio dalla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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