Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26765 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 17/05/2016, dep.22/12/2016),  n. 26765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9448/2013 proposto da:

P.D., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO CHINOTTO 1, presso l’avvocato LUIGI LEONCILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PETRINI,

giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso l’avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale di nomina di nuovo

difensore (1^ ricorso successivo);

Z.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 28, presso l’avvocato GIANFILIPPO ELTI DI RODEANO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale di nomina di nuovo

difensore ricorso successivo);

– ricorrente + ricorrenti successivi –

contro

FALLIMENTO DI P.G., DELLA SOCIETA’ OCCULTA P.G.,

Z.O. E P.D. E DEI COMPONENTI DELLA PREDETTA

SOCIETA’ (SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI) P.G.,

Z.O. E P.D., in persona dei Curatori Dott.

L.F. e T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso l’avvocato STEFANO COEN, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIEGO MANENTE, giusta procura in calce al

controricorso e ai 2 controricorsi successivi;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS)

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

tutti in persona del Curatore Dott.ssa B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso

l’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCA GAMBATO CABERLOTTO, MARCO DE

CRISTOFARO, giusta procura a margine del controricorso e dei 2

controricorsi successivi;

– controricorrenti + controricorrenti successivi –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente P.D. e il ricorrente successivo

P.G., l’Avvocato M. PETRINI – anche per l’avv. COMPAGNONI – che

si riporta per l’accoglimento;

udito, per il controricorrente FALL. P.G. E ALTRI,

l’Avvocato D. MANENTE che si riporta per il rigetto dei ricorsi;

uditi, per i controricorrenti FALLIMENTI, gli Avvocati F. GAMBATO

CABERLOTTO e M. DE CRISTOFARO che hanno chiesto l’accoglimento del

proprio ricorso;

udito, per la ricorrente successiva O. ZUCCHETTO, l’Avvocato ELTI DI

RODEANO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Venezia ha dichiarato il fallimento di P.G. e della società occulta costituita tra il P., sua moglie Z.O. e la figlia P.D. nonchè individualmente dei componenti della società, accogliendo le istanze proposte dal fallimento della s.r.l. (OMISSIS), della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione e della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione.

Il fallimento si era fondato sul rilievo che le società a responsabilità limitata fallite erano prive di una propria autonoma amministrazione essendo in realtà dirette, controllate e coordinate dal P. la cui attività verso l’esterno celava la società irregolare con coniuge e figlia. Le istanze erano fondate su una domanda ex art. 2497 c.c., per il danno arrecato ai creditori sociali delle società di capitali fallite. Il danno era determinato dalla grave lesione all’integrità patrimoniale di tali società ed ammontava a circa 7.500.000 di Euro.

P.G., P.D. e Z.O. proponevano tre distinti reclami. I giudizi venivano riuniti. I motivi di reclamo possono essere così sintetizzati: a) l’estensione del fallimento non poteva essere dichiarata per decorso del termine annuale L. Fall., ex art. 10, perchè l’istanza era stata proposta il 28 maggio 2012 e le società istanti erano state dichiarate fallite oltre un anno prima, con la conseguenza che l’attività d’impresa doveva ritenersi cessata in tale data. Il tribunale non aveva indicato atti di gestione compiuti nell’ultimo anno prima della dichiarazione di fallimento ad eccezione dell’attività d’impresa compiuta dalla s.r.l. La Piscina, riferibile però soltanto a tale società, nella quale il P. agiva in virtù del contratto di associazione in partecipazione, e dell’attività di controllo esercitata per il tramite della Santa Maria da ritenersi necessariamente terminata con la dichiarazione di fallimento del 10 novembre 2010. In ordine alla società Immo.daria essa era gestita solo da P.D. come socia unica e non è indicato in cosa sarebbe consistita l’attività di gestione e controllo da parte del P. su tale società. Anche con riferimento ad altre società ancillari (Stargest; Mare Invest; Orchidea; Heraclia Pavimenti) non era individuabile alcun atto da cui si potesse ravvisare un potere gestorio e di coordinamento da parte dell’holder individuale P.G.. L’esclusione della fallibilità di P.G. per decorso del termine L. Fall., ex art. 10, portava all’inaccoglibilità dell’istanza di fallimento anche per i soci occulti; b) il credito non sussiste perchè di fonte extracontrattuale. Il diritto è anche prescritto in quanto le condotte censurate sono collocabili tra il 2001 e il 2006; c) l’holding di fatto non è configurabile perchè manca la stabile organizzazione e la spendita del nome di P.G. il quale non ha mai agito in proprio, ma solo mediante organi societari. Al riguardo non possono aver rilievo le fideiussioni rilasciate da P.G. e Z.O. a garanzia di finanziamenti eseguiti in favore delle società fallite. Infine, non risulta dimostrato che Immo.daria abbia accumulato un proprio patrimonio attraverso l’attività di holding della società di fatto, mediante l’acquisto d’immobili nel corso degli anni nè risulta fornita la prova dell’utilità aggiuntiva dovuta alla holding.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni:

In ordine al decorso dell’anno è stato osservato che per le società di fatto il dies a quo non decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese ma dal momento in cui la cessazione dell’attività stata portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei o comunque sia stata conosciuta con segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. Nella specie l’attività di holding è stata esercitata attraverso la s.r.l. La Piscina (amministrata da P.D.) all’interno della quale ha continuato ad operare P.G. con lo schermo dell’associazione in partecipazione (come da documentazione della Guardia di Finanza in atti), così determinando nei terzi la percezione della continuazione dell’attività svolta come singolo e come coordinatore del gruppo P. nel campo edilizio.

In ordine al dies a quo relativo alla prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., esso non può che identificarsi nella dichiarazione di fallimento delle società controllate.

La non configurabilità della responsabilità ex art. 2497 c.c., in capo a P.G. quale imprenditore individuale deve escludersi dal momento che, al di là dell’applicabilità astratta della norma alla persona fisica, nella specie l’attività di direzione e coordinamento è stata esercitata da P.G. come socio e amministratore della società di fatto. Egli ha agito nei confronti dei terzi e delle controllate come holder individuale ma avvalendosi dello strumento della società di fatto con moglie e figlia. Queste ultime partecipando quali socie alle varie società del gruppo ed assumendo funzioni di amministratore in taluni casi hanno consentito flussi di liquidità e trasferimenti immobiliari a favore di alcune società abbandonandone altre ed inoltre hanno rilasciato fideiussioni ( P.G. e sua moglie) spogliandosi delle proprietà immobiliari in favore di Immo.daria.

La configurabilità di una holding personale richiede che l’holder agisca in nome proprio; persegua un risultato economico collegabile a tale attività; operi in maniera professionale attraverso un’organizzazione ovvero il coordinamento dei fattori produttivi.

Nella specie è emerso che il P. ha agito in nome proprio anche quando non era amministratore delle società nei confronti delle quali si sarebbero prodotti gli effetti della sua attività, stipulando transazioni, appalti, sciogliendosi da precedenti vincoli, svolgendo in conclusione funzioni di diretta gestione delle società. Nei confronti dei terzi, infine, ha dimostrato di essere colui il quale assumeva le decisioni riguardanti le varie società.

Quanto al perseguimento di un autonomo fine di lucro da parte del P. e della società di fatto, la ricostruzione dei fatti, non contestata, ha portato ad emersione che esisteva una vera e propria attività di coordinamento delle diverse imprese, finalizzata al perseguimento di un interesse economico ulteriore rispetto a quello delle società fallite in quanto afferente al gruppo costituito dalla holding di famiglia. Queste ultime avevano una compagine sociale e di amministrazione formata in larga parte dalla famiglia P.. I fitti scambi tra tali società sono stati destinati ad incrementare il patrimonio della holding costituita dalla società di fatto i cui soci agivano nelle diverse società in funzione del perseguimento di uno scopo di lucro della s.d.f.. Tutti i soci svolgevano un ruolo attivo rivolto a creare utili per la società di fatto. Tale attività veniva svolta non solo da P.G. ma anche da P.D. e Z.O..

Gli utili della società di fatto sono stati realizzati mediante trasferimenti immobiliari provenienti dalle altre società amministrate o controllate dalla famiglia P., ad Immo.daria. Inoltre il P. ha verosimilmente incamerato ingenti somme apparentemente versate a sub appaltatori o derivanti da finanziamenti ottenuti da altre società fallite come (OMISSIS) s.r.l., grazie alle fideiussioni prestate unitamente alla moglie sapendo di non poterle onorare.

Immo.daria è risultata intestataria non solo di beni immobili pervenuti dalle società del gruppo ma anche di quelli provenienti dalla famiglia P., i quali attraverso tali cessioni non hanno onorato le fideiussioni prestate.

La stabile organizzazione è costituita dagli immobili del gruppo e dalla s.r.l. la Piscina la quale opera con organizzazione di mezzi anche pubblicitari e avvalendosi di un timbro usato anche da P.G..

Il danno è costituito dalle ingenti esposizioni fiscali che costituiscono la maggior parte del passivo. P.G. ha pertanto agito quale socio della società di fatto nell’interesse della società stessa in violazione della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società di cui aveva la direzione e il coordinamento.

La dualità controllante controllata sussiste e si articola nei rapporti tra una società di fatto e più società di capitali (controllate).

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso P.G. con nove motivi di ricorso, Z.O. con nove motivi di ricorso e P.D. con otto motivi di ricorso. Hanno resistito con controricorso I fallimenti di (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) in liquidazione nonchè il fallimento di P.G. e dei componenti della società di fatto. P.D. e i fallimenti (OMISSIS) in liquidazione, (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso prospettati da P.G., Z.O. e P.D. non sono del tutto coincidenti. Si procede, pertanto, ad un’illustrazione separata degli stessi.

Ricorso P.G..

Nel primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè per violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2083 c.c., in correlazione con la L. Fall., art. 10.

La parte ricorrente intende censurare l’esclusione del decorso del termine annuale sia in ordine all’estensione del fallimento all’imprenditore individuale P.G. che alla società di fatto. La motivazione secondo la quale il ricorrente ha continuato ad operare sia come persona fisica che come socio della società di fatto, con spendita del nome all’esterno, non risponde al canone di completezza della motivazione enunciato nell’art. 132 c.p.c., in quanto non esplicita le ragioni per le quali il contratto di associazione in partecipazione sarebbe un paravento nè spiega come il P. continui ad ingerirsi nella gestione dei lavori e degli appalti ed infine non dà conto del perchè le circostanze indicate con riferimento al rapporto tra il ricorrente e la s.r.l. La Piscina sarebbero indicative dello svolgimento di un’attività di direzione e controllo sia come singolo che come socio della società di fatto. La motivazione adottata è meramente apparente.

Inoltre la sentenza è errata anche in ordine alla valutazione delle circostanze medesime dalle quali non emerge in alcun modo l’attività di direzione e controllo o attività d’impresa secondo il modello normativo stabilito nell’art. 2082 c.c.. Meri dati di fatto come un numero di utenza cellulare all’interno di un sito web, se non sostenuti dall’allegazione di concreti atti di gestione inseriti all’interno di un contesto organizzativo e professionale dotato dei requisiti ricordati, non possono integrare di per sè soli attività d’impresa.

Deve essere vagliata, in primo luogo, l’ammissibilità della censura articolata ex art. 360 c.p.c., n. 4. Al riguardo si rileva che nello sviluppo argomentativo di essa non viene prospettata l’omessa pronuncia su un qualche motivo di reclamo ma si denuncia che la motivazione sulla decorrenza del termine annuale sia apparente. Anche il riferimento all’art. 132 c.p.c., è privo di pertinenza in quanto la motivazione per come descritta nel ricorso (e per come riscontrata nella sentenza impugnata) esiste e riguarda specificamente il profilo del decorso del termine annuale. Il dies a quo è spostato in avanti rispetto a quello indicato dal ricorrente perchè accertato in fatto che mediante la s.r.l. la Piscina il P. ha continuato ad operare come effettivo titolare del potere di gestione anche dopo la dichiarazione di fallimento delle società le cui curatele hanno proposto le istanze di fallimento.

Pur non dovendosi valutare l’ammissibilità del motivo alla luce della corrispondenza astratta tra la formula sacramentale o il riferimento testuale al vizio denunciato e l’articolazione del motivo (Cass. S.U. 17913 del 2013), nella specie si riscontra una palese mancanza di corrispondenza tra la dedotta omissione di pronuncia e la denuncia concreta di una carenza motivazionale, non più esaminabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non risultando neanche adombrata l’omessa valutazione di un fatto decisivo, ma soltanto una contestazione, nel merito, della valutazione della rilevanza degli indizi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata per ritenere che il P. abbia continuato ad operare in nome e per conto della holding di fatto di famiglia, spendendo il proprio nome (come titolare del potere di gestione su di essa) anche dopo il fallimento delle altre società, con conseguente tempestività della dichiarazione di fallimento. La corte d’Appello ha ampiamente argomentato sul rilievo di tali indizi, gli stessi esaminati con valutazione contrapposta dal P.. A pag. 10 della sentenza impugnata è espressamente chiarito che lo schermo dell’associazione in partecipazione è inadeguato a nascondere il ruolo del P. anche rispetto ai terzi, di fronte ai quali opera, secondo la valutazione insindacabile contenuta nella sentenza impugnata, come titolare del potere di gestione della s.r.l La Piscina.

Ne consegue che l’accertata esistenza e pertinenza della motivazione, porta a sancire l’inammissibilità anche della seconda parte della censura volta esclusivamente ad escludere la rilevanza dei sopra illustrati elementi di fatto. Come affermato, anche di recente, da questa Corte “Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Cass. 21439 del 2015; S.U. 8054 del 2014). Peraltro le valutazioni ed il convincimento del giudice del merito sui fatti è stato sempre ritenuto insindacabile anche alla luce del parametro ante vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (S.U. 24148 del 2015) essendo del tutto estraneo al giudizio di legittimità.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 2082 c.c. e L. fall., art. 1, in ordine alla qualificazione di P.G. come imprenditore individuale con particolare riferimento al requisito della spendita del nome. In particolare si contesta che la ricostruzione dei fatti posti a base dell’accertamento positivo del requisito conduca alla conclusione che il ricorrente abbia agito in nome proprio. Tale conclusione è svolta in modo apodittico. Al massimo dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata può essere emerso che il ricorrente abbia agito in qualità di rappresentante e non in proprio.

Secondo quanto affermato dalla parte ricorrente, nella ricostruzione dei fatti svolta nella sentenza impugnata emerge che il P. abbia compiuto atti nell’interesse delle società, ovvero abbia agito come rappresentante delle medesime e non in nome proprio. Da tali premesse fattuali non sarebbe potuta scaturire la qualità d’imprenditore individuale del P. e la spendita del nome. Astrattamente viene, pertanto, denunciato un vizio di sussunzione. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa riproduzione dei fatti contenuta nell’esposizione del secondo motivo evidenzia la radicale erroneità dell’affermazione del ricorrente nonchè la natura effettiva del vizio denunciato, rivolto a trarre dai fatti descritti in sentenza e non contestati sul piano fenomenico, conseguenze valutative alternative a quelle tratte dalla corte d’Appello.

Al riguardo nella sentenza impugnata, a pag. 13 viene evidenziato mediante quali condotte il P. agiva in nome proprio anche nelle società nelle quali non ricopriva cariche amministrative, stipulando direttamente transazioni, appalti etc., apponendo direttamente la propria firma ai contratti descritti. A pag. 14 si descrivono operazioni di trasferimento quote da una società all’altra caratterizzate proprio dal fatto che nei confronti dei terzi era il P. colui che assumeva le decisioni, vincolando le società ed impegnandone i patrimoni.

Ne consegue che la diversa qualificazione del potere del P. indicata nel motivo non è altro che una valutazione dei fatti alternativa a quella eseguita insindacabilmente dalla Corte d’Appello, secondo la quale, il complesso di scambi ed operazioni di forte rilievo giuridico, finanziario ed economico svolte dal P. ne ponevano in luce l’esclusività del potere decisionale e gestorio e la sua coerente rappresentazione rispetto ai terzi, anche attraverso la diretta sottoscrizione degli impegni assunti formalmente dalle società. Quest’ultimo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non evidenzia l’esistenza, quanto meno di fatto, di una situazione assimilabile alla rappresentanza, ma, secondo quanto affermato insindacabilmente dalla Corte d’Appello, la spendita diretta del nome dell’holder riconosciuto come titolare del potere gestorio delle varie società impegnate nella fitta rete di operazioni esaminate. In conclusione anche tale censura deve ritenersi inammissibile per le ragioni già svolte a sostegno della dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo.

Nel terzo motivo viene dedotta analogamente al primo motivo la violazione dell’art. 132 c.p.c., sotto il profilo del vizio descritto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma con specifico riferimento al requisito della stabile organizzazione che assieme alla spendita del nome e al perseguimento di un autonomo risultato economico sono necessari al fine d’individuare la holding personale in capo al ricorrente.

La censura, pertanto, è di nullità per omessa pronuncia, ancorchè nel corpus della stessa venga evidenziato che la Corte d’Appello ha espressamente trattato del requisito della stabile organizzazione, traendolo tuttavia da indici probatori ritenuti insufficienti ed inadeguati dal ricorrente. In particolare si è ritenuto che tale requisito non può trarsi soltanto dagli immobili del gruppo siti in (OMISSIS) dove hanno sede Immodaria s.r.l. e La Piscina s.r.l., quest’ultima sorta dalle ceneri della s.r.l. (OMISSIS) ed operante con organizzazioni di mezzi anche pubblicitari ed avvalendosi di un timbro utilizzato dal P.. Si tratta di elementi insufficienti secondo la parte ricorrente. Al riguardo, deve evidenziarsi come anche questo motivo non possa superare il vaglio di ammissibilità per le ragioni già ampiamente esposte nell’esame del primo. Secondo la Corte d’Appello la concentrazione immobiliare e l’utilizzazione verso l’esterno della s.r.l La Piscina (mediante lo schermo dell’associazione in partecipazione) sono elementi del tutto sufficienti ad integrare il requisito della stabile organizzazione anche perchè seguono ad un’analitica ricostruzione dell’attività del P. e degli altri soci di fatto come univocamente diretta a costituire profitto alla società di fatto operante come holding di famiglia. Si deve, infine, sottolineare che entrambi i requisiti (spendita del nome e stabile organizzazione) devono essere accertati tenendo conto della natura occulta della società di fatto e della conseguente estrapolazione degli stessi da indici esterni, rivolti verso i terzi. La giurisprudenza di legittimità già con la sentenza n. 23344 del 2010 aveva ritenuto ammissibile un minor rigore nella valutazione di entrambi i requisiti e con riferimento alla spendita del nome aveva ritenuto “sufficiente l’individuazione anche soltanto di un’attività negoziale posta in essere in nome proprio da uno qualsiasi dei soci di fatto, purchè chiaramente percepibile dai terzi come riferita alla società”.

Nel quarto motivo viene dedotto l’omesso esame del requisito dell’affectio societatis ovvero un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione in quanto presupposto indefettibile della società di fatto occulta nonchè la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1 e degli artt. 2082 e 2247 c.c..

Con il proprio reclamo il P. aveva specificamente censurato la sentenza dichiarativa del fallimento proprio della moglie e della figlia in qualità di soci della società di fatto, per essere priva della dimostrazione degli elementi costitutivi di tale forma di società tradizionalmente rappresentati sotto il profilo oggettivo dal conferimento di beni e servizi con conseguente formazione di un fondo comune e dalla partecipazione degli autori ai guadagni e alle perdite e sotto il profilo soggettivo dalla cd. affectio ossia dall’intenzione dei contraenti di vincolarsi per il raggiungimento di risultati patrimoniali comuni nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. La mancanza di riscontri probatori veniva sottolineata in particolare con riferimento a Daria P. ed Z.O. con conseguente carenza di uno dei requisiti fondanti il vincolo societario.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il requisito dell’affectio societatis è stato ampiamente trattato nella sentenza impugnata attraverso l’esame puntuale dell’intreccio delle partecipazioni sociali in capo a P.G., Z.O. e P.D. relative alle società del “Gruppo P.” in larga parte fallite; dell’attribuzione ai tre familiari di poteri gestori ed amministrativi, della stipulazione di negozi traslativi, transattivi e del rilascio di fideiussioni finalizzate ad ottenere finanziamenti redistribuiti ai soci P. – Z.; della successiva ma non per questo meno attiva partecipazione alle operazioni sopra indicate, attraverso partecipazioni societarie ed assunzione di poteri gestori anche di P.D., in particolare nella

s.r.l. La Piscina ed Immobildaria. Non è stato nominalisticamente utilizzato il termine affectio ma tutta la motivazione è rivolta a dar conto dell’accertamento del comune progetto, attraverso operazioni su beni e servizi delle società controllate e delle quali i soci di fatto erano titolari delle quote di maggioranza o comunque di partecipazioni significative se non di poteri gestori, di depauperare tali società in favore della holding familiare costituita dalla s.d.f..

La giurisprudenza di questa Corte è, costante nel ritenere che la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità (di recente cfr. in motivazione Cass. n. 1095 del 2016) e che, di conseguenza, sia lo svolgimento dell’attività economica in forma d’impresa che il comune intento perseguito per mezzo di essa devono essere accertati in concreto ma tenendo conto della mancanza di una struttura organizzativa (deliberativa e gestionale) modellata secondo il modello normativo delle società di persone. L’affectio coincide con l’interesse personale dei soci nella holding di fatto (Cass. 10507 del 2016, nella quale si precisa che tale tipologia di società di fatto può essere dichiarata fallita e che nei suoi confronti si potrà agire ex art. 2497 c.c.), così come la stabile organizzazione può non caratterizzarsi per segni esteriori o il rispetto delle forme di pubblicità legale finalizzate a tali scopi. La prevalenza per l’effettività è ancora più significativa nella holding familiare, essendo composta da componenti di uno stesso nucleo impegnato in partecipazioni e ruoli gestori in numerose società appartenenti al medesimo “gruppo” (l’espressione è usata in modo atecnico solo al fine di far comprendere il riferimento ad un ristrettissimo numero di persone del potere economico e decisionale sulle altre società eterodirette), con lo scopo di drenare risorse economiche e patrimoniali dalle predette società prima del loro fallimento, al fine di spostarle verso altre (quali Immobildaria, di recente costituzione) o di occultarle, così come accertato insindacabilmente nella sentenza impugnata, mediante l’ampia ed analitica descrizione della univocità delle finalità dei molteplici scambi e operazioni commerciali svolte dai soci della holding di fatto.

Nel quinto motivo viene dedotta la nullità sentenza ex art. 132 c.p.c. e la violazione dell’art. 2497 c.c.. Con tale censura viene dedotto il difetto di legittimazione passiva del P. come imprenditore individuale fallito in ordine all’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.. Si contesta, in particolare che la Corte d’Appello abbia affermato l’irrilevanza della questione per essere stata svolta dal P. quale socio ed amministratore della s.d.f., in via pressochè esclusiva l’attività di direzione e coordinamento. La norma in questione si riferisce esclusivamente agli enti non alle persone fisiche. Ne sono pertanto escluse le holding personali.

La Corte utilizza una seconda ratio costituita dall’estensione del termine “enti” anche all’imprenditore individuale.

La censura è infondata. La responsabilità della società che ha abusato dell’attività di direzione e coordinamento (nella specie la holding – società di fatto costituita da P.G. e D. ed Z.O.) per aver agito nell’interesse proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società etero dirette, (art. 2497 c.c.) assume una responsabilità diretta per mala gestio anche nei confronti dei creditori sociali delle società etero dirette ex art. 2497 c.c., comma 3 (Cass. 12254 del 2015). Nella specie l’azione è stata esercitata ai sensi dell’art. 2497 c.c., comma 4, dalle curatele delle società etero dirette, le quali hanno lamentato ingenti danni patrimoniali anche di natura fiscale (oltre 7.500.000 di Euro). La censura del ricorrente tende ad escludere la legittimazione del P. come imprenditore individuale, ritenendo che dell’art. 2497 c.c., comma 3, consenta l’esercizio dell’azione solo a società od enti, questi ultimi da intendersi in senso stretto solo come soggetti non individuali. L’opzione ermeneutica risulta riduttiva alla luce dell’esame del comma 2 della norma, ai sensi del quale, risponde in solido chi abbia preso parte al fatto lesivo e ne abbia tratto beneficio. Deve, pertanto, ritenersi, anche alla stregua di un’efficace ricostruzione dottrinale dell’azione di responsabilità delle società che svolgono attività di direzione e controllo di altre società, che non possa escludersi, ove ne siano accertati i presupposti, il concorso della persona fisica, con le “società od enti” indicate nell’art. 2497 c.c., commi 1 e 3. La legittimazione passiva di queste ultime è individuata dalla norma come necessaria; il concorso delle persone fisiche (terze rispetto alla società o dell’amministratore di fatto della medesima come nella specie) è eventuale ma, ove venga accertato, è concorrente e solidale pur non potendo essere esclusivo. L’art. 2497 c.c., comma 2, prevede direttamente la responsabilità della società e dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e, immediata successione, quella di chi abbia preso parte al fatto lesivo, consentendo la propagazione verso il basso della responabilità. Il rischio che si determini una duplicazione di azioni in capo al socio od al creditore sociale, rispetto alla tutela risarcitoria apprestata dagli artt. 2393 – 2396 c.c., non ha pratico fondamento, attesa la radicale diversità dei presupposti applicativi delle due fattispecie normative di azione di responsabilità riguardanti società. Negli artt. 2393 – 2396 c.c., si disciplina l’azione sociale di responsabilità in capo alla società, ai soci ed entro specifici limiti, ai terzi nei confronti dell’organo amministrativo (con l’estensione prevista nell’art. 2396 c.c.) ed eventualmente sindacale (art. 2407 c.c.), stabilendo rigidamente le modalità di proposizione della stessa a seconda della titolarità della legittimazione attiva. Il sistema normativo configura un’azione che si consuma prevalentemente all’interno della società, sulla base di un conflitto tra gli organi societari ed i soci che ne intendono censurare le scelte. Nell’art. 2497 c.c., invece, viene disciplinata un’azione di responsabilità, tendenzialmente rivolta verso un soggetto esterno (società che abusa del potere di direzione e coordinamento) alla compagine sociale (società eterodiretta) che ha subito il danno. La responsabilità degli amministratori e dei sindaci è diretta nella fattispecie di responsabilità disciplinata dagli artt. 2393 – 2396 c.c.. Quella solidale e concorrente stabilita dall’art. 2497 c.c., comma 2, non lo è. La legittimazione dei terzi, infine, (creditori sociali e curatore fallimentare) in entrambe le azioni riflette la peculiarità e la diversità del rapporto tra danneggianti e danneggiati che caratterizza le due azioni.

Non è necessario, di conseguenza, esaminare se la nozione di “ente” utilizzata dal legislatore dell’art. 2497 c.c., comma 3, al fine d’identificare le categorie astratte di legittimati passivi dell’azione di responsabilità, possa comprendere anche le persone fisiche, o più esattamente l’imprenditore individuale dal momento che, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, la legittimazione passiva individuale (ed aggiuntiva rispetto a quella di socio illimitatamente responsabile) deriva dell’art. 2497 c.c., comma 2. Deve, tuttavia, rilevarsi che, avendo la holding veste giuridica di società di fatto, la responsabilità patrimoniale individuale del ricorrente permarrebbe illimitata così come quella delle altre socie.

Nel sesto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sullo specifico motivo di reclamo relativo all’illegittimità dell’estensione del fallimento alla società di fatto una volta accertato e dichiarato il difetto di legittimazione del P. come imprenditore individuale.

La censura, ancorchè rubricata come omessa pronuncia, ha ad oggetto, sostanzialmente, la violazione della L. Fall., art. 147, comma 5, per avere la Corte d’Appello ritenuta legittima l’estensione del fallimento alla società (holding) di fatto pur in mancanza della legittimazione passiva individuale del P. nell’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c.. Riconosciuta tale legittimazione, come illustrato nell’esame del quinto motivo, la censura così come prospettata è del tutto infondata, essendo subordinata all’accoglimento del motivo precedente e non prospettando alcun ulteriore profilo di violazione della L. Fall., art. 147.

Nel settimo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame del requisito dell’insolvenza che è stato oggetto di discussione tra le parti.

L’esame del contenuto della censura induce inequivocamente a ritenere che, ancorchè rubricata ex art. 360 c.p.c., n. 5, venga denunciata l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sul motivo di reclamo relativo alla contestazione della ritenuta sussistenza dell’insolvenza del P. (e degli altri soci). Al riguardo, tuttavia, il ricorrente non ha riprodotto la censura come richiesto secondo il costante orientamento di questa Corte (ex multis Cass. 5344 del 2013) ai fini dell’assolvimento del requisito di specificità del motivo, limitandosi ad indicarne genericamente il contenuto, peraltro limitato al rilievo secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuta non contestata l’insolvenza, senza dimostrarne l’esistenza in concreto. Ne consegue che non risultano superati i requisiti di ammissibilità della censura. Peraltro deve osservarsi che la puntuale ricostruzione degli scambi e delle operazioni poste in essere dalla holding di famiglia, mediante le società etero dirette,e l’accertamento, svolto insindacabilmente dalla Corte d’Appello, della loro univoca destinazione a drenare risorse dalle predette società ed ad occultarle, evidenzia, come conseguenza anche l’insolvenza della società di fatto. La Corte d’Appello a tale specifico riguardo, ha rilevato come da parte del P. e della Z. vennero rilasciate fideiussioni al fine di ottenere finanziamenti redistribuiti ai soci (ovvero al nucleo familiare P. – Z.) con la consapevolezza che, essendosi spogliati di beni immobili, essi non sarebbero stati in grado di onorare le garanzie assunte. Deve aggiungersi, come sia stato evidenziato dalle parti controricorrenti che anche Immodaria (verso cui sono stati diretti alcuni trasferimenti immobiliari) e la s.r.l. la Piscina sono in stato di liquidazione, così da completare il quadro degli effetti dell’eterodirezione da parte della holding di fatto. Solo a fini di completezza deve porsi in luce come l’insolvenza, per una società occulta che svolga la funzione di quella in oggetto, deve trarsi da indici esterni alla sua situazione contabile, non accertabile mediante la documentazione normativamente richiesta per le imprese commerciali, trattandosi di attività tendenzialmente svolta senza alcuna forma di trasparenza. Infine, per quanto riguarda l’esistenza (e la prova) e l’entità del debito posto a base dell’istanza di estensione del fallimento, fondato sull’azione ex art. 2497 c.c., proposta dalle curatele fallimentari nei confronti del P. e della società holding di fatto, deve osservarsi che la censura introdotta nel corpus del settimo motivo, inammissibile per difetto di specificità non essendo neanche indicato come e dove essa fosse stata prospettata in sede di reclamo. Peraltro la Corte d’Appello ha ampiamente giustificato, con ragionamento incensurabile perchè fondato sulla valutazione dei fatti accertati, l’esistenza dei requisiti dell’azione di responsabilità, anche sotto il profilo della legittimazione passiva del P., confermata anche in questa sede, ed anche l’entità e la natura del debito, fondato in larga parte su ingentissime esposizioni fiscali delle società etrodirette fallite.

Ricorso Z.:

nel primo motivo viene censurata ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’Appello introdotto un fatto nuovo senza aver preventivamente attivato il contraddittorio. Tale novum consiste nell’aver ritenuto che il P. abbia svolto attività di direzione e coordinamento non come imprenditore individuale ma come socio ed amministratore della società di fatto. Ciò contrasta con l’istanza rivolta a dichiarare sia il fallimento del P. come imprenditore individuale che della società occulta. La L. Fall., art. 147, comma 5, richiede infatti la dichiarazione di fallimento prima dell’imprenditore individuale e in estensione della società di fatto. Se, come imprenditore, il P. non ha svolto funzione di coordinamento e direzione, difetta una condizione per il collegamento e il fallimento della società di fatto. L’immutazione ha azzerato le difese della ricorrente che era semplice socia di una delle società senza alcun ruolo amministrativo. Secondo la prospettazione dell’istanza prima doveva essere accertata la posizione di holder individuale del P. e successivamente il concorso di moglie e figlia in qualità di concorrenti. Ci sarebbe voluto questo doppio accertamento. Invece con la novità introdotta dalla Corte non si è consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.

La legittimazione passiva del P., individualmente, anche come amministratore di fatto della holding familiare, in ordine all’azione ex art. 2497 c.c., è stata trattata e risolta nell’esame del quinto motivo del ricorso P.. La funzione svolta dal P. nel complesso delle operazioni svolte nell’interesse della holding di famiglia è stata ampiamente trattata nella sentenza di primo grado come risulta dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza d’appello (pag. 10 e 11). Non risulta fondata, in conclusione la censura formulata con il primo motivo, essendo la questione relativa al ruolo di P.G., introdotta nel thema decidendum fin dall’inizio del processo.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’Appello confermato il fallimento di P.G. dopo averne negato l’esistenza. In particolare la Corte d’Appello ha affermato che l’attività di direzione e coordinamento non è stata esercitata dal P. come imprenditore individuale ma come socio e amministratore della s.d.f. Così motivando la Corte ha negato l’impianto dedotto dalle difese dei fallimenti e fatto proprio dal Tribunale. Ne consegue che risulta priva di motivazione la decisione di conferma del fallimento del P. come polder personale. Non è indicato l’iter fattuale, logico e giuridico che ha condotto a confermare il fallimento dell’holder personale.

La censura è prevalentemente ripetitiva di quella contenuta nel primo motivo. Nel corpus della motivazione della sentenza lo svolgimento della funzione di direzione e gestione della holding familiare del P. è ampiamente sviluppato attraverso la ricostruzione dei movimenti economico patrimoniali delle diverse società. Alla luce dell’accertamento svolto insindacabilmente dalla corte d’Appello, il P. risulta aver svolto una diretta funzione imprenditoriale volta alla sottrazione delle consistenze economico patrimoniali della società al fine di renderle incapienti per i creditori e di avere condiviso ed attuato questo intento anche con la moglie e la figlia, atteso il ruolo svolto dalle medesime nelle predette società e gli atti di trasferimento e gestione dalle stesse sottoscritti.

La censura, in conclusione, deve ritenersi inammissibile sia perchè riproduttiva del primo motivo sia perchè volta a promuovere una valutazione dei fatti alternativa a quella insindacabilmente svolta nella sentenza impugnata.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 2082 c.c., L. Fall., art. 1, nella parte in cui la Corte d’Appello qualifica P. come imprenditore individuale anche con riferimento alla spendita del nome.

La censura è conforme a quella già affrontata con l’esame del terzo motivo di ricorso P.. Alle considerazioni svolte si rinvia al fine di disattenderla.

Nel quarto motivo viene dedotta in primo luogo la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101, 112 e 345 c.p.c., nonchè artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza impugnata. In secondo luogo viene dedotta la violazione degli artt. 2082, 2083, 2195 c.c., L. Fall., art. 1, con riferimento all’art. 132 c.p.c.. La nullità viene invocata in relazione al mancato rispetto del diritto di difesa dei reclamanti in ordine all’accertamento del requisito dell’organizzazione stabile della società di fatto, fondato su elementi mai dedotti dai fallimenti nell’istanza di estensione e sui quali la reclamante non ha potuto, di conseguenza, articolare alcuna difesa. Nel merito, peraltro il requisito è del tutto mancante alla luce dei carenti indizi posti a base della decisione impugnata.

Nel quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame del requisito dell’affectio societatis nonchè la violazione degli artt. 2082, 2195 e 2247 c.c., sempre in ordine alla carenza del requisito sopra indicato.

Entrambe le censure, sotto il profilo del difetto dei requisiti relativi alla stabile organizzazione e all’affectio societatis, sono state affrontate e disattese nell’esame del terzo e quarto motivo del ricorso P.. In ordine alla dedotta lesione del diritto di difesa si rileva che dall’esame dell’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nei controricorsi, peraltro non oggetto di contestazione specifica, emerge in modo univoco che le caratteristiche della società di fatto – holding familiare erano state poste a base delle istanze di estensione del fallimento attraverso la ricostruzione delle operazioni, delle transazioni commerciali e degli scambi tra le società etero dirette, sottolineando la partecipazione in funzione del soddisfacimento degli interessi della holding di famiglia, di Z.O. e P.D.. Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c.; della L. Fall., art. 1, dell’art. 2082 c.c., con riferimento al decorso del termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento. Viene osservato che la presunta attività d’impresa della s.d.f. non può che essere cessata con il fallimento delle società istanti. A tale riguardo non viene allegato alcun atto gestorio dal quale possa inferirsi la persistente operatività della holding anche dopo tale data. In particolare, rileva la ricorrente che con il fallimento non è stato più possibile esercitare da parte del P. alcuna attività di direzione e coordinamento, così come dalla società. In conclusione, dal 2010 nessuna attività di holding è stata svolta nè dal P. nè dalla asserita s.d.f. e le circostanze di fatto formanti oggetto dell’accertamento compiuto nella sentenza impugnata sono prive di rilievo.

La censura è riproduttiva del primo motivo del ricorso P.. Si richiamano le argomentazioni svolte al fine di disattenderla, sottolineando come la prosecuzione dell’attività di diretta gestione della s.r.l la Piscina e di direzione amministrativa della holding siano state accertate dalla Corte d’Appello anche dopo le dichiarazioni di fallimento senza alcuna soluzione di continuità.

Nel settimo motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 5, con riferimento all’art. 132 c.p.c., rispetto ai parametri dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si contesta il mancato accertamento dell’insolvenza della società di fatto. Al riguardo viene dedotto che la motivazione è omessa o del tutto apparente.

La censura è riproduttiva dell’ultimo motivo del ricorso P.. Si richiamano le argomentazioni svolte nell’esame di tale censura al fine di disattenderne la fondatezza.

Nell’ottavo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’insussistenza del credito delle istanti. La sentenza non ha dedicato neanche una riga al riguardo.

La Corte d’Appello ha ampiamente motivato in ordine all’esistenza del credito posto a base dell’istanza di fallimento rivolta verso la società di fatto holding familiare e dei soci illimitatamente responsabile (pag. 11 prima metà in particolare). Il credito ha la medesima natura per tutti i ricorrenti e consiste nelle ingenti esposizioni prevalentemente di natura fiscale, delle società fallite, in ordine alle quali la società di fatto ed i singoli soci illimitatamente responsabili rispondono ex art. 2497 c.c., perchè avendo esercitato un’attività di direzione e coordinamento delle società etero dirette fallite, hanno perseguito interessi esclusivi della holding in violazione dei principi di corretta gestione societaria. Di questo assunto come più volte rilevato la sentenza impugnata ha dato puntuale giustificazione mediante l’esame critico dei molteplici ed univoci indizi probatori di tale responsabilità.

Nel nono motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2935 e 2497 c.c., con riferimento al decorso del termine per la prescrizione. Il termine applicabile quinquennale, trattandosi di responsabilità aquiliana e tale termine non decorre dalle dichiarazioni di fallimento delle società controllate essendone del tutto svincolato, dovendosi ancorare al momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti. Dal ricorso per la dichiarazione del fallimento della s.d.f. è infatti emerso che la crisi delle società fallite è largamente anteriore alla dichiarazione di fallimento, collocandosi già negli anni 2005/2006.

La censura è inammissibile dal momento che, pur mediante la veste formale della violazione dell’art. 2935 c.c., mira a sostituire all’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello in ordine al momento in cui il pregiudizio patrimoniale si è prodotto ed è stato percepito come non più emendabile, una propria diversa ricostruzione e valutazione degli elementi di fatto. Al riguardo deve segnalarsi il costante orientamento di questa Corte in ordine all’insindacabilità dell’accertamento di fatto (relativo all’effettiva percezione e conoscenza della produzione del danno) alla base dell’individuazione del dies a quo (ex multis tra le più recenti Cass. 6747 del 2016).

Secondo la valutazione insindacabile del giudice del merito il fallimento delle società etero dirette si è prodotto il pregiudizio patrimoniale (dovuto alla loro grave decozione) che ha condotto a promuovere l’azione di responsabilità. I precedenti singoli atti di gestione, svolti peraltro, nell’esercizio di poteri gestori e deliberativi formalmente coerenti con le norme di legge, non potevano essere riconosciuti individualmente come lesivi della sfera giuridico patrimoniale delle società fallite e dei creditori sociali.

Ricorso P.D..

Nel primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per essere stati esaminati soltanto i motivi di reclamo di Z.O. e non anche quelli di P.D. e G..

La censura è inammissibile dal momento che, non riproducendo i motivi di reclamo contenenti censure diverse da quelle affrontate, ancorchè unitariamente, in quanto riferibili a tutti i reclamanti, dalla Corte d’Appello, difetta radicalmente di specificità.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 10, con riferimento alla parte di sentenza nella quale viene esclusa l’applicazione della norma a P.G. come imprenditore individuale e alla società di fatto.

La censura è stata già affrontata con riferimento all’esame del primo motivo del ricorso P.G., disattendendone il fondamento.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2497 c.c., nella parte in cui riconosce il credito vantato dal fallimento e la legittimazione attiva dei curatori. La censura viene proposta anche in ordine all’omessa ed illogica valutazione degli elementi di prova (art. 360 c.pc.., n. 5). Si contesta la legittimazione di P.G., come imprenditore individuale in ordine all’azione di responsabilità perchè presupposto per l’estensione fallimento alla società di fatto.

Anche questa censura è stata già affrontata con l’esame del quinto motivo del ricorso P.G. e disattesa. La legittimazione attiva dei curatori deriva ex lege dell’art. 2497 c.c., u.c., mentre le ragioni dell’azione di responsabilità della holding familiare per abuso di direzione e coordinamento delle società etero dirette viene ampiamente giustificata dalla Corte d’Appello con la puntuale ricostruzione ed univoca destinazione delle operazioni e scambi descritte a pagg. 14 – 19 eseguite dal nucleo familiare P. – Z.. La parte di censura relativa all’omessa ed illogica valutazione degli elementi di prova è inammissibile perchè non corrispondente al nuovo e più rigoroso paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile alla fattispecie (sentenza depositata dopo l’11 settembre 2012).

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1 e art. 2082 c.c., nella parte in cui P.G. viene qualificato imprenditore individuale senza accertare l’esistenza di alcuno degli indici che avrebbero dovuto condurre a tale conclusione ed inoltre viene sottolineata l’assenza di ogni riferimento a P.D. oltre che il vizio di ultra petizione in ordine al ruolo dell’Immobildaria.

La natura della legittimazione personale di P.G. e la sua nettamente preminente funzione direttiva e gestoria (equivalente ad amministratore unico di fatto) della società di fatto – holding familiare ha formato oggetto dell’esame del quinto motivo del ricorso P.G.. E’ superfluo riprodurre le argomentazioni già svolte per disattenderne il fondamento. Peraltro, per quanto riguarda il ruolo di P.D., la censura contiene un’intrinseca contraddittorietà che ne inficia l’ammissibilità perchè per un verso lamenta infondatamente la mancanza di riferimenti allo specifico ruolo svolto dalla ricorrente (ampiamente spiegato nelle citate pagine da 14 a 17 ed anche nelle precedenti riferite alla s.r.l. La Piscina) e dall’altro denuncia un insussistente vizio di ultrapetizione proprio in ordine alle considerazioni relative alla funzione economico patrimoniale di Immobildaria, nel disegno e nel perseguimento di interessi legati al profitto della holding familiare.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2497 c.c., per averne ritenuto l’applicabilità anche alle persone fisiche. Anche la dedotta violazione di legge è stata affrontata e risolta con l’esame del quinto e sesto motivo di ricorso P.G. cui si rinvia integralmente, essendone identica la ratio decidendi.

Nel sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2082 e 2247 c.c., con riferimento alla parte della sentenza impugnata nella quale si afferma la sussistenza di una società occulta tra i tre ricorrenti.

La censura sotto la veste formale del vizio di violazione di legge rappresenta una valutazione dei fatti alternativa a quella insindacabilmente eseguita nella sentenza della Corte d’Appello, peraltro sottolineandone profili di contraddittorietà strettamente attinenti alla ricostruzione dei fatti. Essa, è, pertanto, inammissibile. Solo a fini di completezza deve osservarsi che nell’esame del terzo e quarto motivo del ricorso P.G. è stata affrontata la questione dell’esistenza dei requisiti della spendita del nome; della stabile organizzazione e dell’affectio societatis, disattendendo le censure che miravano ad escluderla. In particolare si è evidenziato come l’accertamento deve essere adeguato alla natura occulta della società di fatto verso cui è rivolta l’istanza di fallimento, non potendosi svolgere un’indagine probatoria limitata al riscontro del paradigma meramente normativo di tali requisiti, ma dovendosene verificare l’effettività.

Nel settimo motivo viene dedotta la nullità della sentenza in ordine alla posizione di P.D. per omesso esame delle ragioni da essa sostenute nel reclamo e per l’omessa valutazione delle prove orali dedotte.

In parte la censura riproduce le ragioni poste a base del primo motivo. La Corte d’Appello ha trattato unitariamente i motivi di ricorso di tutti e tre i reclamanti non trascurando tuttavia, di evidenziare le specificità di ciascuna posizione. Su P.D., con giudizio insindacabile di fatto, ha evidenziato la progressiva e crescente progressione nelle partecipazioni societarie e nel ruolo gestorio specie della s.r.l. la Piscina ed Immobildaria. Quanto ai capitoli di prova orale dei quali si denuncia l’omessa valutazione da parte della corte d’Appello, deve osservarsi che alla luce dell’ampio quadro ricostruttivo esaminato nella sentenza impugnata, deve ritenersi che ne sia stata esclusa la rilevanza, ancorchè implicitamente, per difetto di decisività e per valutazione d’inidoneità a contrastare la pluralità di elementi contrari, mediante un giudizio comparativo non sindacabile. In ordine al requisito della decisività, essenziale per la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve, infine osservarsi che essa deve riferirsi ad un fatto storico e non genericamente ad un elemento istruttorio (S.U. n. 8053 del 2014; 14324 del 2015) quando il fatto storico, (ruolo di P.D. nella s.r.l. La Piscina e nella società di fatto) sia stato comunque preso in considerazione.

Nell’ottavo motivo viene dedotto sotto il profilo della vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame del requisito dell’insolvenza nella società di fatto. La censura d’identico tenore è stata affrontata e risolta con il settimo motivo di ricorso P.G..

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido a pagare le spese processuali in favore delle parti contro ricorrenti da liquidarsi per ciascuna di esse in Euro 8000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai fini del versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA