Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26765 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Emilio 71,

presso l’avv. MARCHETTI Alessandro, che con l’avv. Andrea Lippi lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Economia e

delle Finanze in persona rispettivamente del Presidente e del

Ministro, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 52282/06 in data 12.11.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.11.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Simonetta Marchetti su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 12.11.2007 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile per inosservanza della L. n. 89 del 2001, art. 4, il ricorso proposto da M.G., in relazione ad un procedimento innanzi alla Corte dei Conti protrattosi in primo grado dall’11.9.1984 al 9.4.2003.

Avverso la decisione M.G. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistevano gli intimati con controricorso, con il quale denunciava violazione di legge per il fatto che avverso le pronunce della Corte dei Conti sarebbe proponibile la revocazione entro tre anni dal deposito della sentenza, e da tale circostanza discenderebbe che alla data della presentazione del ricorso per equa riparazione non era ancora decorso il termine semestrale previsto dal citato art. 4.

Osserva il Collegio che va innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia, perchè la relativa legittimazione nei ricorsi ex L. n. 89 del 2001, è stata prevista per quelli iniziati in data successiva all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (L. 27 dicembre 2006, comma 1224).

Quanto all’altro contro il Ministero, se ne rileva l’infondatezza perchè anche nel giudizio davanti alla Corte dei Conti trova applicazione il disposto dell’art. 327 c.p.c., sicchè, come puntualmente rilevato dalla Corte di Appello, al momento della presentazione del ricorso per equa riparazione, avvenuta il 5.5.2006, la sentenza nel giudizio presupposto, depositata il 9.4.2003, era divenuta da tempo definitiva (nel medesimo senso si richiama C. 10/5778).

Il ricorso contro il Ministero deve essere dunque rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigetta quello contro il Ministero e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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