Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26764 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26764 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2611-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2958

FOSCHINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato
PONTORIERO PASQUALE, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 5/2009 della COMM.TRIB.REG. di
‘i
BOLOGNA, depositata il 09/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5/01/09 depositata il 9/1/09, la CTR
dell’Emilia, in riforma della decisione della CTP di Bologna,

l’avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a
tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali,
non avendo la contribuente provveduto a trasferire, entro il
termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato
l’immobile acquistato, con i benefici “prima casa”. I giudici
d’appello affermavano che la disposizione agevolativa andava
riconosciuta quando l’immobile acquistato fosse “non
immediatamente utilizzabile per obiettive e documentate ragioni,
per tutto il tempo necessario al compimento delle opere di
ristrutturazione, sempreché si concludano in un ‘congruo’ arco di
tempo, come avvenuto nella fattispecie”.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia delle entrate. La contribuente ha resistito con
controricorso, successivamente illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, n. 1 lett. A), della
Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986, in relazione
all’art 360, co 1, n. 3 cpc, per avere i giudici d’appello ritenuto
che il requisito del trasferimento della residenza entro il termine
di 18 mesi dall’acquisto, non valesse in ipotesi di immobili da

accoglieva il ricorso proposto da Anna Maria Foschini avverso

ristrutturare.
2. Il motivo è fondato. Ai sensi del comma 2 bis, della
nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.

della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche,
l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel
comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in
seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune, entro il
termine di diciotto mesi. 3. La realizzazione dell’impegno di
trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente
concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e
costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il
fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza
dell’agevolazione, salvo che ricorra un caso di forza maggiore e
cioè di un ostacolo all’adempimento dell’anzidetto obbligo,
caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e
dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per
contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato
trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato
l’immobile acquistato (cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha
ritenuto irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti
economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del mancato
reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della
vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni

2

131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto

fiscali “prima casa”).
4. Nel negare la legittimità della ripresa, in relazione
all’obiettiva inutilizzabilità dell’immobile, durante il tempo

non si è uniformata ai suddetti principi, non avendo ravvisato e
qualificato un caso di forza maggiore, nel senso appena precisato
di causa sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, non
imputabile alla contribuente.
5. La sentenza va, in conseguenza, cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, ex art. 384 cpc, col rigetto del ricorso
introduttivo, essendo l’immobile stato acquistato il 17.12.2002, e
la residenza trasferita nel 2006.
6. La peculiarità del caso e l’assenza di una giurisprudenza
consolidata rendono opportuna la compensazione delle spes t97:—..,-,0

9

IL

dell’intero giudizio.
PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

I

eside

.*

j.

necessario al compimento delle opere di ristrutturazione, la CTR

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA