Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26764 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 11/05/2016, dep.22/12/2016),  n. 26764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di

Giove, n. 21, presso l’avv. Luigi D’Ottavi, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

I.M. INTERMETRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Lorenzo Magalotti, n. 15, presso l’avv. Nicola Alessandro

Saldutti, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

autenticata in data 9 ottobre 2013 dal notaio F.P., rep.

(OMISSIS);

– ricorrente in via incidentale –

contro

W.M.M., T.T., T.U., elettivamente

domiciliati in Roma, Via dei Banchi Nuovi, n. 39, nello studio

dell’avv. Renato Mariani, che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Banchi

Nuovi, n. 39, nello studio dell’avv. Renato Mariani, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3750,

depositata in data 1 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza tenutasi

in data 11 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente principale l’avv. Luigi D’Ottavi;

sentito per la ricorrente in via incidentale l’avv. Nicola Alessandro

Saldutti;

sentito per i controricorrenti l’avv. Renato Mariani;

udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. CARDINO Alberto,

che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2002, condannava il Comune di Roma e Intermetro S.p.a. al pagamento in favore dei sigg.ri T.G. e Gi. della somma di 108.166,80 Euro a titolo di indennità di asservimento per la costruzione della galleria della metropolitana sottostante il fabbricato di loro proprietà adibito ad albergo e sito in (OMISSIS).

2 – Avverso detta decisione proponevano ricorso per cassazione il Comune di Roma, T.G. e C.L.L. nella qualità di erede di Ti.Gi. nonchè, con ricorso incidentale adesivo a quello del Comune, la S.p.a. Intermetro.

3 – La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 25011 del 30 novembre 2007 accoglieva quello proposto da T.G. e da C.L.L.. In particolare, veniva rilevato il mancato rispetto, nella sentenza della Corte di appello, della normativa in materia di quantificazione dell’indennità di asservimento, in quanto non si era tenuto conto della intera superficie interrata pari a 400 mq) ma solo di quella asservita (130 mq) e di quella non più utilizzabile in quanto relitto (mq. 90).

4 – La causa veniva pertanto rinviata alla Corte di appello affinchè venisse accertata e quantificata la riduzione di valore dell’intero fondo.

5 – Il giudizio veniva riassunto da W.M.M., T.T. e U., quali eredi di T.G. e da F.L. quale erede di C.L.L..

6 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, ritenuto che la realizzazione della galleria ferroviaria aveva determinato una riduzione di valore della proprietà dei ricorrenti derivante dall’impossibilità della realizzazione di un parcheggio sotterraneo a servizio dell’albergo, ha condannato in solido il Comune di Roma e la S.p.a. Intermetro al pagamento della somma di 631.754,84 Euro, oltre interessi compensativi al saggio legale sull’importo di 316.750,00, equivalente al danno prodotto all’epoca della realizzazione dei lavori, sulla base della stima compiuta dal consulente tecnico d’ufficio.

7. Per la cassazione di tale decisione ricorrono Roma Capitale, subentrata al Comune di Roma, deducendo due motivi, illustrati da memoria, nonchè in via incidentale, la S.p.a. IM Intermetro, cui resistono con separati controricorsi, parimenti illustrati da memorie, W.M.M., T.T. e U., nonchè F.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’oggetto del giudizio di rinvio: in particolare, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, già affermata dal primo consulente tecnico d’ufficio, di realizzare i parcheggi sotterranei la cui carenza risulta posta a base dell’accertata diminuzione di valore.

8.1 – Con il secondo mezzo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’istruttoria espletata.

8.2 – Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39, 40 e 46, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni peritali, senza esaminare le censure concernenti la realizzabilità o meno dei parcheggi sotterranei.

8.3 – Con il secondo mezzo le violazioni sopra indicate vengono prospettate in relazione all’omessa verifica dell’accertamento circa il degrado subito dalla parte non interessata dal vincolo, con particolare riferimento alla realizzabilità di garages, mediante la rimozione dei cc.dd. micropali, ormai privi di funzione portante, previo accertamento in concreto della realizzabilità, anche dal punto di vista amministrativo e urbanistico, dei garages stessi.

9 – Con la decisione che disponeva il giudizio di rinvio questa Corte aveva affermato che la sentenza scrutinata aveva “mancato di valutare che, nella determinazione in concreto del pregiudizio subito dal proprietario a causa dell’esecuzione di un’opera pubblica, occorre altresì accertare se ed in quali limiti si sia effettivamente realizzata una diminuzione di valore dell’intero fondo, prendendo in considerazione quest’ultimo nella sua complessiva consistenza economica, così da compiere una concreta indagine circa la reale incidenza del vincolo allo stesso derivante dall’imposizione anzidetta, onde il relativo indennizzo deve essere riconosciuto e determinato, entro i limiti dell’obiettiva compressione, in parte qua, del diritto dominicale (Cass. 20 dicembre 1988, n. 6954; Cass. 10 gennaio 2003, n. 141), tenendo conto non solo del pregiudizio direttamente subito dalla porzione del fondo interessata dall’impianto, riferito all’area che viene sottratta alla disponibilità del proprietario per essere appunto assoggettata all’installazione ed al transito di opere stabili, ma anche dell’eventuale, ulteriore diminuzione di valore che dalla costituzione della servitù indirettamente derivi alla residua porzione del fondo medesimo, trattandosi di distinti ed autonomi pregiudizi, capaci di integrare specifiche perdite di contenuto patrimoniale e, quindi, suscettibili di venire separatamente e cumulativamente indennizzati (Cass. 9 marzo 1981, n. 1298; Cass. 14 aprile 1983, n. 2612; Cass. 27 giugno 1983, n. 4407; Cass. 23 agosto 1985, n. 4497; Cass. 22 gennaio 1993, n. 778; Cass. n. 19643/2004, cit).

9.1 – Nell’accogliere il ricorso proposto dai proprietari, veniva dichiarato “assorbito il ricorso proposto dal Comune di Roma (il quale involge profili di censura che, siccome relativi all’esperimento delle indagini peritali, attengono a questioni suscettibili di divenire rilevanti soltanto condizionatamente al futuro svolgimento del giudizio di rinvio e ad un determinato andamento di questo)”.

10 – Ragioni di priorità sul piano logico giuridico impongono di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, con il quale viene denunciata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 40 e 46 della legge fondamentale sulle espropriazioni.

10.1 – Vale bene ribadire, in proposito, il principio secondo cui, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935).

11 – La sentenza emessa in sede di rinvio, in realtà, ha enunciato correttamente i principi ai quali avrebbe dovuto attenersi, affermando che l’indennità avrebbe dovuto essere determinata applicando i parametri indicati dalla normativa in materia di quantificazione dell’indennità di espropriazione, nonchè il criterio differenziale contenuto della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e, infine, la riduzione percentuale prevista dall’art. 46 in considerazione della minore compressione del diritto reale, in caso di asservimento, rispetto all’espropriazione.

12 – A tali criteri tuttavia la Corte distrettuale non si è poi attenuta, in quanto la determinazione del complessivo pregiudizio è stata effettuata sulla base di un unico criterio, del tutto estraneo a quelli previsti nella sentenza che disponeva il rinvio, e, comunque, a qualsiasi procedura espropriativa, sulla base “del reddito ricavabile dalla realizzazione dei parcheggi”.

13 – In tal modo, risulta del tutto disattesa la portata precettiva della decisione che aveva disposto il giudizio di rinvio, nel senso che appare sostanzialmente valorizzato, sulla base della “perdita del reddito”, il pregiudizio conseguente all’esecuzione dell’opera pubblica.

E’ venuta così a determinarsi una commistione fra le ipotesi di cui alla L. n. 2359, art. 40 e il successivo art. 46 (con riferimento al pregiudizio subito da chi non sia proprietario del bene espropriato) che la giurisprudenza di questa Corte ritiene non cumulabili (Cass., 8 aprile 2016, n. 6926; Cass., 9 settembre 2011, n. 18547).

14 – In realtà, nella richiamata decisione di questa Corte n. 25011 del 2007, si prevede espressamente che, una volta determinata, sulla base di un eventuale deprezzamento della residua proprietà sulla base del criterio differenziale, venga applicata la riduzione percentuale, prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell’asservimento, rispetto all’espropriazione.

15 – Giova a tale proposito ribadire che in tema di espropriazione per pubblica utilità, la L. n. 2359 del 1865, art. 46, disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) l’asservimento del fondo mediante decreto ablatorio, che ne costituisce condizione indispensabile; b) il danno permanente – derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell’esecuzione di un’opera pubblica – subito da soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera. Nel primo caso l’indennità opera all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost. e va determinata riducendo percentualmente – in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione – l’indennità corrispondente al valore venale del bene calcolata ai sensi degli artt. 39 e 40 della menzionata legge; nel secondo, invece, l’indennizzo non mira a compensare integralmente l’obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà per l’avvenuta costruzione nelle vicinanze di un’opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicchè non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato (Cass., 23 novembre 2015, n. 23865; Cass. 11 dicembre 1999, n. 13887).

16 – L’ipotesi in esame, sicuramente riconducibile a quella sopra indicata sub a), imponeva di considerare, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento sulla base della sequenza chiaramente delineata da questa Corte nella sentenza che disponeva il giudizio di rinvio, il valore venale del bene e non già i profili reddituali considerati nell’impugnata decisione.

17 – Nella decisione di rinvio, pertanto, ricorrono le violazioni denunciate con il ricorso incidentale, che debbono ritenersi assorbenti rispetto ai vizi motivazionali denunciati dalla stessa S.p.a. Intermetro e nel ricorso principale (da ritenersi ammissibili in quanto, anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato denunciato l’omesso esame di un fatto storico, di carattere decisivo, che aveva costituito oggetto di discussione fra le parti (Cass., Sez. un. 7 aprile 2014, n. 8503).

18 – L’impugnata decisione, pertanto, va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi già indicati da questa Corte e come sopra precisati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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