Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26763 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 25/11/2020), n.26763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20703-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IM… SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO & ASSOCIATI, rappresentato

e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le. conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che ha

chiesto che si respinga il ricorso ed ammetta i conseguenti

provvedimenti previsti per legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4/14/2013, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia il 5.02.2013, con la quale era stato accolto l’appello della Im. srl avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale, adito dalla società che aveva impugnato il rigetto dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società non operative, aveva ritenuto ammissibile l’azione, rigettando però nel merito il ricorso.

L’Agenzia ha riferito che la società, proprietaria di un unico immobile, un capannone industriale ubicato in (OMISSIS), aveva presentato al Direttore regionale delle entrate della Puglia interpello ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 8, (ratione temporis vigente), per la disapplicazione della normativa sulle società non operative (cd. di comodo), prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30. A giustificazione aveva rappresentato che l’unico immobile, locato a partire dall’1 marzo 2006, era stato rilasciato dal locatario con risoluzione anticipata del contratto a decorrere dal 31 ottobre 2006. Da allora non era più riuscita a locare l’immobile a causa della crisi economica del comparto industriale, sicchè, non potendo conseguire i ricavi nella misura minima richiesta dalla disciplina, in relazione all’anno d’imposta 2008, aveva fatto istanza di disapplicazione della suddetta normativa. Il Direttore regionale, ritenendo insussistenti i presupposti per essere l’istanza del tutto carente di elementi di riscontro, aveva rigettato l’interpello.

Era dunque seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari nella sentenza n. 120/17/2011, con cui era stata riconosciuta l’impugnabilità del provvedimento denegatorio, cui pure l’Agenzia si era opposta, ma nel merito era stato rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva invece accolto le ragioni di merito della società, così annullando il diniego all’istanza di disapplicazione.

L’Agenzia censura la pronuncia con sei motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente riconosciuto l’autonoma impugnabilità del diniego dell’istanza di disapplicazione della norma antielusiva, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 8;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1973, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver individuato le situazioni “oggettive” che avrebbero giustificato la disapplicazione della disciplina prevista dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, risultando pertanto impossibile la ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito dai giudici d’appello;

con il terzo per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultando impossibile la ricostruzione del ragionamento seguito dalla commissione regionale;

con il quarto per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il travisamento delle risultanze processuali;

con il quinto per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il travisamento delle risultanze processuali;

con il sesto per violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fondato la decisione su soggettive convinzioni e non su riscontri oggettivi.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione. Si è costituita la società, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo del ricorso, con cui l’Amministrazione finanziaria denuncia l’erroneità della decisione per aver riconosciuto l’autonoma impugnabilità del diniego dell’istanza di disapplicazione della norma antielusiva, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, (ratione temporis vigente), è infondato. Con esso in particolare si sostiene che il provvedimento di diniego non rientri, sotto alcun profilo, tra quelli contemplati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 nè costituisce espressione di esercizio di una pretesa tributaria determinata nell’an e nel quantum.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 19 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass., 17010/2012; 23469/2017; 3775/2018).

Inammissibile è il quarto motivo, poichè denuncia il vizio di motivazione della sentenza alla luce della formulazione della norma antecedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv. con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile al caso di specie.

Quanto poi ai motivi secondo, terzo, quinto e sesto, premesso che vertono tutti, con argomentazioni in verità a volte sovrapponibili, sulla denuncia degli errori processuali e sostanziali, nonchè dei vizi motivazionali, da cui l’Amministrazione ritiene affetta la sentenza del giudice regionale relativamente alla dichiarata fondatezza del ricorso della contribuente, è fondato innanzitutto il secondo, con il quale, sotto il profilo degli errores iuris in iudicando e in procedendo, ci si duole della impossibilità di ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito dai giudici d’appello.

L’Agenzia sostiene che le ragioni per le quali il giudice d’appello ha riconosciuto il fondamento del ricorso introduttivo della contribuente siano incomprensibili sotto il profilo logico-giuridico così come inidonee a sorreggere la decisione.

Va premesso che al caso di specie trova applicazione dell’art. 30 cit., comma 4 bis introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 15, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e poco dopo modificato con la formula introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 109, lett. h), che ha avuto effetto a partire dall’anno d’imposta 2007, sicchè l’istanza di disapplicazione poteva essere proposta nelle ipotesi di “…oggettive situazioni (di carattere straordinario) che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi…nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo…”. Con tale novella erano state soppresse le parole, originariamente presenti, “di carattere straordinario”.

Ciò chiarito, è stato opportunamente evidenziato che la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico sia inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività dei ricavi”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci. E tuttavia il comma 4-bis consente la presentazione dell’istanza di interpello per la richiesta di disapplicazione delle “disposizioni antielusive”, in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti da scelte consapevoli dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all’esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva resta comunque espressione (cfr. Cass., ord. n. 9852/2018).

Ebbene, alla luce della normativa applicabile e perimetrato il significato della disciplina antielusiva, occorreva che il giudice d’appello, sulla base dei fatti e dei dati portati alla sua attenzione dalla società ricorrente, operasse una valutazione in ordine alla esistenza o meno dei presupposti per i quali si invocava la disapplicazione della disciplina.

La motivazione della sentenza sul punto si limita ad affermare che la “DRE (Direzione regionale delle entrate) in sede di rigetto della istanza di interpello presentata dalla società Im s.r.l., volta, ad ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, non aveva tenuto debitamente conto della oggettiva situazione indicata dalla ricorrente società a causa di eventi contingenti negativi. A parere di questo Collegio, la società istante, atteso che sono rimaste inconfutate le situazioni cosiddette “oggettive” elencate nel ricorso di parte, rientra ampiamente in tali casistiche essendosi nel caso specifico (inconfutato) trattato non di scelte volontarie del contribuente bansì di circostanze che di fatto hanno impedito il raggiungimento dei ricavi richiesti dalla L. n. 724 del 1994″.

La motivazione non è solo stringata, ma del tutto omissiva, sino a collocarsi nella apparenza, perchè non è fatto alcun cenno a quali fossero i fatti e i dati “inconfutati” rappresentati dalla contribuente a sostegno del proprio interpello disapplicativo. Non soccorre a chiarire la vicenda fattuale neppure la parte espositiva dello svolgimento del processo, anch’essa del tutto generica, sicchè non è possibile comprendere cosa, come e perchè le ragioni della società abbiano trovato accoglimento.

Ci si trova in conclusione dinanzi ad una pronuncia nulla per motivazione apparente.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, quinto e sesto motivo.

La sentenza va pertanto cassata e il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, perchè in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, decida il merito la controversia.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo, il quinto e il sesto; rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, perchè, in diversa composizione, decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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