Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26762 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12400/2012 proposto da:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso l’avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITO PETRAROTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9,

presso l’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO GRAMEGNA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 12.4.2011, ha determinato le indennità dovute dal Comune di Ruvo di Puglia per l’occupazione e l’espropriazione di un fondo, di proprietà di U.G..

La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune, che, con atto depositato il 26.9.2016 ha dichiarato di rinunciare al ricorso.Va dunque dichiarata l’estinzione del processo, avendo il resistente accettato la rinuncia, con compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 12400/12 RG.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA