Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26761 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26761 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 24860-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2955

DI TROIA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato
GIGLIO ANTONELLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE giusta delega
in calce;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 55/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato GIGLIO che si
riporta agli scritti difensivi e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/10/09, depositata il 12 marzo 2009, la
CTR della Lombardia, confermando la decisione della CTP di

Troia avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in
misura ridotta, ex art 1 della Tariffa -parte I, del dPR n. 131 del
1986. I giudici d’appello hanno accolto l’eccezione di decadenza
triennale, di cui all’art 76 del medesimo dPR, ritenendo
inapplicabile, nella specie, la proroga biennale del termine,
prevista dall’art. 11, co 1, della L. n. 289 del 2002.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da
memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 della L. n. 289 del 2002, in relazione
all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente formula il seguente
quesito di diritto: “vero che la proroga biennale dei termini di
decadenza prevista dall’art. 11 L 289/02 si applica anche al
termine triennale per revocare le agevolazioni prima casa ex art 1
Tariffa -parte I allegata al dPR n. 131/86 e liquidare le maggiori
imposte (di registro e ipocatastali) dovute a seguito della
suddetta revoca; sicchè erra il giudice -violando e falsamente

i

Milano, ha accolto l’impugnazione proposta da Antonella Di

applicando il ridetto art. 11- che neghi che la proroga biennale da
questa prevista riguardi, anche, il suddetto termine triennale per
revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le conseguenti

2. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non si è
attenuta al principio, espresso da questa Corte (ord. n. 12069 del
2010, sent. n. 24575 del 2010), secondo cui: “la proroga di due
anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore
imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dall’art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di
condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche
all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte”. Infatti, il comma 1 bis secondo cui “le
violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al
comma 1, possono essere definite..” esprime testualmente il
concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del
tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del
valore degli immobili di cui al comma che precede. 3. Ne
consegue che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni
in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis,

2

maggiori imposte (di registro o ipocatastale)”.

senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la
previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni
previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo

diverso.
4. La sentenza va, in conseguenza, cassata, e non
sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, ex art 384 cpc, col rigetto del
ricorso introduttivo, avendo la contribuente, com’è
incontroverso, acquistato l’immobile con le agevolazioni prima
casa in data 29.5.2001, avendolo rivenduto il 27.7.2001 e non
avendo acquistato altro immobile da adibire a prima casa
nell’anno successivo. L’avviso di liquidazione, notificato il
5.7.2006, è, quindi, tempestivo, applicando, doverosamente, la
proroga biennale, di cui all’art 11, co 1, della L 289 del 2002, al
termine di cui all’art 76 del dPR n. 131 del 1986 (decorrente dal
5.7.2002 di scadenza dell’anno dalla vendita).
4. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti,
essendosi la giurisprudenza formata in epoca successiva allt 1^iTATO CANCF-L!
IL

proposizione del ricorso.
PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento

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