Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26761 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 25/11/2020), n.26761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27600-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SI TRADE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2013 della COMM.TRIB.REG. BOLOGNA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dal diniego opposto dalla Agenzia delle Entrate alla richiesta del contribuente circa il recupero dell’iva versata in eccesso ed indicata nel modello unico 2004.

A seguito di ricorso del contribuente la Commissione Tributaria Provinciale riteneva che il diritto di credito del contribuente, una volta indicato in dichiarazione, si prescrivesse in dieci anni termine non maturato, al momento della richiesta respinta.

Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l’agenzia delle Entrate che ribadiva come unica possibilità spettante al contribuente era la richiesta di rimborso da effettuare nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

La commissione regionale di Bologna confermava la decisione impugnata.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia Delle Entrate che si affidava a tre motivi così sintetizzabili:

1) Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30 nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e falsa applicazione del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis nonchè del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La resistente Si Trade, costituendosi (e presentando anche memorie ex art. 380 bis c.p.c.) chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o rigettarlo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l’Agenzia ricorrente deduce che il giudice del merito era incorso in una violazione di legge in quanto ai sensi dell’art. 30 il contribuente poteva computare in detrazione l’importo in eccedenza nell’anno successivo ovvero richiedere il rimborso, aggiungeva che ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 la detrazione poteva essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. Nè poteva più essere richiesto il rimborso essendo trascorsi i termini di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Ragioni logiche, prima che giuridiche, inducono a precisare che, essendo l’imposta Iva, tributo Eurounitario, occorre tener conto di quanto previsto dalla giurisprudenza del Cedu, secondo cui, se è vero che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C590/14, Idexx;), essendo il diritto al ristoro dell’Iva versata “a monte” basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità. Nel caso in esame il giudice del merito ha applicato correttamente i principi giuridici, affermando che il credito iva del contribuente sussisteva al momento dell’istanza del 7 1 2008.

Nel caso il contribuente aveva esposto in dichiarazione il credito Iva nel modello unico 2004, (il punto deve intendersi pacifico tra le parti come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti indicata dalla Agenzia nel ricorso), al rigo rx 4. In conformità dei costanti principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, deve ritenersi che il credito una volta esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010). In sintesi la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011), Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto e confermata la sentenza impugnata essendo incontroversa la spettanza del credito e la tempestività della richiesta di riconoscimento del credito unitamente all’istanza di rimborso.

Il secondo ed il terzo motivo vanno dichiarati inammissibili in quanto l’Agenzia ripete sostanzialmente una questione già sollevata con il primo motivo, e comunque non coglie la ragione principale della decisione impugnata che ha ritenuto esistente il credito Iva, senza che fosse necessario per il suo sorgere alcuna domanda di rimborso.Del resto il credito iva era stato disconosciuto dalla Agenzia solo per una ragione procedurale e non sostanziale. Proprio perchè l’inesistenza sostanziale del credito non era stata mai sollevata nei precedenti gradi, costituisce una questione nuova e come tale inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5600 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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