Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26761 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5057/2011 proposto da:

KARRENA S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRENAICA 15, presso l’avvocato NICOLA PICARDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO FLORIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MACCHI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA LISA SANTINI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che la srl Karrena ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 5/1/2010;

che la Macchi srl in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con atto del 28 dicembre 2015, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la controparte ha aderito a detta rinuncia, sottoscrivendo l’atto di rinuncia;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA