Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26760 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 23/10/2018), n.26760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6184/2014 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato ADRIANO ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SALCE;

– ricorrente e controricorrente al ric. incidentale –

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PRATI FISCALI

284, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MARGIOTTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMO LIBERATORE;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 262/2013 del TRIBUNALE di Pescara, depositata

il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Condominio di cui in epigrafe la sentenza n. 262/2013 del Tribunale di Pescara con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso di V.R. che ha proposto ricorso incidentale basato su tre ordini di motivi a resistito, a sua volta, con controricorso del Condominio medesimo.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il Giudice di Pace di Pescara accoglieva l’opposizione proposta dal condomino V.V. avverso il D.I. emesso per il pagamento della somma di Euro 2.224,57 a titolo di dovuti oneri condominiali.

A seguito di impugnazione proposta dal Condominio il Tribunale di Pescara, con la gravata decisione, rigettava l’opposizione a D.I. a suo tempo proposta dal V.V., di poi deceduto nelle more del giudizio di appello, interrotto e successivamente riassunto.

All’esito della riassunzione si costituiva l’odierno contro ricorrente in qualità di erede dell’originario opponente.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- In primo luogo va chiarito che oggetto del presente giudizio è il solo ricorso notificato al V.R. e non altro come parrebbe voler far intendere parte contro ricorrente (v.: pp. 15-16 del controricorso).

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di violazione degli artt. 91,112 e 366 c.p.c..

4.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Con gli stessi si lamenta, nella sostanza, l’erronea attribuzione al condominio del carico delle spese del primo grado del giudizio.

I motivi sono fondati e vanno, per l’effetto, accolti.

La gravata decisione ha errato nel ritenere di poter non pronunciarsi in punto di regolamentazione delle spese dell’intero giudizio in mancanza – a suo dire – di una specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva pronunziato sulle spese.

L’impugnata sentenza, riformando la decisione del Giudice di prime cure ed accogliendo l’appello condannava alla refusione delle “spese del presente grado di giudizio sostenute dal Condominio”, ma di non attribuire le spese del doppio grado del giudizio sul presupposto (errato) che “non risulta specificamente impugnato il capo della sentenza di 1^ grado relativo alle spese di lite”).

Al riguardo va ribadito il Principio per cui il giudice di appello deve procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, quindi anche di quelle relative al grado precedente (Cass. nn. 26985/2009 e 13059/2007). Tanto anche al fine di evitare l’irragionevole e conseguenza violazione dell’invocata norma di cui all’art. 91 c.p.c..

5.- La fondatezza degli esposti motivi comporta l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione dell’impugnata sentenza e le conseguenti pronunce quanto alla remissione degli atti ad altro Giudice che deciderà la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato.

6.- Con i tre motivi del ricorso incidentale si censura l’erroneità della gravata decisione rispettivamente per:

a) violazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4;

b) violazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5;

c) violazione di legge ovvero di varie ed indistinte norme di cui in ricorso.

7.- Il primo motivo lamenta, nella sostanza, una pretesa erroneità della gravata decisione in punto di rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio richiesta, ex art. 307 c.p.c., comma 3, dal V.R. in sua comparsa di costituzione depositata all’udienza del 28/02/2013 dopo l’anzidetta riassunzione del giudizio già interrotto.

Il motivo è del tutto infondato.

Non vi è stata alcuna tardività nella riattivazione del giudizio interrotto.

Al riguardo non può, in breve, che richiamarsi il dictum – conforme a noto e condiviso orientamento di questa Corte – da ultimo ribadito da Cass. 20 aprile 2018, n. 9819 e secondo cui:

“verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di, sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291 c.p.c., comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3″.

Gli ulteriori due motivi del ricorso incidentale sono del tutto inammissibili.

Infatti con il secondo motivo, attraverso la strumentale invocazione di violazione di norme di legge, si persegue, in effetti, l’intento di una rivalutazione – in fatto – dell’intera vicenda, già congruamente svolta dalla sentenza gravata.

Il terzo motivo, oltre a tendere anch’esso ad una rivalutazione di tipo meritale, difetta finanche della dovuta e corretta indicazione del parametro normativo alal cui stregua si lamentano le violazione delle varie norme di legge invocate.

8.- Il ricorso incidentale va, dunque e nel suo complesso, rigettato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa – in relazione al ricorso accolto – l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad Tribunale di Pescara in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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