Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26760 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22445/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

T.L., in proprio e nella qualità di erede del Sig.

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, INT. 3

SC. B, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Ezio Bonanni difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie depositate dalle parti.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame svolto dall’INPS e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che, ritenuta tempestiva l’azione giudiziaria proposta, riconosceva il diritto di M.P. alla rivalutazione della contribuzione per esposizione ultradecennale polveri di amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, relativamente ai periodi specificamente indicati in sentenza.

3. La Corte territoriale, con esposizione concisa ex artt. 281 sexies e 352 c.p.c., riteneva non spirata la decadenza sostanziale, D.P.R. 639 del 1970, ex art. 47, in applicazione del principio per cui il diritto alla pensione ricostituita con la contribuzione figurativa doveva ritenersi suscettibile di essere azionato previa ulteriore domanda amministrativa, e che tanto valeva ancor più in ipotesi di domanda di mero accertamento della posizione previdenziale.

4. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per Cassazione, per denunciare la violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, conv. in L. n. 166 del 1991.

5. L’intimata, nella predetta qualità, ha resistito con controricorso proposto ricorso incidentale subordinato, affidato ad una duplice serie di motivi, articolata in tre mezzi ciascuna, cui ha resistito l’INPS.

6. Il primo mezzo d’impugnazione del ricorso incidentale, con cui si assume l’omesso esame di un fatto decisivo (la presentazione di un’unica domanda amministrativa), il cui esame è logicamente prioritario, è inammissibile per la deduzione inesatta del vizio.

7. Invero l’illustrazione del motivo attiene non già ad un omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e con carattere decisivo, ossia idoneo, qualora esaminato, a determinare un esito diverso della controversia (v Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498), ma investe la diversa valutazione di una delle due domande (sulle quali poggia il dictum della Corte fiorentina, assumendo la presentazione di due domande), preclusa, nel giudizio di cassazione, dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. Neanche si tratta di un vizio denunciatine quale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mezzo pure esperito benchè contestualmente alla censura avverso la criticata regolamentazione delle spese, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, siccome non consistente in una critica ad un principio di diritto affermato, ma in un diverso apprezzamento di fatto, il cui esame è inibito in questa sede di legittimità.

9. Tanto premesso, il ricorso principale è manifestamente fondato per essere difforme dalla giurisprudenza di legittimità il decisum della sentenza impugnata, incentrato sulla valorizzazione della presentazione di una successiva domanda, posteriore alla già maturata decadenza.

10. La funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

11. Come osservato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n. 12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine pubblico” (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata “a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato).

12. Va quindi ribadito, con Cass. ord. n. 8926 del 2011, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

13. Inoltre, in plurime decisioni questa Corte ha ribadito che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012; Cass., sesta sez. 1, ord. 16592 del 2014 e ord. 17500 del 2014 e numerose successive conformi).

14. Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

15. Del pari è stato riaffermato nelle richiamate decisioni che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione” (cfr., fra le prime, Cass. sent. n. 11400/2012 cit., in motivazione).

16. Infine risulta assorbito il motivo del ricorso avverso la regolamentazione delle spese per risultare caducato lege, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., il pertinente capo di sentenza.

17. In conclusione, per le esposte considerazioni va accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, di inammissibilità dell’originaria domanda.

18. L’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e la problematicità delle stesse costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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