Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2676 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26768/2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Eritrea n.

96, presso lo studio dell’avvocato De Palma Claudia, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Martini Federica per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Monza/Milano;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano J.M. per ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o quella umanitaria, in quanto asseritamente costretto a lasciare il proprio paese a causa delle minacce di morte ricevute dal patrigno, con l’appoggio dei fratellastri, a seguito della sua decisione di convertirsi dalla religione musulmana a quella cattolica.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, stante la “illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto e dei fatti”, avendo il Tribunale ritenuto la narrazione del ricorrente generica e non attendibile “in assenza di qualsivoglia approfondimento istruttorio del racconto reso dal ricorrente”.

3.1. La censura è inammissibile, non solo perchè generica, ma anche perchè, per consolidato orientamento di questa Corte, l’aspetto della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ex multis, Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018), applicabile ratione temporis (e non rispettato dal ricorrente), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019).

3.2. Nel caso di specie il tribunale, dopo aver disposto l’audizione del ricorrente – proprio “per consentirgli di fornire ulteriori chiarimenti sulla sua situazione personale, in ossequio al principio di cooperazione” – ha attentamente vagliato i fatti dedotti dal ricorrente, evidenziando specifici profili di incoerenza interna ed esterna (v. pag. 3 e s. del decreto) a fondamento della ritenuta inattendibilità del narrato, sicchè la censura tradisce l’aspirazione ad una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

3.3. D’altro canto, una volta ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda di protezione, non è sempre e comunque necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio, poichè il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018), sicchè non può censurarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi con riguardo a presupposti e circostanze non specificamente dedotte ai fini della protezione invocata (Cass. 30105/2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 4892/2019, 16925/2018); il giudicante non può quindi supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri officiosi, all’onere del ricorrente di (quantomeno) allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio (Cass. 3016/2019, 27336/2018).

4. Il secondo mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo il tribunale omesso di valutare la “situazione culturale e emotiva del ricorrente durante il soggiorno in Libia”, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione (testualmente) “anche le presumibili condizioni precarie in cui il ricorrente avrà certamente vissuto negli anni di fuga dalla Gambia”; pertanto, “se adeguatamente interrogato, avrebbe potuto fornire ulteriori importanti elementi di valutazione con particolare riferimento ai paesi in cui lo stesso avrebbe soggiornato ed alle modalità operative per giungere in Italia”.

4.1. La censura è inammissibile, sia perchè formulata in modo generico e ipotetico, sia perchè nulla impediva impedito al ricorrente di esplicitare i fatti sui quali si lamenta di non essere stato interrogato, assolvendo l’onere di allegazione su di lui gravante.

4.2. In ogni caso, questa Corte ha più volte osservato che il fatto che in un paese di transito (ivi compresa la Libia) si sia consumata una violazione dei diritti umani, non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018). Semmai, le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019).

5. Con il terzo motivo si lamenta, in subordine, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per “errata valutazione del contesto socio-politico del ricorrente”, emergendo dai rapporti di Amnesty International e dal sito MAE “(OMISSIS)” che in Gambia vi sarebbe il “pericolo di attacchi terroristici e di numerosi problemi fra civili e Governo locale”.

5.1. La censura è inammissibile, perchè involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una motivazione congrua – in quanto il tribunale non ha trascurato di delibare le numerose criticità del Gambia, ricorrendo a plurime fonti qualificate, ma ha anche concluso che a gennaio 2017 il Parlamento ha revocato lo stato di emergenza, dopo che il presidente uscente J. ha lascito il Paese e il neoeletto Barrow si è insediato anche grazie all’intervento della Comunità degli Stati d’Africa occidentale. Tale motivazione non è stata adeguatamente contestata secondo i nuovi canoni delle censure motivazionali (come novellati dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto del art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

6. In via ulteriormente subordinata, il quarto mezzo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “per omessa valutazione delle circostanze allegate” dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, essendo tra l’altro “verosimilmente plausibile che una volta rientrato nel proprio paese non possa più svolgere il lavoro precedente”, diventando perciò “privo di mezzi di sostentamento”, non potendo certo “contare sul sostegno della moglie e dei figli” – come afferma il tribunale avendo egli “sempre dichiarato di non essere sposato e di non avere prole”.

6.1. La censura è inammissibile, poichè generica e afferente valutazioni di merito, sulle quali non incide in modo decisivo l’erroneo riferimento alla presenza, in Gambia, di moglie e figli del ricorrente.

6.2. Peraltro, questa Corte ha chiarito che “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018). Inoltre, non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. In assenza di difese degli intimati non vi è luogo a pronunzia sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA