Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2676 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2676 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 13349-2012 proposto da:
PIER LUIGI LANDI, non in proprio ma quale CURATORE DEL FALLIMENTO
CALZATURIFICIO GALLO SPA 01130810464, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO
MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZIPOLINI ROMANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, non in proprio ma
per conto del BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA quale società incorporante la
BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO SPA, a sua volta
subentrata al BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato
SASSANI BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISO
, FRANCESCO PAOLO giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 439/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 15/02/2011, depositata
il 04/04/2011;

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore

E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4.4.011, ha respinto l’appello
proposto dal Calzaturificio Gallo s.p.a. contro la sentenza di primo grado, che aveva
a sua volta respinto la domanda avanzata dal Fallimento, ai sensi dell’art. 67 comma
2 I. fall., nei confronti della Banca Popolare di Verona e Novara (BPVN) soc. coop. a
r.I., di revoca delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente intrattenuto della
società poi fallita presso la banca convenuta.
La corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla
mancanza di prova della scientia decoctionis della banca rilevando: 1) che, in
mancanza di ulteriori elementi (quali, ad. es., protesti, decreti ingiuntivi, azioni
esecutive, irregolare andamento del conto), l’insolvenza del Calzaturificio Gallo non
era desumibile dal solo bilancio dell’esercizio giugno ’98/giugno ’99, che, pur
evidenziando una situazione di squilibrio finanziario della società, recava comunque
un modesto utile ed era accompagnato da una relazione positiva dell’amministratore,
che ipotizzava il buon fine di investimenti effettuati in Francia, indicava come
garantita la maggior parte dei crediti appostati all’attivo e precisava che il magazzino
era costituito, per lo più, da materie prime e semilavorati; 2) che il bilancio
dell’esercizio successivo, dal quale emergeva con tutta evidenza la decozione della
società, era stato pubblicato solo nel dicembre del 2000, dopo la chiusura del conto
corrente sul quale erano affluite le rimesse in contestazione; 3) che non poteva
tenersi conto della relazione economico finanziaria redatta dall’amministratore della
società nella primavera del 2000 che non era mai stata prodotta agli atti del giudizio
né risultava essere stata portata a conoscenza di BPVN ed alla quale si faceva solo
cenno in una sentenza che aveva accolto la domanda di revoca proposta dal
Fallimento contro un altro istituto di credito ; 4) che, in tale contesto, non appariva
significativa la deposizione del teste Gagliani, il quale si era limitato a riferire di
richieste della BPVN di rientro dagli extrafido, da considerarsi normali manifestazioni
di prudenza della banca, posto che questa aveva consentito al correntista di
continuare ad operare con regolarità sul conto.
Il giudice del merito ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, il conto aveva svolto la
sua normale funzione di cassa per la correntista, il che portava a escludere la natura
solutoria delle rimesse dedotte in giudizio.
La sentenza è stata impugnata dal Fallimento del Calzaturificio Gallo con ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui BPVN ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 67 I.fall e vizio di
motivazione, contesta il ragionamento probatorio in base al quale la corte di merito
ha escluso che vi fosse prova della scientia decoctionis della banca.
Deduce, in particolare: che il giudice avrebbe dovuto considerare che BPVN, in
quanto operatore economico professionale, era in grado di conoscere
tempestivamente i dati finanziari negativi ufficialmente attestati dal bilancio
pubblicato nel dicembre 2000, la cui relazione accompagnatoria evidenziava che i
primi segnali della crisi erano già emersi nel corso del precedente esercizio; che
era senz’altro da escludere che la situazione economica del Calzaturificio Gallo
fosse passata dal modesto attivo del ’99 al catastrofico passivo del 2000 senza che
la banca non si fosse resa conto della gravità della crisi; che era ipotizzabile con
ragionevole grado di certezza, alla stregua della prassi costantemente seguita dagli
istituti di credito, che BPVN avesse chiesto una copia del bilancio prima della sua
formale approvazione; che la svalutazione dei crediti del Calzaturificio, iscritta al 30
giugno 2000 per ben 8 miliardi su 17, doveva ritenersi determinata da un’insolvenza
della clientela certamente non determinatasi all’improvviso e dunque nota alla banca
prima della pubblicazione del bilancio; che, infine, era stata sottovalutata la

Dott. MAGDA CRISTIANO.

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esb rsi, oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2013

deposizione del teste Gagliani, il quale, oltre a riferire delle richieste di rientro degli
extrafido, aveva dichiarato che il Calzaturificio, sin dal gennaio del ’99, aveva
respinto una parte consistente delle ricevute bancarie emesse a suo carico dai
fornitori.
Il motivo appare inammissibile.
La corte di merito ha infatti compiutamente esaminato tutte le circostanze di fatto
acquisite agli atti del giudizio, esponendo – con motivazione esaustiva e nella quale
non è dato ravvisare contraddizioni o deficienze aventi rilevanza causale decisiva
sulle conclusioni raggiunte – le ragioni per le quali non le riteneva sufficienti a
provare, in via presuntiva, la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione.
E il ricorrente, lungi dall’evidenziare le contraddizioni che inficiano il ragionamento
probatorio su cui si fonda la decisione, dall’indicare la decisività di documenti che il
giudice del merito avrebbe omesso di valutare o dal chiarire in qual modo, e sotto
quali esatti profili, l’iter argomentativo seguito dalla corte territoriale non rispetterebbe
i canoni della sufficienza e della coerenza, muove una serie di doglianze che si
risolvono nella richiesta di sostituire all’interpretazione delle risultanze istruttorie
compiuta dal giudice a quo la propria personale interpretazione.
Ciò appare palese laddove il Fallimento rimprovera al giudice di non aver tenuto
conto della natura di operatore economico professionale della banca, fatto, a suo
dire, di per sé idoneo a “ipotizzare con sufficiente grado di certezza” (espressione
palesemente contraddittoria) che questa fosse venuta a tempestiva conoscenza
della gravità della situazione patrimoniale e finanziaria del Calzaturificio Gallo; ma a
non diversa conclusione deve giungersi anche per l’unica censura che lamenta la
mancata considerazione di una circostanza effettivamente desumibile dagli atti (la
dichiarazione del teste Gagliani in ordine al mancato pagamento da parte della
società di un consistente numero di ricevute bancarie a partire dal gennaio ’99) della
quale va esclusa la decisività, non essendo contestato che, ciò nonostante – come
ripetutamente affermato dal giudice del merito a conforto del proprio assunto- il conto
è rimasto normalmente operativo sino alla data della sua chiusura, intervenuta nel
novembre 2000.
Dovrebbe pertanto trovare applicazione il principio, ripetutamente enunciato da
questa corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per
cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze
processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che siano attinenti alla
difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla
parte (Cass. nn. 17901/010, 10657/010, 7992/07, 12467/03).
Resterebbe assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta la
statuizione concernente la natura non solutoria delle rimesse in contestazione, la cui
eventuale fondatezza non potrebbe di per sé condurre all’annullamento delle
decisione impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA