Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2676 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 04/02/2021), n.2676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Pierluigi – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 367-2016 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

146, presso lo studio dell’Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIORGIO ROSSI;

– ricorrente principale e controricorrente in relazione al ricorso

incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio degli Avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO

GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 138/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/06/2015 R.G.N. 244/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Bergamo, con la pronuncia n. 787 del 2013, pronunciando sul ricorso proposto da E.F. nei confronti della Banca Nazionale del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda e ha accertato il demansionamento del ricorrente a far tempo dal febbraio del 2003 al febbraio del 2005 e, per l’effetto, ha condannato la Banca convenuta al risarcimento del danno alla professionalità quantificandolo nella misura del 25% della retribuzione mensile percepita, oltre accessori; ha, invece, respinto la domanda con riferimento al periodo successivo e anche le domande di risarcimento del danno alla salute asseritamente subito dal lavoratore quale conseguenza della situazione lavorativa stressante cui era Stato esposto e di risarcimento del danno economico sempre conseguente al mutamento delle mansioni che lo aveva riguardato.

2. La Corte di appello di Brescia, sui gravami hic et inde presentati, con la sentenza n. 138 del 2015, in parziale riforma della impugnata pronuncia, ha accertato il demansionamento del lavoratore sino al giugno del 2007 e, per l’effetto, ha condannato la Banca al risarcimento del danno alla professionalità subito dal dipendente, quantificandolo nella misura del 25% della retribuzione mensile percepita, oltre accessori; per il resto ha confermato la decisione del Tribunale.

3. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che: a) a seguito della riorganizzazione aziendale del 2003, l’ E. aveva subito un cambiamento delle mansioni che aveva comportato una dequalificazione del dipendente che, da capo di una sorta di succursale all’interno della filiale, che si occupava del credito e aveva seguito, in particolare, il settore del credito alle grandi imprese (sebbene non soltanto questo), divenne specialista di Reti Terze, appartenenti alla divisione Retail con un incarico che, non tanto dal punto di vista del suo inquadramento professionale di quadro di 4 livello quanto rispetto al valore e al contenuto professionale delle precedenti mansioni, era dequalificante; b) le mansioni, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non si erano arricchite neanche nel 2005, quando al dipendente fu assegnato, in aggiunta, il progetto (OMISSIS) e quando divenne assistente del direttore di area regionale perchè furono incarichi che non introdussero modifiche sostanziali di rilievo nelle mansioni sino a quel momento svolte, con prosecuzione, quindi, del demansionamento; c) dal 2007, a seguito della seconda ristrutturazione aziendale, all’ E. fu proposto dapprima un “ruolo di area” e cioè di responsabile di Area del Polo Crediti, di responsabilità e di alto livello e, successivamente, quello di specialista territoriale per i mutui fondiari edilizi su quattro regioni: entrambi rifiutati di talchè gli fu assegnato il ruolo di Gestore Crediti Retail; d) le due proposte di mutamento delle mansioni erano assolutamente confacenti al suo inquadramento e soprattutto al bagaglio professionale e alle capacità acquisite nella sua lunga carriera presso la BNL nonchè idonei a colmare quell’impoverimento di mansioni che sino a quel momento aveva caratterizzato la sua posizione (post 2003); e) le negazioni opposte dal dipendente erano del tutto prive di giustificazioni per cui doveva ritenersi venuta meno ogni responsabilità della Banca per l’eventuale successiva assegnazione di mansioni inferiori; f) il demansionamento patito andava, quindi, rimodulato fino al giugno del 2007; g) il danno alla professionalità, quantificato nel 25% della retribuzione, in relazione alla sotto-utilizzazione, al comportamento di parte datoriale, alle modalità dei nuovi incarichi svolti e la natura transeunte della dequalificazione, doveva ritenersi correttamente dimostrato e determinato; h) non era stato provato un danno all’immagine nè una situazione stressante, patita dal lavoratore e imputabile alla Banca, così come non era stato dimostrato l’asserito danno patrimoniale.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione E.F. affidato a otto motivi.

5. Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro spa, formulando ricorso incidentale sulla base di due motivi cui ha resistito, a sua volta, con controricorso E.F..

6. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale E.F. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 73 del CCNL del 2005 e dell’art. 2087 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello: a) escluso il demansionamento di esso ricorrente per il periodo successivo al giugno 2007, errando nella comparazione delle funzioni e dei poteri di sua competenza: in particolare, perchè la comparazione non era stata effettuata con riferimento al periodo precedente il 2003, ma con riferimento al periodo successivo, tra il 2003 ed il 2007, per il quale era stato, invece, accertato il demansionamento; b) negato il demansionamento, nel periodo successivo al giugno del 2007, e contestualmente, affermato l’esonero di responsabilità del datore di lavoro “al riguardo”, contemporaneamente, per equivalenza delle mansioni e per fatto del ricorrente, con riscontrabile contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; c) ritenuto equivalente, ai poteri e alle funzioni precedentemente svolte dal lavoratore, i due incarichi, relativi a ruoli all’epoca inesistenti, allo stesso proposti nel 2007 dalla Banca e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza avendo la Corte territoriale attribuito rilevanza ed effetti contraddittori ad elementi identici (potere di coordinamento di collaboratori e deleghe creditorie).

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che il ruolo di “Gestore Crediti Retail” assegnato al lavoratore nel 2007, e da questi svolto all’attualità, risultava – per specifici Accordi tra BNL e OO.SS stipulati in armonia con i demandi della Contrattazione Nazionale – uno sviluppo di carriera tutto nella “categoria inferiore” a quella cui apparteneva L’ E..

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere considerato la Corte territoriale che non sussisteva impossibilità, per il datore di lavoro, di offrire ed assegnare ad esso dipendente mansioni che fossero equivalenti, per inquadramento e sostanza, a quelle svolte nel 2003.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere considerato la Corte di merito la “perdurante inattività” del lavoratore a far tempo dall’assegnazione a suo favore del ruolo di “Gestore Crediti Retail” nel 2007, ancora in atto.

6. Con il quinto motivo l’ E. eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2103 c.c., all’art. 73 del CCNL del 2005, nonchè degli artt. 2087, 1218 e 1223 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti, ai fini della valutazione sulla intervenuta dequalificazione del ricorrente, i tratti qualificanti delle mansioni svolte fino all’inizio del denunciato demansionamento, e venute meno successivamente, senza effettuare l’esame in concreto delle mansioni e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del documento (prodotto in data 8.7.2010 nel giudizio di primo grado) relativo alla formazione, da cui poteva appunto desumersi l’avvenuta mortificazione di ogni esigenza di formazione e di aggiornamento del lavoratore.

7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2103,1218,1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lui patito in conseguenza del demansionamento accertato ed attuale. Inoltre, evidenzia che la Corte territoriale aveva omesso, applicando falsamente i principi giurisprudenziali di legittimità, di considerare che gli elementi di fatto allegati e risultati accertati in giudizio, ben potevano essere valutati ai fini della prova presuntiva del danno non patrimoniale, come statuito dalla Corte di cassazione.

8. Con il settimo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2103,1218,1223,1226,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di chance:

9. Con l’ottavo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2103,2087,1218,1223,1226,2727,2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, per avere la Corte di merito escluso la sussistenza del denunciato “straining” da parte del datore di lavoro nei suoi confronti e del connesso risarcimento del danno (straining: azione discriminatoria compiuta nei confronti di subalterno).

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui era stato ritenuto violato l’art. 2103 c.c., con riferimento all’incarico assunto dall’ E. dal febbraio 2005 al giugno 2007 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte territoriale, con una motivazione contraddittoria, non aveva considerato che dal febbraio 2005 l’incarico conferito al dipendente, nel progetto “(OMISSIS)”, aveva determinato un aumento di competenze nel settore del credito (famiglie e privati), nell’ambito territoriale (su tutta la Lombardia), nel coordinamento, sia pure non in modo esclusivo, di risorse oltre ad essere divenuto uomo di fiducia e collaboratore diretto del Direttore Regionale.

11. Con il secondo motivo si censura l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui era stato liquidato il risarcimento del danno, nel periodo dal febbraio 2005 al giugno 2007, in misura identica al periodo lavorativo dal febbraio 2003 al febbraio 2005, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare, per non avere la Corte di merito ritenuto che gli incarichi conferiti nei due periodi erano comunque diversi e ciò, pertanto, non consentiva la medesima liquidazione, anche relativamente al secondo segmento temporale, di quella valutata per il primo ove era stato considerato più grave il demansionamento subito.

12. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per due ragioni.

13. La doglianza di cui alla lett. a) non coglie nel segno della ratio decidendi della impugnata pronuncia.

14. Invero, la Corte territoriale ha effettuato la comparazione delle funzioni, relative agli incarichi proposti all’ E. nel 2007, non con riferimento alle mansioni svolte dal 2003 in poi, ma con il periodo precedente.

15. I giudici di seconde cure, a pag. 30 della motivazione (3 cpv.) hanno, infatti, testualmente affermato che, relativamente a quelli offerti nel 2007, si trattava di ruoli entrambi qualificanti e certamente idonei a colmare quell’impoverimento di mansioni che sino a quel momento aveva caratterizzato la posizione del lavoratore (post 2003), sottolineando, poi, in punto di diritto, che l’idoneità dei suddetti ruoli deve essere valutata -alla luce dell’orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato- secondo cui l’equivalenza delle mansioni di cui all’art. 2103 c.c. va interpretato come conservazione della professionalità del dipendente, da intendersi questa, a sua volta, in senso dinamico, e cioè come capacità del lavoratore di recuperare nel nuovo posto di lavoro la potenzialità acquisita.

16. L’assunto di cui al motivo non è, pertanto, pertinente al decisum sul punto espresso dalla Corte di merito.

17. Le censure di cui ai punti b) e c) sono, invece, inammissibili perchè si risolvono nella critica della ricostruzione fattuale delle mansioni, del giudizio di equivalenza in concreto e della interpretazione e valutazione sul comportamento datoriale, ai fini dell’esonero della sua responsabilità, finalizzate ad ottenere un riesame della vicenda, non consentita in sede di legittimità ove è possibile la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dai giudici di merito.

18. Sotto questo profilo non sono neanche ravvisabili affermazioni inconciliabili e irriducibilmente contrastanti perchè la Corte territoriale, in una situazione aziendale ormai totalmente cambiata dai punti di vista dell’organigramma e logistico rispetto a quella del 2003 e in cui i modelli lavorativi non erano più paragonabili, ha ritenuto confacenti alla qualifica e alle mansioni svolte in precedenza dall’ E. i due ruoli assegnati nel 2007, caratterizzato il primo, dalla natura di responsabile del Polo Crediti di area (dell’intero settore Retail) e, cioè, vertice di un ufficio operante su una determinata area, composto da varie figure attive nel settore di detto tipo di credito, che egli avrebbe dovuto coordinare e gestire e, il secondo, che lo avrebbe visto quale specialista referente per i mutui fondiari edilizi, con competenza su ben quattro regioni.

19. Tale argomentazione è logicamente compatibile con le ragioni del demansionamento, ravvisato nel periodo 2003-2005, desunte dalla circoscrizione, per estensione territoriale e per tipo di mercato, ad un segmento ristretto del mercato Retail, della mansione tecnica e specialistica e perchè i compiti aggiunti, nel 2005, non erano di contenuto tale da migliorare la qualità delle sue mansioni.

20. L’opzione interpretativa del materiale probatorio appare del tutto ragionevole ed è una espressione del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (Cass. n. 14212 del 2010; Cass. n. 14911 del 2010).

21. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di decisività.

22. Il ricorrente fa riferimento, infatti, nella censura ad accordi intervenuti tra BNL e le OO.SS. del 22.4.2011, “stipulati in armonia con i demandi della contrattazione collettiva”, di epoca ben successivi al deposito del ricorso di primo grado e che, pertanto, non avrebbero potuto assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio riguardanti gli anni dal 2003 al 2009.

23. Il terzo ed il quarto motivo, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

24. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (per tutte Cass. n. 8053 del 2014).

25. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adeguatamente esaminato la circostanza dedotta nel terzo motivo evidenziando che le due organizzazioni aziendali avevano progressivamente trasformato l’azienda e che il ruolo originariamente assegnato al sig. E. non esisteva più già dopo la riorganizzazione avvenuta nel 2003; con riferimento alla circostanza di cui al quarto motivo, poi, riguardante l’asserita inattività dell’ E., relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, la circostanza non assume decisività atteso che la Corte territoriale ha ritenuto esente da ogni responsabilità la condotta della Banca che dal giugno del 2007 aveva proposto al lavoratore due ruoli del tutto confacenti alla sua qualifica e alle mansioni svolte in precedenza, che non erano stati però accettati.

26. Le denunciate violazioni di legge, ex art. 2103 c.c., sono infine insussistenti in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

27. Prima di esaminare nello specifico il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità di tutte le censure riguardanti la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

28. In tema di ricorso per cassazione, infatti, una questione di violazione e di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non denunciate nel caso de quo.

29. Ciò premesso, venendo all’esame delle restanti doglianze, il quinto motivo non merita accoglimento.

30. La Corte territoriale ha sottolineato che l’incarico di specialista di Reti Terze, appartenente alla divisione Retail, fu sminuente per il lavoratore non tanto dal punto di vista del suo inquadramento di “Quadro di 4 livello” (il livello più alto prima della dirigenza) quanto rispetto al valore e al contenuto professionale delle precedenti mansioni, evidenziando che la mansione tecnica e specialistica a lui affidata era rimasta circoscritta per estensione territoriale e per tipo di mercato, ad un segmento ristretto del mercato Retail con una riduzione piuttosto significativa delle mansioni fino ad allora svolte.

31. Ciò a prescindere dalla prevalenza del potere di coordinamento di altre figure professionali e del conferimento di sub-deleghe, che potevano anche essere non funzionali alle mansioni da svolgere proprie del suo inquadramento.

32. Al di là di ogni altra questione afferente al contenuto della clausola collettiva (art. 73), la Corte di merito ha congruamente e idoneamente evidenziato come le mansioni di nuova assegnazione (dal febbraio 2003) avessero mortificato la professionalità acquisita in precedenza dal dipendente, operando un raffronto in concreto e non in astratto.

33. Tale giudizio costituisce un accertamento di fatto incensurabile nella presente sede in quanto adeguatamente motivato sotto i profili allegati.

34. La denunciata non corretta valutazione dell’assenza dei poteri autorizzatori e di coordinamento, pertanto, non riveste alcuna rilevanza e decisività a fronte della statuizione della Corte territoriale favorevole all’ E. che non può considerarsi sul punto soccombente.

35. In ordine, poi, all’asserito omesso esame del documento relativo alla formazione professionale, va evidenziato che i giudici di secondo grado hanno valutato il fatto storico (dichiarando che non era risultato che l’ E. fosse stato isolato o escluso dalle attività formative, ovvero escluso dalle riunioni tenute dai superiori gerarchici, ovvero escluso dalle riunioni tenute dai superiori gerarchici, richiamando la deposizione del teste M.) per cui non si rientra nell’ambito operativo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, come sopra delineato.

36. Il sesto motivo è infondato.

37. La Corte di merito ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, quali il danno all’immagine, il danno esistenziale o quello morale, rilevando la carenza di specifiche allegazioni, non essendo sufficiente a tal uopo la prova della dequalificazione, connessa all’inadempimento del datore di lavoro che, nella fattispecie, aveva portato alla liquidazione del pregiudizio patito dal lavoratore quantificato nel 25% della retribuzione.

38. Le conclusioni della Corte territoriale sono conformi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la sussistenza del pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, deve essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua del danno “in re ipsa” (Cass. n. 29206 del 2019; Cass. n. 4886 del 2020).

39. Nè, in assenza di allegazioni circa la rilevanza costituzionale della lesione alla persona e della sua gravità, è possibile fare riferimento al procedimento per presunzioni, che richiede pur sempre la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che siano fondati su elementi diversi dal fatto in sè (Cass. n. 4005 del 2020 per il principio affermato) e non devono consistere in meri disagi o fastidi.

40. Il settimo motivo è parimenti infondato.

41. La Corte di appello ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento del danno da perdita di chances, precisando che: la progressione cui l’ E. avrebbe potuto aspirare, visto il suo inquadramento all’epoca dei fatti (il massimo livello dei Quadri) era soltanto quella dirigenziale, subordinata alla discrezionalità della Banca e che egli non ottenne neanche prima del demansionamento, in occasione della prima riorganizzazione interna del 2003; il demansionamento non aveva impedito alla Banca di offrire all’ E. ruoli del tutto confacenti a quello ricoperto prima del 2003, se non addirittura superiori (come nel caso del posto di Responsabile del Polo Crediti di Area).

42. Le argomentazioni dei giudici di seconde cure sono state congruamente articolate e la loro critica, rappresentando una valutazione delle risultanze istruttorie, non è consentita in questa sede.

43. Quanto, poi, al denunziato omesso esame, a tal fine, del documento denominato “le politiche di remunerazione del 2011”, pur senza considerare la eventuale rilevanza in causa dello stesso e la sua decisività sia in relazione al periodo di riferimento che al ruolo svolto dal funzionario, deve osservarsi che la Corte territoriale ha specificato, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, che l’ E. aveva mantenuto la retribuzione propria del suo inquadramento e aveva pure goduto negli anni di vari premi e di una “una tantum”; inoltre, è stato precisato che l’ E. non aveva indicato la fonte contrattuale di questi emolumenti e i requisiti fondanti gli stessi; nè aveva esposto, in cifre definite, l’ammontare degli stessi o le eventuali differenze tra la retribuzione media percepita in precedenza e la retribuzione media percepita successivamente.

44. Anche in questo caso, si tratta di un accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato che costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 5434 del 2003), come è avvenuta da parte della Corte di merito.

45. Analoghe considerazioni portano a ritenere la infondatezza anche dell’ottavo motivo.

46. La Corte territoriale ha escluso, sulla base della istruttoria svolta, che fossero emersi elementi utili a dimostrare un intento vessatorio o punitivo della Banca nell’assegnazione delle mansioni in questione -e, quindi, anche di ipotesi di straining come invece ipotizzate dal consulente di parte dell’ E. – perchè le modifiche di ruolo che avevano riguardato il dipendente si erano inserite nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione generale che avevano caratterizzato l’istituto bancario e perchè gli altri dati che erano stati dedotti a riprova dell’ostilità dell’ambiente di lavoro, non avevano trovato alcun riscontro in causa: infatti, non era risultato processualmente acquisita la circostanza che l’ E. fosse stato escluso dalle attività formative ovvero dalle riunioni indette dai superiori gerarchici, nè che l’originario ricorrente fosse stato privato di sub-deleghe o del suo ufficio senza valida ragione.

47. In punto di diritto, poi, le conclusioni della Corte territoriale non meritano le censure mosse perchè il cd. “straining” è ravvisabile allorquando il datore adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” (Cass. n. 3291 del 2016) e non quando, invece, come nel caso in esame, la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che avevano coinvolto l’Istituto bancario nella sua interezza, come rilevato nella fattispecie.

48. Passando all’esame del ricorso incidentale, va rilevato che il primo motivo è inammissibile.

49. Il vizio o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione) sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. n. 8053 del 2014): anche questa ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

50. In verità, le doglianze di cui al suddetto motivo si limitano a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha ritenuto la sussistenza di un demansionamento patito dall’ E. anche per il periodo febbraio 2005-giugno 2007.

51. Il secondo motivo è, invece, infondato.

52. In tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum.

53. La Corte territoriale ha riconosciuto il danno professionale, per il periodo successivo (febbraio 2005 – giugno 2007) negli stessi termini individuati dalla sentenza di primo grado (25% della retribuzione mensile) ove erano stati considerati, quali indici presuntivi, la sotto-utilizzazione (rapportata però a quattro anni), la visibilità professionale, restrizione del campo di azione, la natura transeunte della dequalificazione sia pure di discreta durata.

54. Tali elementi sono stati richiamati, come detto, anche per la liquidazione del danno per il periodo successivo, riconosciuto dalla sola Corte di appello, di talchè è stato dato conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. n. 24070 del 2017).

55. Nè può assumere rilevanza la circostanza che gli incarichi conferiti nel secondo periodo fossero maggiori rispetto a quelli del primo, perchè la sotto-utilizzazione costituiva solo uno degli indici posti a base della liquidazione che ben può essere stato bilanciato, nella medesima percentuale indicata dai giudici di merito, dalla maggiore durata della accertata dequalificazione.

56. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

57. La soccombenza reciproca induce a compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

58. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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