Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26759 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26759 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16163-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2949

contro

LORENZO MARKET DI MANCIN LORENZO & C. SNC;
– intimato

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 16/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/11/2013

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

..1C. A63 o
R.G.
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n.25/29/08, depositata il
16.5.2008, confermava, compensando solo le spese dei giudizi di merito, la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Torino n. 04/0872006 che annullava l’ avviso di irrogazioni
sanzioni, relativo all’anno 2004, nei confronti della società Lorenzo Market di Mancin Lorenzo &
C. s.n.c.ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso ispettivo Inps, in data 23.6.2004, per

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.
rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 3, comma 3,
nel testo vigente ratione temporis, D.L. 22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1.
23/4/2002, n. 73, in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c., rilevando come, a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione
idonea a provare che la lavoratrice sorpresa a lavorare presso di lui non era sua dipendente;
c) violazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L. 22/2/2002, n.12,
convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto dagli articoli 2697, 2700,
2727, 2728 c.c. in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c., essendo insufficienti a integrare la prova
contraria relativa all’effettivo inizio del rapporto di lavoro presso le dichiarazioni del datore di
lavoro;
d) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all ‘art. 360, n. cinque,
c.p.c., con riferimento alla durata temporale del rapporto di lavoro, non avendo la società fornito
alcuna valida prova al riguardo
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
1

l’impiego di una lavoratrice subordinata non iscritta nei libri obbligatori.

relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35

del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
2. Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, esaminati unitariamente in quanto logicamente
connessi, va osservato che la sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n.
2

del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione

72, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha
avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
datore di lavoro o del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere
plausibile tali affermazioni (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonchè sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresì, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
3

soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Nella fattispecie in esame la CTR, con valutazione di merito in censurabile in sede di legittimità ha
evidenziato come il lavoratore asseritamente irregolare era titolare di azienda agricola individuale,
regolarmente iscritta alla CCIAA e al’INPS, con regolare versamento dei contributi previdenziali.
In conclusione il ricorso va rigettato.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 24.10.2013

Rigetta il ricorso.

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